4534 - Transizione 5.0, indicazione nel modello Unico 2025 (Redditi 2024) - Istruzioni

In sintesi:

Investimenti 2024

Concessione del GSE 2024

Unico 2025 (redditi 2024)

Investimenti 2024

Concessione del GSE 2025

Unico 2026 (redditi 2025)

 

Non è un aiuto di Stato


TRANSIZIONE 5.0
Codice credito T6

Credito d’imposta Transizione 5.0 (art. 38, D.L. 19/2024; D.M. 24/07/2024)
Con il codice credito “T6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, istituito dall’articolo
38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, riconosciuto alle imprese che dal 1° gennaio 2024 al 31 di-
cembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell’am-
bito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, del 24 luglio 2024 sono definite le modalità attuative del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle
Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025. L’ammontare non an-
cora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari im-
porto. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “7072”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3,
RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al be-
neficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d’imposta og-
getto della presente dichiarazione.


Articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024

7. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il
corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto
del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta
utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta
prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o
informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime modalità e termini
previste dal comma 2, secondo e terzo periodo. Restano in ogni caso ferme le attività di controllo e
le cause di decadenza, nonché i conseguenti atti di recupero previsti dagli articoli 20, 21 e 22.