4546 - Credito d'imposta beni strumentali - Beni acquistati nell'ambito di un appalto pubblico che costituiscono sostituzioni, reintegri e/o migliore (AE - Risposta 134 del 23/1/2023)

 Risposta n. 134 del 23/01/2023

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – Beni acquistati nell'ambito di un appalto pubblico che costituiscono sostituzioni, reintegri e/o migliorie – Articolo 1, commi 184–197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 1, commi 1051–1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - pdf


Parere dell'agenzia delle entrate

In ragione di tali specifici elementi, sulla base di quanto rappresentato nell'istanza  di interpello, gli asseriti investimenti in beni che costituiscono ''sostituzioni, reintegri e/ o migliorie delle strumentazioni fornite dall'Azienda Sanitaria contraente'', in relazione  ai  quali  la  Società  ritiene  possibile  fruire  del  beneficio,  appaiono  più  correttamente  inquadrabili  ­ ai  fini  dell'agevolazione  di cui trattasi  ­ come attività  di manutenzione  ordinaria o straordinaria effettuata su beni non di proprietà dell'impresa, per i quali esiste un obbligo di restituzione (non di devoluzione gratuita) e di cui, pertanto, l'Istante  non può disporre autonomamente, così come avviene, invece, per i beni appartenenti al  ''patrimonio proprio''.

Agli effetti dell'applicazione dell'agevolazione in commento, quindi, occorre distinguere:

-­ gli investimenti in beni previsti nell'Offerta Tecnica, destinati a permanere nella titolarità e nella disponibilità della Società anche dopo la conclusione del contratto,  sui quali l'Istante può esercitare gli ordinari diritti di disposizione;

- e gli investimenti relativi a beni ''messi a disposizione dalle ASL e per i  quali sussiste l'obbligo di restituzione nei termini sopra specificati'', la cui effettuazione discende  dagli  obblighi  assunti  dall'appaltatore  e in  relazione  ai  quali,  al termine  del  contratto, l'impresa non gode di analogo potere dispositivo, essendo tenuta all'obbligo  di restituzione degli stessi.

Ciò posto, fermo restando che la presente risposta non implica la sussistenza di  tutti i presupposti previsti dalla legge ai fini dell'ammissibilità al beneficio degli specifici  investimenti da realizzare, in linea di principio, i beni previsti nell'Offerta Tecnica, destinati a  permanere  nella titolarità e  nella  disponibilità  della Società anche  dopo la  conclusione del contratto, possono essere ammessi al beneficio, al ricorrere delle ulteriori  relative condizioni.

Diversamente,  i  beni  che  costituiscono  sostituzioni,  reintegri  e/o  migliorie  delle strumentazioni  fornite dall'Azienda Sanitaria contraente devono  ritenersi esclusi  dall'ambito  oggettivo  delle  nuove misure  agevolative, in  ragione  del  fatto  che i  costi  ad essi relativi sono sostenuti dall'Istante in virtù di un preciso obbligo scaturente dal  contratto di appalto stipulato con l'ente pubblico collegato allo svolgimento delle attività  di manutenzione e reintegro dei beni di proprietà dell'ente.