Risposta n. 134 del 23/01/2023
Parere dell'agenzia delle entrate
In ragione di tali specifici elementi, sulla base di quanto rappresentato nell'istanza di interpello, gli asseriti investimenti in beni che costituiscono ''sostituzioni, reintegri e/ o migliorie delle strumentazioni fornite dall'Azienda Sanitaria contraente'', in relazione ai quali la Società ritiene possibile fruire del beneficio, appaiono più correttamente inquadrabili ai fini dell'agevolazione di cui trattasi come attività di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuata su beni non di proprietà dell'impresa, per i quali esiste un obbligo di restituzione (non di devoluzione gratuita) e di cui, pertanto, l'Istante non può disporre autonomamente, così come avviene, invece, per i beni appartenenti al ''patrimonio proprio''.
Agli effetti dell'applicazione dell'agevolazione in commento, quindi, occorre distinguere:
- gli investimenti in beni previsti nell'Offerta Tecnica, destinati a permanere nella titolarità e nella disponibilità della Società anche dopo la conclusione del contratto, sui quali l'Istante può esercitare gli ordinari diritti di disposizione;
- e gli investimenti relativi a beni ''messi a disposizione dalle ASL e per i quali sussiste l'obbligo di restituzione nei termini sopra specificati'', la cui effettuazione discende dagli obblighi assunti dall'appaltatore e in relazione ai quali, al termine del contratto, l'impresa non gode di analogo potere dispositivo, essendo tenuta all'obbligo di restituzione degli stessi.
Ciò posto, fermo restando che la presente risposta non implica la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge ai fini dell'ammissibilità al beneficio degli specifici investimenti da realizzare, in linea di principio, i beni previsti nell'Offerta Tecnica, destinati a permanere nella titolarità e nella disponibilità della Società anche dopo la conclusione del contratto, possono essere ammessi al beneficio, al ricorrere delle ulteriori relative condizioni.
Diversamente, i beni che costituiscono sostituzioni, reintegri e/o migliorie delle strumentazioni fornite dall'Azienda Sanitaria contraente devono ritenersi esclusi dall'ambito oggettivo delle nuove misure agevolative, in ragione del fatto che i costi ad essi relativi sono sostenuti dall'Istante in virtù di un preciso obbligo scaturente dal contratto di appalto stipulato con l'ente pubblico collegato allo svolgimento delle attività di manutenzione e reintegro dei beni di proprietà dell'ente.