Dopo il via libera al modello da utilizzare e alle relative istruzioni, con il provvedimento firmato oggi, 4 luglio 2022, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, arriva anche il tracciato informatico per la predisposizione e la trasmissione telematica delle richieste di accesso alla procedura per il riversamento spontaneo, senza sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta a favore di chi investe in attività di ricerca e sviluppo, utilizzati indebitamente.
Vengono, inoltre, apportate delle correzioni alle istruzioni del modello di domanda, approvate con il provvedimento direttoriale del 1° giugno scorso, per quanto riguarda il “Calcolo dell’importo del credito da riversare”.
Si tratta della misura agevolativa prevista dall’articolo 3 del Dl n. 145/2013. Possono essere regolarizzate le posizioni riferibili ai periodi di imposta 2015-2019.
L’istanza può essere presentata, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2022, utilizzando il modello “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” approvato con il provvedimento dello scorso 1° giugno (vedi articolo “Eccesso bonus ricerca e sviluppo: pronte le regole per il riversamento”), da compilare tramite l'apposito software.
Nella richiesta devono essere specificati il periodo o i periodi d’imposta in cui è stato maturato il credito, gli importi da restituire e alcuni dati ed elementi relativi alle attività e alle spese ammissibili.
La somma dovuta per rimettersi in linea con il Fisco deve essere versata entro il 16 dicembre 2022 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, presentando il modello F24 senza compensazioni. È ammessa la rateizzazione. In tal caso la seconda e la terza rata (con scadenza rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024), andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
La procedura si intende perfezionata nel momento in cui è stato versato l’intero importo o con il pagamento dell’ultima rata.
Credito d'imposta R&S - Riversamento
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4497 - Riversamento credito d'imposta R&S: Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica (Provvedimento del 4.7.2022)
Provvedimento del 04/07/2022
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e correzione delle istruzioni al modello, pubblicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1º giugno 2022 - (Pubblicato il 04/07/2022)
Bonus ricerca e sviluppo, pronte
anche le specifiche tecnicheLa richiesta di accesso alla procedura di riversamento del surplus utilizzato deve essere inviata entro il 30 settembre 2022 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
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4498 - Riversamento del credito d'imposta R&S: istituzione dei codici tributo (Risoluzione n.34 del 5.7.2022)
Risoluzione n. 34 del 5/07/2022
RASSEGNA STAMPA
Ricerca e sviluppo, pronti i codici
per il riversamento spontaneoUna o tre rate per rifondere le somme compensate indebitamente senza l’aggiunta di sanzioni e interessi tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”
Ieri le specifiche tecniche per la trasmissione dell’istanza e oggi i codici tributo, ora è possibile effettuare il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del credito di imposta “ricerca e sviluppo” utilizzato indebitamente. I nuovi codici arrivano con la risoluzione n. 34 del 5 luglio 2022 e sono in quattro: “8170”, “8171”, “8172” e “8173”.
Il bonus non spettante, ricordiamo, torna nelle casse dell’Erario senza sanzioni e interessi (articolo 5, commi 7-12, Dl 21 n. 146/2021).
La richiesta di accesso alla procedura deve essere inviata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2022, utilizzando il modello approvato con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate lo scorso 1° giugno (vedi articolo “Eccesso bonus ricerca e sviluppo: pronte le regole per il riversamento”). Disponibile, sul sito delle Entrate, anche il software di compilazione. Il surplus fruito può essere riversato in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo.
Come già detto, le specifiche tecniche hanno avuto il via libera con il provvedimento firmato ieri, 4 luglio (vedi articolo “Bonus ricerca e sviluppo, pronte anche le specifiche tecniche”).
L’agevolazione è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da 2015 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto n. 146/2021 ovvero al 22 ottobre 2021.
Gli ultimi arrivati, i codici tributi istituiti ad hoc con la risoluzione n. 34/2022, sono:- “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – unica soluzione”
- “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – prima rata”
- “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – seconda rata”
- “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – terza rata”.
In caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati insieme alla seconda e alla terza rata.
