4645 - Credito d'imposta industria 4.0: non agevolati i beni già concessio in comodato d'uso (Agenzia delle entrate - Risposta 221 del 12/11/2024(

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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle  informazioni e degli elementi rappresentati dall'Istante, assunti acriticamente così come  illustrati  nell'istanza  di  interpello  e  nella  successiva  documentazione  integrativa,  nel  presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività. 

Inoltre, il  presente  parere  non implica  o  presuppone  alcuna  verifica in  ordine  alla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso al Credito d'imposta in parola diversi  da  quello  della  ''novità''  del  bene  oggetto  dell'investimento  (come,  ad  esempio,  la  classificazione  del Macchinario  all'interno  dei  beni  di  cui  all'allegato  A  annesso  alla  legge 11 dicembre 2016, n. 232). Simili verifiche, infatti, esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello

Pertanto, in relazione a tali aspetti resta impregiudicato ogni potere di controllo  dell'Amministrazione finanziaria

Occorre premettere che l'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre  2019, n. 160  (cd. ''Legge di Bilancio 2020'') ha  ridefinito la disciplina degli incentivi  fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito  d'imposta, utilizzabile in compensazione, per gli investimenti in beni strumentali nuovi,  parametrato al costo di acquisizione degli stessi. Il credito d'imposta è inquadrato nel  progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del ''Piano Industria  4.0''. La disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni  riguardanti il ''Superammortamento'' e l'''Iper ammortamento''.

Successivamente,  l'articolo  1,  comma  1057,  della  legge  n.  178  del  2020  ha  previsto che ''[a]lle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di  acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è  riconosciuto  nella misura  del  5  per cento  del costo fino  al limite massimo  di costi  complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro''.

Nel caso di specie, l'Istante afferma di voler beneficiare della citata agevolazione in relazione all'acquisto del Macchinario (complessa linea di trafilatura della gomma)  detenuto, inizialmente, in qualità di comodatario e, solo successivamente, di proprietario.

Come  evidenziato  in  sede  di  documentazione  integrativa,  le  componenti  del  Macchinario sono state originariamente acquistate da DELTA e ''montate in un momento  successivo, quanto vi è stata l'effettiva disponibilità di tutti i pezzi per il componimento  del macchinario'';  successivamente, il Macchinario è  stato concesso in  uso  (gratuito)  all'Istante tramite il Contratto di comodato stipulato il [...] 2021 (ossia, in data precedente  alla consegna e al collaudo del Macchinario stesso avvenuti,  rispettivamente, nel  [...]  2021 e nel [...] 2022), e poi acquistato dall'Istante medesima (nel 2023).

Inoltre,  sempre  con la  documentazione integrativa, l'Istante  ha  specificato  che  DELTA rappresenta la ''finanziaria del gruppo'' che fa capo a GAMMA e che, proprio in ragione della sua solidità economico­finanziaria, la stessa DELTA (e non GAMMA, come originariamente indicato nell'istanza) si è occupata dell'acquisto del Macchinario  in  quanto  la  sua  attività  principale  è  proprio  [...]  (di  cui  conosce  know­how  tecnico  e fornitori). Attraverso tale operazione, DELTA ha potuto garantire ­ secondo quanto indicato  nell'istanza  ­  l'avvio  della  nuova  attività  dell'Istante.  Sul  punto,  la  scrivente  evidenzia tuttavia che DELTA non risulta far parte della compagine sociale dell'Istante.

Ciò  detto,  va  rilevato  che  il  quesito  in  esame  verte  sostanzialmente  sulla  possibilità di riconoscere la fruizione del Credito d'imposta Transizione 4.0 per l'acquisto di un bene strumentale (il Macchinario) da parte di soggetto acquirente (l'Istante) che  ha già utilizzato il bene precedentemente all'acquisto, in base al Contratto di comodato,  senza soluzione di continuità.

