4521 - Credito d'imposta Pubblicità - Non sono agevolabili i costi di intermediazione (Agenzia delle entrate - Risposta nr.548 del 4.11.2022)

 Risposta n. 548 del 4/11/2022

L'articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di pubblicità - pdf


www.fiscoggi.it - 4.11.2022


LE FATTURE DOVRANNO CONTENERE SEPARATA INDICAZIONE DELLE SPESE PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE RISPETTO AL COSTO DEL SERVIZIO

DALLA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE

 

 


WWW.FISCOOGGI.IT - 4/11/2022

Investimenti pubblicitari “mediati”,
compensi d’agenzia fuori dal bonus

Per consentire i successivi controlli sulla corretta fruizione dello sconto fiscale, i documenti rappresentativi dei costi ammissibili dovranno contenere separata indicazione delle spese

immagine generica illustrativa

Nel caso in cui l’investimento in pubblicità agevolato venga realizzato attraverso un intermediario, come un’agenzia pubblicitaria, la fruizione dell'agevolazione, prevista dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute per la pubblicità. Resta, dunque, escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione, la quale, in ogni caso, non potrà accedere al beneficio fiscale, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti in argomento.

È quanto conclude l’Agenzia con la risposta n. 548 del 4 novembre 2022, muovendosi nell’ambito della disposizione originaria e dei successivi provvedimenti attuativi. Ciò per fugare il dubbio sorto a un’agenzia pubblicitaria, la quale riteneva di poter fatturare alla propria clientela i servizi agevolati insieme a quelli complementari.

Ripercorrendo l’evoluzione della disposizione introduttiva, come detto l’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, la quale è stata estesa anche agli investimenti effettuati negli anni successivi al 2018, fino al 2023 in relazione agli stessi beneficiari originari, con limiti e massimali differenti, l’Agenzia ricorda, che il comma 2 dell’articolo 3 del Dpcm n. 90/2018, attuativo della disposizione normativa, ha disposto che “ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa”.
 
Al riguardo, aggiunge, che con le Faq (aggiornate al 23 ottobre 2019) pubblicate sul proprio sito il dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri ha precisato che:
Le spese sostenute per l'acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d'imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell'incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità.
Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l'importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l'emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria”.

La risposta, in sostanza, si rintraccia in queste righe e l’Agenzia, pertanto, conferma che nell'ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento di cui all'articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria a un intermediario, la fruizione dell'agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Rimangono, dunque, in ogni caso esclusi i costi del servizio svolto dalla società di intermediazione.

Resta fermo che, comunque, l'agevolazione in esame non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti agevolati.