PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dall'Istante, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello e nella successiva documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività.
Inoltre, il presente parere non implica o presuppone alcuna verifica in ordine alla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso al Credito d'imposta in parola diversi da quello della ''novità'' del bene oggetto dell'investimento (come, ad esempio, la classificazione del Macchinario all'interno dei beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232). Simili verifiche, infatti, esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello
Pertanto, in relazione a tali aspetti resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria
Occorre premettere che l'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. ''Legge di Bilancio 2020'') ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi. Il credito d'imposta è inquadrato nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del ''Piano Industria 4.0''. La disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il ''Superammortamento'' e l'''Iper ammortamento''.
Successivamente, l'articolo 1, comma 1057, della legge n. 178 del 2020 ha previsto che ''[a]lle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro''.
Nel caso di specie, l'Istante afferma di voler beneficiare della citata agevolazione in relazione all'acquisto del Macchinario (complessa linea di trafilatura della gomma) detenuto, inizialmente, in qualità di comodatario e, solo successivamente, di proprietario.
Come evidenziato in sede di documentazione integrativa, le componenti del Macchinario sono state originariamente acquistate da DELTA e ''montate in un momento successivo, quanto vi è stata l'effettiva disponibilità di tutti i pezzi per il componimento del macchinario''; successivamente, il Macchinario è stato concesso in uso (gratuito) all'Istante tramite il Contratto di comodato stipulato il [...] 2021 (ossia, in data precedente alla consegna e al collaudo del Macchinario stesso avvenuti, rispettivamente, nel [...] 2021 e nel [...] 2022), e poi acquistato dall'Istante medesima (nel 2023).
Inoltre, sempre con la documentazione integrativa, l'Istante ha specificato che DELTA rappresenta la ''finanziaria del gruppo'' che fa capo a GAMMA e che, proprio in ragione della sua solidità economicofinanziaria, la stessa DELTA (e non GAMMA, come originariamente indicato nell'istanza) si è occupata dell'acquisto del Macchinario in quanto la sua attività principale è proprio [...] (di cui conosce knowhow tecnico e fornitori). Attraverso tale operazione, DELTA ha potuto garantire secondo quanto indicato nell'istanza l'avvio della nuova attività dell'Istante. Sul punto, la scrivente evidenzia tuttavia che DELTA non risulta far parte della compagine sociale dell'Istante.
Ciò detto, va rilevato che il quesito in esame verte sostanzialmente sulla possibilità di riconoscere la fruizione del Credito d'imposta Transizione 4.0 per l'acquisto di un bene strumentale (il Macchinario) da parte di soggetto acquirente (l'Istante) che ha già utilizzato il bene precedentemente all'acquisto, in base al Contratto di comodato, senza soluzione di continuità.
Al riguardo, in primis, occorre far presente che la fattispecie descritta nell'istanza non è assimilabile a quella presa in considerazione nella risposta a istanza d'interpello pubblicata sub n. 63 del 2022. La fattispecie alla base di detta risposta riguardava un caso di un contratto di comodato (gratuito) di breve durata e ''stipulato nell'ambito di un più vasto accordo transattivo mirante a comporre controversie sorte tra le parti su precedenti forniture'' (cfr., la richiamata risposta n. 63 del 2022). Nell'ambito di detta risposta, è stato ritenuto che il precedente utilizzo del bene oggetto d'investimento in qualità di comodatario da parte dell'acquirente, senza soluzione di continuità nel suo utilizzo, non influisse sul requisito della ''novità'' del bene stesso in quanto ''[n]el particolare contesto contrattuale descritto nell'istanza, infatti, il periodo del comodato può essere assimilato, ai fini agevolativi, ad una sorta di periodo di prova, ad esito del quale il comodante può far scattare l'opzione di acquisto, senza che si verifichi alcuna interruzione nell'utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene (che rimane sempre ALFA)'' (sottolineature aggiunte).
Nel caso in esame, invece, occorre sottolineare, sulla base di quanto si evince dall'istanza e della documentazione integrativa, che:
- l'utilizzo del Macchinario, successivamente acquistato dall'Istante, è avvenuto in base al Contratto di comodato protrattosi per un arco temporale di più di due anni dalla data del [...] 2021 di stipula di detto contratto (data precedente a quella del [...] 2021 indicata come quella della sua consegna presso la sede dell'Istante nonché a quella del suo collaudo avvenuto nel [...] 2022) alla data di acquisto del Macchinario da parte dell'Istante ([...] 2023, data della fattura, con pagamenti effettuati nel corso del 2024);
il Contratto di comodato risulta stipulato all'espresso ''fine di consentire [all'Istante, n.d.r.] di avviare l'attività di [...] che costituisce la sua attività principale'';
il Contratto di comodato non prevede alcuna ''opzione'' di acquisto del Macchinario ma esclusivamente una data (31 dicembre 2023) entro la quale lo stesso ''sarà acquistat[o]'' da parte dell'Istante.
