LEGGE 29 dicembre 2022, n.197
423. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 ».
EC NEWS 12/1/2023
La proroga al 30.9.2023 riguarda solo i beni dell'allegao A.
Per i beni dell'Allegato B resta il termine del 30.6.2023