La modulistica 2024 relativa alla ZES chiarisce in modo puntuale le regole sul cumulo.
Esempio:
- Investimento: 100
- Credito d’imposta: 35 (35%), che deve essere ridotto dell’importo degli aiuti di Stato e de minimis.
Se l’impresa ha ottenuto un aiuto di Stato pari a 10, il credito d’imposta ZES si riduce a 25 (35 – 10).
Non facciamoci però illusioni: a prima vista sembra tutto semplice, ma occorre considerare anche le regole di cumulo dell’altro aiuto di Stato con la ZES.
Istruzioni ZES: “In particolare, nel rigo RU5 deve essere indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.M. 24 luglio 2024, relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.”
A differenza di quanto previsto per il vecchio credito d’imposta sisma, che non ammetteva tale regola e imponeva la rinuncia ad altre agevolazioni per poter usufruire dell’intero credito, con la ZES attendiamo l’aggiornamento della nuova modulistica.
Infine, ricordiamo che questo limite alla cumulabilità non si applica alle agevolazioni che non configurano aiuti di Stato (ad esempio, Transizione 5.0 e Industria 4.0).