Al riguardo, in primis, occorre far presente che la fattispecie descritta nell'istanza  non è assimilabile a quella presa in considerazione nella risposta a istanza d'interpello  pubblicata sub n. 63 del 2022. La fattispecie alla base di detta risposta riguardava un  caso di un contratto di comodato (gratuito) di breve durata e ''stipulato nell'ambito di  un più vasto accordo transattivo mirante a comporre controversie sorte tra le parti su precedenti forniture''  (cfr.,  la  richiamata  risposta  n.  63  del  2022).  Nell'ambito  di  detta risposta, è stato ritenuto che il precedente utilizzo del bene oggetto d'investimento  in  qualità  di  comodatario  da  parte  dell'acquirente,  senza  soluzione  di  continuità  nel  suo  utilizzo,  non  influisse  sul  requisito  della  ''novità''  del  bene  stesso  in  quanto  ''[n]el particolare contesto contrattuale descritto nell'istanza, infatti, il periodo del comodato può essere assimilato, ai fini agevolativi, ad una sorta di periodo di prova,  ad  esito  del  quale  il  comodante  può far scattare l'opzione di acquisto,  senza  che  si  verifichi alcuna interruzione nell'utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene (che rimane sempre ALFA)'' (sottolineature aggiunte).

Nel caso in esame, invece, occorre  sottolineare,  sulla base di quanto  si evince  dall'istanza e della documentazione integrativa, che:

­- l'utilizzo del Macchinario, successivamente acquistato dall'Istante, è avvenuto  in base al Contratto di comodato protrattosi per un arco temporale di più di due anni dalla data del  [...] 2021 di stipula di detto contratto  (data precedente a quella del  [...]  2021 indicata come quella della sua consegna presso la sede dell'Istante nonché a quella  del suo collaudo avvenuto nel [...] 2022) alla data di acquisto del Macchinario da parte  dell'Istante ([...] 2023, data della fattura, con pagamenti effettuati nel corso del 2024); ­ 

il  Contratto  di  comodato  risulta  stipulato  all'espresso  ''fine di consentire [all'Istante, n.d.r.] di avviare l'attività di [...] che costituisce la sua attività principale''; ­ 

il  Contratto  di  comodato  non  prevede  alcuna  ''opzione''  di  acquisto  del  Macchinario ma esclusivamente una data (31 dicembre 2023) entro la quale lo stesso  ''sarà acquistat[o]'' da parte dell'Istante.

Emerge dagli elementi forniti dall'Istante, inoltre, che i vari componenti del Macchinario sono stati, prima, acquistati da DELTA e, poi, stoccati ''all'interno  delle  sedi  delle  società  facenti  parte  del  gruppo''  (così  risposta  n.  6  alla  documentazione  integrativa).  Solo  successivamente  il  Macchinario  è  stato  assemblato  presso  la  sede  dell'Istante e a questa consegnato solo in data  [...] 2021, che l'ha utilizzato sulla base  del Contratto di comodato concluso precedentemente, il [....] 2021; contratto che già in  sé presupponeva un obbligo di acquisto da parte dell'Istante del Macchinario medesimo  ''entro e non oltre il 31/12/2023''.

Conseguentemente, in  base  al  contenuto  delle  sue  previsioni  e  del  contesto in  cui lo stesso è stato concluso, si ritiene che il periodo in cui ha avuto efficacia il Contratto di comodato non può essere assimilato a un  ''periodo di prova'' nei termini  indicati  nella  richiamata  risposta  n.  63  del  2022,  e  che  detto  periodo non  può  essere ritenuto irrilevante ai fini dell'individuazione del requisito della novità del Macchinario,  considerato che  quest'ultimo  viene  utilizzato  (tramite il Contratto  di comodato)  dallo  stesso Istante prima del suo effettivo acquisto (quando, cioè, lo stesso Macchinario, che  l'Istante si è sostanzialmente impegnata ad acquistare, non è ancora di sua proprietà ma  di un soggetto terzo, DELTA).