Gli identificati trovano posto nel modello “F24 Elide”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:-nella sezione “Contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale di chi effettua il versamento
- nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173)
- nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.
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4501 Bonus R.&S.: le lettere inviate dal Fisco per incentivare la sanatoria hanno preso in considerazione nove indicatori (Il Sole 24 Ore - 15/6/2022)
In sintesi questi sono i nove indicatori:
1) Assenza di attività di R.&S nel triennio 2012-2013-2014;
2) Una eventuale sottostima della media del triennio (2012-2013-2014) considerando gli importi indicati nella deduzione Irap per attività di R.&S.;
3) Aliquota del contributo superiore al 50%;
4) Molto simile al terzo indicatore;
5) Investimento inferiore al minimo di € 30.000,00;
6) Spese sostenute inferiori alla media storica;
7) Spese per il personale maggiori del 95% del totale delle spese di R&S;
8) Rapporto troppo alto fra costo del personale R.&S. e totale costo del personale;
9) Mancata indicazione delle spese di R&S nel quadro RU.
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4514 - Sanatoria Credito d'imposta R&S - La bozza del decreto aiuti prevede la proroga al 31.10.2022
https://www.informazionefiscale.it/Decreto-Aiuti-ter-novita-testo
Decreto Aiuti ter - Il testo in bozza
Scarica la bozza entrata in Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022
ART. (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo)
1. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2022».
RASSEGNA STAMPA
EC NEWS - 19 Settembre 2022
Decreto Aiuti ter: le novità fiscali in sintesi
Venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Aiuti ter.Nella tabella che segue si riportano, in sintesi, le principali misure fiscali introdotte, precisando che, per la formulazione ufficiale delle stesse, sarà necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta del Decreto.
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4518 - Riversamento Credito d'imposta R.&S - La proroga al 31.10.2022 è stata pubblicata in gazzetta ufficiale
DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144
Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00154)(GU n.223 del 23-9-2022)
Vigente al: 24-9-2022
Capo IV
Ulteriori disposizioni urgentiArt. 38
Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito
di imposta ricerca e sviluppo
1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215 le parole «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 ottobre 2022».
WWW.FISCOOGGI.IT - 24.9.2022
In Gazzetta il “decreto Aiuti ter”,
altre misure contro il caro energiaProrogati e potenziati, per i mesi di ottobre e novembre, i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di gas e luce; bonus esteso anche ai contatori di potenza almeno pari a 4,5 kw
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4518 - Riversamento Credito d'imposta R&S: dal Fisco le lettere per incentivare la sanatoria (Il Sole 24 Ore 14.6.2022)
Sono nove gli indicatori che l'Agenzia delle Entrate sta utilizzando per individuale chi ha utilizzato in maniera anomala l'agevolazione:
1) Assenza di attività di R.&S nel triennio;
2) Sottostima della media del triennio in rapporto agli importi indicati nel quadro IS, rio IS4, colonna 2 "personale addetto alla ricerca e sviluppo)
3) La media storica è stata ricostruita partendo dalla variazioni annuali subite dallo voci del bilancio relative ai brevetti, alle spese di di sviluppo ed alle spese di ricerca
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4524 - Riversamento Credito d'imposta R.&S. - Scadenza 30.11.2023
Decreto legge 23 settembre 2022 n.144
Art.1 legge n.197 del 29.12l2022
LEGGE 17 novembre 2022, n. 175
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00187)
(GU n.269 del 17-11-2022)Vigente al: 18-11-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1
.....L'articolo 38 e' sostituito dal seguente: «Art. 38 (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023"; b) al comma 10, le parole: "entro il 16 dicembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2023" e le parole: "entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024" e "a decorrere dal 17 dicembre 2022" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025" e "a decorrere dal 17 dicembre 2023"; c) al comma 11, secondo periodo, le parole: "17 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre 2023". 2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale certificazione puo' essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9"; b) al terzo periodo, le parole: "La certificazione di cui al primo e secondo periodo puo' essere richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste". 3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025. 4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1».
