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Credito d’imposta per ricerca e sviluppo senza nullaosta riportabile in Unico 2012
Anche per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare è compensabile in F24 il credito d’imposta per le attività di R&S avviate prima del 29 novembre 2008 per le quali, alla presentazione del modello FRS, non abbia fatto seguito il rilascio del nullaosta da parte dell’Agenzia. A tal fine, l’ammontare complessivo del credito dovrà essere esposto nell’apposito rigo del quadro RU del modello UNICO 2012. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 26/E di ieri.
a L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), in relazione ai costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, un credito d’imposta – nella misura del 10f% dei costi sostenuti –fruibile dalle imprese a cavallo dei periodi d’imposta intercorrenti tra il 2007 e il 2009. Con successivo D.M. dello sviluppo economico (n. 76 del 2008) sono stati individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e le modalità di accertamento dell’effettività delle spese e dei costi sostenuti.
La fruizione del credito d’imposta, ricorda inoltre la risoluzione, a decorrere dall’anno 2009 è regolata da una particolare procedura di prenotazione e assegnazione delle risorse, finalizzata a garantire il monitoraggio dei fondi destinati al finanziamento del credito ai sensi delle novità successivamente introdotte in materia di credito d’imposta per la ricerca dal decreto “anticrisi” (D.L. n. 185/2008).
Per le attività di ricerca avviate prima dell’entrata in vigore del decreto anticrisi, fu introdotto un obbligo di comunicazione, a pena di decadenza dal contributo, di un formulario contenente i dati degli investimenti in attività di R&S (modello FRS) ammissibili al credito d’imposta. All’esito di tale invio, l’Agenzia delle entrate doveva comunicare un nulla-osta valido ai fini dell’erogazione del credito “nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi".
Al fine di sopperire all'esaurimento delle disponibilità finanziarie, l'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40)ha disposto - per gli anni 2010 e 2011 – uno stanziamento di ulteriori risorse destinate al finanziamento del credito d'imposta in argomento (complessivamente pari a 350 milioni di euro).
Nel caso in esame, una società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare presentava interpello, sostenendo di non aver ricevuto, per esaurimento delle risorse disponibili, il nullaosta alla fruizione del credito d’imposta per le attività di ricerca avviata prima del 29 novembre 2008.
L’istante, domandava pertanto lumi sulle modalità per procedere alla fruizione del credito fiscale.
Ciò in considerazione del mancato inserimento, nel modello Unico 2011, di un rigo che consentisse il monitoraggio del credito d’imposta per i soggetti che non avessero ricevuto tale nullaosta.
L’Agenzia, in proposito, ha chiarito che nel caso di specie – a seguito delle indicazioni fornite con il D.M. 4 marzo 2011 – è possibile fruire del credito attraverso l’istituto della compensazione tramite F24, nel limite massimo del 47,53% del credito corrispondente agli investimenti effettivamente realizzati nei periodi d’imposta per i quali era stato presentato il modello FRS e procedendo all’indicazione della somma così calcolata nell’apposito rigo 81 del quadro RU del Modello UNICO 2012, da presentare entro il nono mese dalla chiusura del periodo d’imposta.
A cura della Redazione
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