Alla luce  di tali elementi,  si  ritiene che il Macchinario  non  possa considerarsi  come bene ''nuovo'' al momento del suo acquisto da parte dell'Istante essendo lo stesso  bene già stato precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente€ quindi,  nel caso in esame, non è riscontrabile l'imprescindibile requisito della novità del bene  oggetto d'investimento come sopra indicato.

Pertanto, l'Istante non potrà fruire del Credito d'imposta Transizione 4.0 per l'acquisto del Macchinario.


www.fiscooggi.it - 12/11/2024

Beni strumentali "Transizione 4.0",
necessario il requisito della novità

Due anni di utilizzo in comodato d’uso prima dell’acquisto rilevano ai fini del credito d'imposta e non possono essere assimilati al ''periodo di prova'' menzionato in prassi precedente

immagine generica illustrativa

Una società che nel 2023 ha acquistato un macchinario precedentemente utilizzato in base a un contratto di comodato d’uso non potrà fruire del credito d’imposta “Transizione 4.0” sull’acquisto di beni strumentali nuovi, mancando, nel caso prospettato, il necessario requisito della novità del bene oggetto di investimento. È la sintesi della risposta n. 221/2024 dell’Agenzia delle entrate a una società che chiede se sia possibile fruire della misura agevolativa su un bene che ha utilizzato dal 2021.

Il macchinario in esame, viene precisato nell’interpello, era stato originariamente acquistato da un’altra società al solo scopo di concederlo in comodato d’uso all’istante a partire dal 2021, consentendogli così di avviare la propria attività. Diversamente, l’elevato costo dell’apparecchio avrebbe impedito alla società istante di procedere all’acquisto prima dell’avvio della fase di produzione, considerati fra l’altro i ritardi e le difficoltà oggettive che si sono dovute affrontare all’epoca dei fatti in cui vigeva la misura emergenziale del lock down.

L’Agenzia ricorda la disciplina sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 184 a 197, della legge n. 160/2019) che prevede un contributo da utilizzare in compensazione per gli acquisti di beni nuovi, strumentali allo svolgimento della propria attività, parametrato al loro costo di acquisizione. La disposizione, finalizzata a sostenere il ''Piano Industria 4.0'', è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

Successivamente, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 per gli ordini accettati e per i quali sia stato pagato l’acconto del 20%) tale credito è stato riconosciuto nella misura del 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni (articolo 1, comma 1057, della legge n. 178/2020).

Nel caso in esame, rileva l’Agenzia, i vari componenti del macchinario sono stati acquistati dalla prima società, stoccati all'interno delle sedi delle società facenti parte del gruppo e solo successivamente, nel 2021, si è proceduto all’assemblaggio della macchina presso la sede dell’istante, che l’ha utilizzata in base al contratto di comodato concluso precedentemente.

Il periodo di efficacia del comodato, secondo l’Agenzia, non può essere assimilato al ''periodo di prova'' indicato nella risposta n. 63/2022, richiamata dall’istante, in cui veniva chiarito che il precedente uso del bene in qualità di comodatario da parte dell'acquirente, senza soluzione di continuità, non influiva sul requisito della ''novità''. In questo caso infatti il comodato era di breve durata e ''stipulato nell'ambito di un più vasto accordo transattivo mirante a comporre controversie sorte tra le parti su precedenti forniture''. Inoltre era prevista un’opzione di acquisto che il comodante poteva far scattare.

Nell’interpello odierno invece il macchinario utilizzato per due anni in base al contratto di comodato non può considerarsi un bene ''nuovo'' al momento del suo acquisto. Tale contratto, inoltre, non prevede alcuna opzione di acquisto del macchinario ma esclusivamente una data entro cui l’istante procederà all’acquisto (il 31 dicembre 2023).

A parere dell’Agenzia, in conclusione, la società istante non potrà fruire del credito d’imposta “Transizione 4.0”.