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
Dalla conversione dell’“Aiuti-ter”
maxi rinvio per sanare il bonus R&SRiversamento credito ricerca e sviluppo
L’altra grossa novità fiscale che arriva dalla conversione in legge del “decreto Aiuti ter” riguarda la procedura per la regolarizzazione degli indebiti utilizzi del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019 (articolo 5, commi da 7 a 12, Dl n. 146/2021 – vedi “Collegato fiscale 2022 - 2: sanatoria per il bonus R&S”).
Nel testo originario del provvedimento (articolo 38, Dl n. 144/2022) era stato disposto il solo slittamento di un mese, dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, del termine per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, lasciando immutata la scadenza del 16 dicembre 2022 per restituire, senza sanzioni e interessi, le somme fruite impropriamente; il loro pagamento poteva anche essere frazionato in tre rate annuali di pari importo, aggiungendo sulla seconda e sulla terza gli interessi legali, con decorrenza 17 dicembre 2022 (vedi “Aiuti ter - 4: un mese in più per la sanatoria del bonus R&S”).
Durante l’iter parlamentare, la Camera dei deputati ha provveduto alla riscrittura della norma, innanzitutto spostando in avanti di un anno i termini appena richiamati. Pertanto:- per presentare la domanda di adesione alla procedura di regolarizzazione, ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2023
- il versamento degli importi dovuti (unica soluzione o prima rata) andrà effettuato entro il 16 dicembre 2023
- in caso di pagamento frazionato, bisognerà provvedere alla seconda e alla terza rata entro la scadenza, rispettivamente, del 16 dicembre 2024 e del 16 dicembre 2025, mentre il calcolo degli interessi al tasso legale decorrerà dal 17 dicembre 2023.
Inoltre, per superare – come si legge nella relazione illustrativa dell’emendamento governativo – le incertezze interpretative che hanno caratterizzato la disciplina in esame, viene modificata la recente disposizione dettata dal “decreto Semplificazioni fiscali” (articolo 23, commi da 2 a 8, Dl 73/2022), che ha introdotto la certificazione attestante la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e design e di innovazione estetica ovvero delle attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ammissibili al credito d’imposta (e/o all’eventuale maggiorazione) disciplinato dall’articolo 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019.
Viene ora specificato che tale certificazione può essere richiesta anche per attestare la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell’agevolazione introdotta dall’articolo 3, Dl n. 145/2013, quella cioè interessata dalla possibile procedura di regolarizzazione.
Art.1 commi 271-272 della Legge 29 dicembre 2022, n.197
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 29 dicembre 2022, n. 303|Supplemento Ordinario n. 43
Legge|| n. 197
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
Articolo 1
Commi 271-272 Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo
Parte I - Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: « entro il 31 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2023 ».
272. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio della certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione ».
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4549 - Riversamento credito d'imposta R&S: sanatoria anche parziale per i Pvc dopo il 22 ottobre 2021 (Telefisco 2023)
IL SOLE 24 ORE 28/1/2023
Riversamento R&S anche parziale per i verbali dopo il 22 ottobre 2021
QUESITO
Il comma 12 dell’articolo 5 del Dl 146/2021 prevede che nel caso in cui l’utilizzo
del credito d’imposta per ricerca e sviluppo sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti,
ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi
alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl 146/2021 stesso), il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicarela rateazione di cui al comma 10. Si chiede pertanto conferma che è possibile procedere a riversamento parziale e fruire di eventuale rateazione in caso di notifica di processo verbale di constatazione avvenuta dopo la data del 22 ottobre 2021.
RISPOSTA
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022, è stata data attuazione alla procedura di regolarizzazione in argomento.
Per i processi verbali di constatazione consegnati fino al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021), il comma 12 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 sancisce che: «il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10».
Con riferimento, invece, ai verbali consegnati dopo il 22 ottobre 2021, in linea con il dettato normativo (che nulla dispone in merito) e con il citato provvedimento, si ritiene ammessa la possibilità di effettuare anche una sanatoria parziale dei rilievi indicati nei verbali medesimi, sulla base di autonome valutazioni del contribuente, che saranno successivamente oggetto di controllo da parte degli Uffici competenti, e di fruire della relativa rateazione.
