NewsLetter 466 del 12/9/2025

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          NewsLetter 466 del 12/9/2025        

ULTIME NOTIZIE

Mimit - AGEVOLAZIONI PER LE FIERE

- Svolte in Italia dall'8/8/2025 al 31/12/2025

- Relative solo a determinati settori 

- Per la ditta deve essere la prima partecipazione

- Contributo del 50%, agevolazione massima € 10.000,00

- Fondi stanziati € 7,8mln

- Scadenza 28/10/2025

- Non è un click day; finalmente !!!!!! qualche burocrate, dopo anni ed anni |||, ha iniziato a percorrere la giusta strada.  Ci sarà una graduatoria basata su parametri oggettivi, quindi niente commissioni che valutano i progetti !!!.

 

Stanziati 32mln per  MARCHI +, DISEGNI + e BREVETTI +

I bandi non sono stati ancora pubblicati.

 

TRANSIZIONE 5.0 -  Indicazione nel modello Unico 2025 (redditi 2024)

 Istruzioni: "In particolare, nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione".

 

In sintesi:

1) Investimenti 2024 e concessione GSE 2024: Unico 2025 (redditi 2024);

2) Investimenti 2024 e concessione GSE 2025: Unico 2026 (redditi 2025).

ZES Marche ed Umbria - Cumulo del credito d'imposta con gli aiuti di stato e de minimis.

La modulistica 2024 relativa alla ZES chiarisce in modo puntuale le regole sul cumulo.

 

Esempio:

- Investimento: 100
- Credito d’imposta: 35 (35%), che deve essere ridotto dell’importo degli aiuti di Stato e de minimis.

 

Se l’impresa ha ottenuto un aiuto di Stato pari a 10, il credito d’imposta ZES si riduce a 25 (35 – 10).

 

Non facciamoci però illusioni: a prima vista sembra tutto semplice, ma occorre considerare anche le regole di cumulo dell’altro aiuto di Stato con la ZES.

 

Istruzioni ZES: “In particolare, nel rigo RU5 deve essere indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.M. 24 luglio 2024, relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.”

 

A differenza di quanto previsto per il vecchio credito d’imposta sisma, che non ammetteva tale regola e imponeva la rinuncia ad altre agevolazioni per poter usufruire dell’intero credito, con la ZES attendiamo l’aggiornamento della nuova modulistica.

 

Infine, ricordiamo che questo limite alla cumulabilità non si applica alle agevolazioni che non configurano aiuti di Stato (ad esempio, Transizione 5.0 e Industria 4.0).

 

Rimani aggiornato su tutti i bandi e agevolazioni per le imprese: segui la nostra Rassegna Stampa.

PATRIZIO ASTOLFI

VIALE XX SETTEMBRE, 93

62010 MOGLIANO, IT
 

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