Emerge dagli elementi forniti dall'Istante, inoltre, che i vari componenti del Macchinario sono stati, prima, acquistati da DELTA e, poi, stoccati ''all'interno delle sedi delle società facenti parte del gruppo'' (così risposta n. 6 alla documentazione integrativa). Solo successivamente il Macchinario è stato assemblato presso la sede dell'Istante e a questa consegnato solo in data [...] 2021, che l'ha utilizzato sulla base del Contratto di comodato concluso precedentemente, il [....] 2021; contratto che già in sé presupponeva un obbligo di acquisto da parte dell'Istante del Macchinario medesimo ''entro e non oltre il 31/12/2023''.
Conseguentemente, in base al contenuto delle sue previsioni e del contesto in cui lo stesso è stato concluso, si ritiene che il periodo in cui ha avuto efficacia il Contratto di comodato non può essere assimilato a un ''periodo di prova'' nei termini indicati nella richiamata risposta n. 63 del 2022, e che detto periodo non può essere ritenuto irrilevante ai fini dell'individuazione del requisito della novità del Macchinario, considerato che quest'ultimo viene utilizzato (tramite il Contratto di comodato) dallo stesso Istante prima del suo effettivo acquisto (quando, cioè, lo stesso Macchinario, che l'Istante si è sostanzialmente impegnata ad acquistare, non è ancora di sua proprietà ma di un soggetto terzo, DELTA).
Alla luce di tali elementi, si ritiene che il Macchinario non possa considerarsi come bene ''nuovo'' al momento del suo acquisto da parte dell'Istante essendo lo stesso bene già stato precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente€ quindi, nel caso in esame, non è riscontrabile l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento come sopra indicato.
Pertanto, l'Istante non potrà fruire del Credito d'imposta Transizione 4.0 per l'acquisto del Macchinario.
www.fiscooggi.it - 12/11/2024
Beni strumentali "Transizione 4.0",
necessario il requisito della novità
Due anni di utilizzo in comodato d’uso prima dell’acquisto rilevano ai fini del credito d'imposta e non possono essere assimilati al ''periodo di prova'' menzionato in prassi precedente
Una società che nel 2023 ha acquistato un macchinario precedentemente utilizzato in base a un contratto di comodato d’uso non potrà fruire del credito d’imposta “Transizione 4.0” sull’acquisto di beni strumentali nuovi, mancando, nel caso prospettato, il necessario requisito della novità del bene oggetto di investimento. È la sintesi della risposta n. 221/2024 dell’Agenzia delle entrate a una società che chiede se sia possibile fruire della misura agevolativa su un bene che ha utilizzato dal 2021.
Il macchinario in esame, viene precisato nell’interpello, era stato originariamente acquistato da un’altra società al solo scopo di concederlo in comodato d’uso all’istante a partire dal 2021, consentendogli così di avviare la propria attività. Diversamente, l’elevato costo dell’apparecchio avrebbe impedito alla società istante di procedere all’acquisto prima dell’avvio della fase di produzione, considerati fra l’altro i ritardi e le difficoltà oggettive che si sono dovute affrontare all’epoca dei fatti in cui vigeva la misura emergenziale del lock down.
L’Agenzia ricorda la disciplina sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 184 a 197, della legge n. 160/2019) che prevede un contributo da utilizzare in compensazione per gli acquisti di beni nuovi, strumentali allo svolgimento della propria attività, parametrato al loro costo di acquisizione. La disposizione, finalizzata a sostenere il ''Piano Industria 4.0'', è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
Successivamente, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 per gli ordini accettati e per i quali sia stato pagato l’acconto del 20%) tale credito è stato riconosciuto nella misura del 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni (articolo 1, comma 1057, della legge n. 178/2020).
Nel caso in esame, rileva l’Agenzia, i vari componenti del macchinario sono stati acquistati dalla prima società, stoccati all'interno delle sedi delle società facenti parte del gruppo e solo successivamente, nel 2021, si è proceduto all’assemblaggio della macchina presso la sede dell’istante, che l’ha utilizzata in base al contratto di comodato concluso precedentemente.
Il periodo di efficacia del comodato, secondo l’Agenzia, non può essere assimilato al ''periodo di prova'' indicato nella risposta n. 63/2022, richiamata dall’istante, in cui veniva chiarito che il precedente uso del bene in qualità di comodatario da parte dell'acquirente, senza soluzione di continuità, non influiva sul requisito della ''novità''. In questo caso infatti il comodato era di breve durata e ''stipulato nell'ambito di un più vasto accordo transattivo mirante a comporre controversie sorte tra le parti su precedenti forniture''. Inoltre era prevista un’opzione di acquisto che il comodante poteva far scattare.
Nell’interpello odierno invece il macchinario utilizzato per due anni in base al contratto di comodato non può considerarsi un bene ''nuovo'' al momento del suo acquisto. Tale contratto, inoltre, non prevede alcuna opzione di acquisto del macchinario ma esclusivamente una data entro cui l’istante procederà all’acquisto (il 31 dicembre 2023).
A parere dell’Agenzia, in conclusione, la società istante non potrà fruire del credito d’imposta “Transizione 4.0”.