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4556 - Riversamento Credito d'imposta R.&S. - Possibile proroga di un anno (Il Sole 24 Ore - 27.10.2022)
Per la prima volta sulla stampa si parla di una probabile proroga, viene riportata un dichiarazione di Maurizio Leo "... responsabile economico di Fdl e candidato al ruolo di viceministro dell'Economia con delega alle Finanze"
- 4557 - Il Bonus ricerca è un boomerang, l'Agenzia delle Entrate rivuole gli incentivi (www.veritaeaffari.it - 28/10/2022)
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4559 - Riversamento credito d'imposta R&S - La proroga di un anno è stata ufficializzata con una nota del MEF (Il Sole 24 Ore - 30.10.2022)
PROROGA
PRIMI DATI SULLE ADESIONI
..Finora, secondo le prime stime del Mef, sono stati già versati 15 mln per la sanatoria sui 210 milioni complessivamente attesi..
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4562 - Riversamento credito d'imposta R&S: approvato in commissione l'emendamento per la proroga (Il Sole 24 Ore)
E' possibile acquisire la certificazione anche per gli esercizi 2015-2019.
Dovrebbe essere pubblicata una circolare di sistema.
Il quotidiano auspica che chi abbia già presentato la richiesta entro il 31 ottobre 2022 possa:
- revocarla integralmente:
- differire i pagamenti.
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4564 - Riversamento credito R&S: la proroga è l'occasione per rivedere la disciplina (Il Sole 24 Ore - 14/11/2022)
Certificazione
Mancano molti tasselli, la speranza è che i tempi si velocizzino
Sarebbe opportuno bloccare tutti i termini di accertamento e contenzioso
La distinzione tra "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti" va rimediata
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4568 - Sanatoria R&S, il controllo mette fuori gioco la certificazione (Il Sole 24 Ore - 19/11/2022)
Alcune questioni operative sollevate dal quotidiano:
- Le certificazione può essere richiesta se non siano già constatate violazioni e comunque non siano iniziati accessi, controlli ecc.
- I certificatori dovranno decidere se applicare o no il Manuale di Frascati;
- Una volta ottenuta la certificazione cosa avviane se nel frattempo si è pronunciata la corte di cassazione in merito al Manuale di Frascati ?.
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4595 - Riversamento Credito d'Imposta R&S prorogato al 30 giugno 2024 (Il Sole 24 Ore - 16/10/2023)
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145
Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (23G00158) (GU Serie Generale n.244 del 18-10-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2023
Art. 5
Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento
del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9: 1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalita' di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»; b) al comma 10: 1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»; 2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»; 3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»; c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»; d) al comma 12, dopo le parole: «al comma 10» e' inserito il PROROGA DI UN ANNO DEGLI ACCERTAMENTI PER I CREDITI D'IMPOSTA 2017 E 2017 seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, e' prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017». 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Normativa sul riversamento
ART 5, COMMI 7-12 DEL Dl 146/2021
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 21 ottobre 2021, n. 252
Decreto legge|| n. 146
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2021, n. 215 con decorrenza dal 21.12.2021.
Capo I Misure urgenti in materia fiscale
Articolo 5
Disposizioni urgenti in materia fiscale
7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 7 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, accertino condotte fraudolente. (2)
9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2024, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. (7)
10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (8)
11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2024. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. (8)
12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017. (10)
E' quanto prevede l'articolo 5 della bozza del Dl Anticipi.
Contemporaneamente sono esplicitamente prorogati i termini di accertamento per gli anni 2016 e 2017.
www.ipsoa.it 17/10/2023
In base alle nuove disposizioni, i termini vengono così fissati:- entro il 30 giugno 2024 (anziché 30 novembre 2023) va inviata apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta;- entro il 16 dicembre 2024 (anziché 16 dicembre 2023) va versato l’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate;- per chi sceglie il versamento in tre rate, la prima va corrisposta entro il 16 dicembre 2024 e le successive (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale) entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 (anziché, rispettivamente, 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025).RASSEGNA STAMPA