Decreto legge 23 settembre 2022 n.144
Art.1 legge n.197 del 29.12l2022
LEGGE 17 novembre 2022, n. 175
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia
di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese,
politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR). (22G00187)
(GU n.269 del 17-11-2022) Vigente al: 18-11-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
.....
L'articolo 38 e' sostituito dal seguente:
«Art. 38 (Disposizioni urgenti in tema di procedure di
riversamento del credito d'imposta per attivita' di ricerca e
sviluppo). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, primo periodo, le parole: "entro il 30
settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre
2023";
b) al comma 10, le parole: "entro il 16 dicembre 2022",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16
dicembre 2023" e le parole: "entro il 16 dicembre 2023 e il 16
dicembre 2024" e "a decorrere dal 17 dicembre 2022" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2024 e il 16
dicembre 2025" e "a decorrere dal 17 dicembre 2023";
c) al comma 11, secondo periodo, le parole: "17 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre 2023".
2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale
certificazione puo' essere richiesta anche per l'attestazione della
qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9";
b) al terzo periodo, le parole: "La certificazione di cui al
primo e secondo periodo puo' essere richiesta" sono sostituite dalle
seguenti: "Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo
periodo possono essere richieste".
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e' incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma
1».
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
Dalla conversione dell’“Aiuti-ter”
maxi rinvio per sanare il bonus R&S
Riversamento credito ricerca e sviluppo
L’altra grossa novità fiscale che arriva dalla conversione in legge del “decreto Aiuti ter” riguarda la procedura per la regolarizzazione degli indebiti utilizzi del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019 (articolo 5, commi da 7 a 12, Dl n. 146/2021 – vedi “Collegato fiscale 2022 - 2: sanatoria per il bonus R&S”).
Nel testo originario del provvedimento (articolo 38, Dl n. 144/2022) era stato disposto il solo slittamento di un mese, dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, del termine per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, lasciando immutata la scadenza del 16 dicembre 2022 per restituire, senza sanzioni e interessi, le somme fruite impropriamente; il loro pagamento poteva anche essere frazionato in tre rate annuali di pari importo, aggiungendo sulla seconda e sulla terza gli interessi legali, con decorrenza 17 dicembre 2022 (vedi “Aiuti ter - 4: un mese in più per la sanatoria del bonus R&S”).
Durante l’iter parlamentare, la Camera dei deputati ha provveduto alla riscrittura della norma, innanzitutto spostando in avanti di un anno i termini appena richiamati. Pertanto:
- per presentare la domanda di adesione alla procedura di regolarizzazione, ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2023
- il versamento degli importi dovuti (unica soluzione o prima rata) andrà effettuato entro il 16 dicembre 2023
- in caso di pagamento frazionato, bisognerà provvedere alla seconda e alla terza rata entro la scadenza, rispettivamente, del 16 dicembre 2024 e del 16 dicembre 2025, mentre il calcolo degli interessi al tasso legale decorrerà dal 17 dicembre 2023.
Inoltre, per superare – come si legge nella relazione illustrativa dell’emendamento governativo – le incertezze interpretative che hanno caratterizzato la disciplina in esame, viene modificata la recente disposizione dettata dal “decreto Semplificazioni fiscali” (articolo 23, commi da 2 a 8, Dl 73/2022), che ha introdotto la certificazione attestante la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e design e di innovazione estetica ovvero delle attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ammissibili al credito d’imposta (e/o all’eventuale maggiorazione) disciplinato dall’articolo 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019.
Viene ora specificato che tale certificazione può essere richiesta anche per attestare la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell’agevolazione introdotta dall’articolo 3, Dl n. 145/2013, quella cioè interessata dalla possibile procedura di regolarizzazione.
Art.1 commi 271-272 della Legge 29 dicembre 2022, n.197
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 29 dicembre 2022, n. 303|Supplemento Ordinario n. 43
Legge|| n. 197
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
Articolo 1
Commi 271-272 Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo
Parte I - Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: « entro il 31 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2023 ».
272. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio della certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione ».