4555 - Credito d'imposta beni strumentali: Noleggio temporaneo beni all'estero, condizioni per non perdere il contributo (AE Risposta nr.47 del 17/1/2023)

 Risposta n. 47 del 17/01/2023

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Noleggio temporaneo dei beni all'estero – Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020 - pdf


PARERE AGENZIA DELLE ENTRATE

...

Ai fini d'interesse, il comma 1060 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020
dispone, in modo analogo a quanto disposto dal comma 193 dell'articolo 1 della legge
n. 160 del 2019, che ''Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma
1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive
ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta
è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo
costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve
essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette
ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in
materia di investimenti sostitutivi'' (sottolineatura aggiunta).

In altri termini, definito un periodo di sorveglianza che va dal momento di entrata
in funzione o di avvenuta interconnessione del bene fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo, il meccanismo di recapture del credito d'imposta opera nelle ipotesi in
cui i beni agevolabili siano oggetto di:
1) cessione a titolo oneroso;
2) destinazione a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo
stesso soggetto (c.d. ''delocalizzazione'' all'estero).

Al riguardo si evidenzia che, come precisato nella risposta ad interpello n. 829
del 17 dicembre 2021, la ratio della disciplina e del relativo meccanismo di recupero
dell'agevolazione, nell'ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, è di ostacolare
comportamenti volti alla fruizione in Italia di un'agevolazione fiscale, senza che il
relativo bene abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale
dell'impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene.

Ciò posto, nel caso oggetto dell'interpello in esame trattasi di beni che, per quanto
descritto, per le loro caratteristiche funzionali, sono ordinariamente destinati ad essere
utilizzati al di fuori della sede dell'Istante e, in particolare, nelle zone ove sono collocati
i cantieri e, quindi, anche al di fuori del territorio nazionale.


In particolare, con l'istanza in esame la Società chiede un parere in relazione alla
spettanza del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1051­1063, della legge n. 178
del 2020 nel caso in cui i beni agevolabili siano noleggiati dall'Istante alla controllata
ALFA EE, che intende utilizzarli per eseguire lavori nel Cantiere Estero.


Al riguardo, alla luce di quanto rappresentato nell'istanza di interpello e nella
documentazione integrativa presentata, nel peculiare caso prospettato dalla Società non
sembra configurarsi un'ipotesi di delocalizzazione; ciò nel presupposto che si verifichino
effettivamente le seguenti condizioni:
1) i beni agevolabili in questione devono appartenere alla struttura produttiva
italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e devono essere utilizzati
nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa; in altre parole, i beni devono mantenere
un effettivo nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia;
2) l'utilizzo all'estero dei beni di cui trattasi non deve assumere una misura
prevalente, in termini temporali e economici, rispetto al relativo utilizzo in Italia;
3) il canone di noleggio deve essere fissato al medesimo livello che sarebbe
stato pattuito tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in
circostanze comparabili;
4) il costo e il rischio dell'investimento devono essere totalmente a carico di ALFA
ITA, senza che essi siano ribaltati ­ in tutto o in parte, in maniera esplicita o implicita ­
sul soggetto che utilizza il bene in base al contratto di noleggio.


La verifica concreta di tali condizioni implica una valutazione di fatto che
esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello; su tali aspetti, quindi, resta
impregiudicato il potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.


In conclusione, nell'effettivo rispetto delle modalità operative descritte in istanza
e al ricorrere delle condizioni sopra evidenziate, si ritiene che, nel caso in esame, la
Società possa fruire del credito d'imposta in esame, a partire dal periodo d'imposta 2021.