Ricerca e Sviluppo, credito d’imposta in UNICO (Fonte: www.pmi.it)

Ricerca e Sviluppo, credito d’imposta in UNICO

Aziende con spese per ricerca e sviluppo nel 2007-2009 ma senza credito d'imposta per mancanza di fondi: guida alla in compensazione in UNICO nel nuovo interpello dell'Agenzia delle Entrate.

- 22 aprile 2013
Ricerca e Sviluppo, credito d'imposta in Unico

 

Le imprese che hanno sostenuto spese per ricerca e sviluppo prima del 29 novembre 2008, ma che per esaurimento delle risorse non hanno potuto usufruire del relativo bonus in forma di credito d’imposta (agevolazione del 47,53%) , possono utilizzarlo in compensazione, mediante il modello F24:

Scarica il Modello F24

Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate rispondendo allo specifico interpello di un’azienda, che aveva chiesto il credito d’imposta senza ottenere il necessario nulla osta.

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I riferimenti normativi: a introdurre l’agevolazione per le spese destinate a ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è stata la Finanziaria 2007 (legge 296/2006), che ha previsto uno sconto fiscale del 10% per i costi sostenuti fra il 2007 e il 2009; il regolamento attuativo è contenuto nel DM Sviluppo Economico n. 76/2008 e obbliga le imprese a comunicare i costi sostenuti in dichiarazione dei redditi; il credito è utilizzabile per l’anno d’imposta a cui si riferiscono le spese sostenute, mentre l’eccedenza si può portare in compensazione.

La successiva legge 2/2009 ha introdotto un sistema di prenotazione per l’assegnazione delle risorse, ampliando la possibilità di ottenere il credito d’imposta per le spese sostenute nel 2007 e 2008 ma non ancora utilizzate al 31 dicembre 2008 e per quelle successive al primo gennaio 2009. E qui la legge distingue fra attività di ricerca avviate prima o dopo il 29 novembre 2008 (entrata di vigore del decreto 185/2008 poi convertito con la legge 2/2009).

Per le spese sostenute prima, l’impresa deve inviare apposito formulario all’Agenzia delle Entrate – nel periodo compreso fra il 6 maggio 2009 e il 5 giugno 2009, pena la decadenza del diritto al beneficio – che varrà come prenotazione con diritto di precedenza rispetto alle imprese che hanno sostenuto spese dopo la data spartiacque.

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Come ottenere il credito

La concessione del beneficio è subordinata al nulla osta dell’Agenzia delle Entrate. Se però, come nel caso dell’azienda che ha posto l’interpello, il nulla osta non è arrivato (per mancanza di risorse disponibili), non è escluso un futuro utilizzo del credito d’imposta maturato. A questo proposito, la legge 191/2009, poi modificata con la legge 73/2010, art. 4 comma 1, stanzia 350 milioni di euro per il 2010 e 2011.

Il successivo decreto del MiSE del 4 marzo 2011 ne individua le modalità di utilizzo, inserendo le imprese che avevano avviato l’attività di ricerca  prima del 29 novembre 2008 e presentato il relativo formulario all’Agenzia delle Entrate (modello FRS), senza però ottenere il via libera.

Il decreto in prevede che queste imprese abbiano diritto a un credito pari al 20,37% per gli anni 2007, 2008 e 2009, e al 27,16% dall’anno 2011. Visto che il decreto attuativo è stato pubblicato nel 2011, il ministero ha previsto la possibilità di utilizzare il credito immediatamente nella misura massima del 47,53%.

Il credito va portato in compensazione in F24, indicando l’anno 2011 e il codice tributo 6808.

Quindi: nel caso in oggetto l’impresa può appunto utilizzare il credito in compensazione con le regole sopra descritte. Deve anche indicare, a pena di decadenza, in un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi, il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo del credito d’imposta spettante. Anche se lo aveva già fatto (nella fattispecie, in Unico 2008), deve nuovamente indicarle nel modello Unico 2012, nel quadro RU.

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