Pubblicità

  • 02/04/2024 - BONUS PUBBLICITA' - Domande dall'1.3.2024 al 2.4.2024 (non è un click day, è previsto il riparto)

    DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA (Link con tutta la normativa)

    SINTESI DELLA NORMATIVA


    NEWS 

    Comunicato stampa del 16/2/2024: domande dall'1.3.2024 al 2.4.2024

    4558 - Bonus investimenti pubblicitari: domanda dal 1° al 31 marzo 2023

    RASSEGNA STAMPA

    2024

    www.fiscooggi.it - 20/2/2024

    Bonus Pubblicità 2024: domande entro il 2 aprile (16/2/2024)

    2023

    Bonus pubblicità, prenotazioni fino a venerdì 31 marzo (www.fiscooggi.it - 28.3.2023)

    Bonus Pubblicità 2023 solo per la stampa, domande a marzo (EcNews - 28/2/2023)


    INDICE

    1. Link Utili
    2. Comunicato Agenzia delle Entrate dell'1.3.2021
    3. Sintesi della normativa
    4. Rassegna stampa
    5. Decreto 90 del 16.05.2018
    6. Decreto legge 50 del 24.04.2017
    7. Pareri agenzia delle entrate

    APPROFONDIMENTI 

    1. Soggetti ammessi
    2. Spese ammesse
    3. Spese non ammesse
    4. E' previsto il riparto
    5. Spese ammesse per competenza
    6. Principio di competenza (faq)
    7. Le spese devono essere certificate
    8. Regole di cumulo
    9. Modalità di utilizzo
    10. L'agevolazione è tassata
    11. Agevolazione in de minimis (Faq)

    LINK UTILI

    LINK del dipartimento per l'informazione e l'editoria

    Link - FAQ

    Link AGENZIA DELLE ENTRATE


    Comunicato stampa del 16/2/2024

    Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari 2024

    16 febbraio 2024

    Considerato che il termine di scadenza per la presentazione della “comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2024 coincide con le festività pasquali, il suddetto termine è stato prorogato dal 31 marzo al 2 aprile 2024 con provvedimentodel Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 15 febbraio 2024.

    credito d'imposta , investimenti , bonus pubblicità , Proroga termini

    Comunicato del dipartimento per l'informazioni e l'editoria del 24/2/2023

    Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari

    24 febbraio 2023

    Dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con SPID, CNS o CIE.

    Si segnala che l’articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. decreto “decreto energia” convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha introdotto importanti modifiche normative prevedendo che, a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

    Rispetto all’anno 2022, quindi:

    • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
    • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

    Ai fini della concessione del credito d'imposta   si   applica   il regolamento di cui  al  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

    L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa. A tale riguardo, si rammenta che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

    Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione di questo sito oppure la sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate dove sono pubblicati il  modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione aggiornati


    SINTESI DELLA NORMATIVA 

    Agevolazione per il 2024

    75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica (anche online).

    Rispetto al 2013:

    - E' stato ripristinato il presupposto il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo d’informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;

    - Non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

    Soggetti ammessi

    Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali

    Iniziative ammesse

    Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

    Fondi stanziati

    2021: € 90mln

    2022: € 90mln di cui:

    - € 65mln per i quotidiani e periodici;

    - € 25mln per Tv e radio.

    2024: € 30mln

    Dal 1° al 31 marzo(termine prorogato al 2 aprile 2024) devono essere inviate le domande per gli investimenti effettuati o da effettuare

    Dal 1° al 31 marzo per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;

    Dal 1° al 31 gennaio successivo devono essere confermati gli investimenti

    Dal 1° al 31 gennaio successivo: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

    L'agevolazione è in de minimis

    E' previsto il riparto (non è quindi un click day)

    Utilizzo del credito d'imposta

    Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019 .


    RASSEGNA STAMPA 

    WWW.FISCOOGGI.IT - 20/2/2024

    Bonus pubblicità 2024, prenotazioni
    dal 1° marzo e fino al 2 aprile

    Più tempo quest’anno, informa il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, per chiedere di usufruire del credito d’imposta per gli investimenti incrementali su quotidiani e per

    Causa coincidenza con le festività pasquali, slitta dal 31 marzo, termine ordinario, al prossimo 2 aprile, la scadenza per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online. A disporre la proroga, informa un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un provvedimento direttoriale dello scorso 15 febbraio.
    Il ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno, spiega il decreto, per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda, visto che il termine del 31 marzo quest’anno coincide con la domenica di Pasqua e che anche il 1° aprile è un giorno festivo.

    In breve, quindi, il bonus è prenotabile dal 1° marzo al 2 aprile 2024.

    Con l’occasione ricordiamo che il bonus pubblicità è disciplinato dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017 e che dopo le deroghe previste nel periodo di emergenza Covid-19 per aiutare le categorie interessate, dal 2023 è concesso a regime, secondo il ridimensionato della misura disposto dal decreto “Energia” del 2022 (articolo 25-bis Dl n. 17/2022), che ha lasciato fuori gli investimenti su tv e radio analogiche o digitali.
    L’agevolazione torna, quindi, ad essere subordinata al valore incrementale non inferiore all’1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati nell’anno precedente. Il contributo riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale della spesa ed è concesso fino all’esaurimento delle risorse disponibili (30 milioni di euro) e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis. Se la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito.
    Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile.

    Il primo step per accedere al tax credit è la richiesta di accesso al beneficio. Il bonus deve essere prenotato entro il 31 marzo (quest’anno 2 aprile) dell’anno di riferimento attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando l'apposita procedura accessibile dalla sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Spid, Cns o Cie. Sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e sul sito dell’Agenzia sono disponibili il modello e le istruzioni per la compilazione.

    Il dipartimento, conclusa l’istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito d’imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il tax credit con l’indicazione della somma teoricamente spettante. Per usufruire del contributo, i beneficiari, fin qui “teorici,” dell’agevolazione dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel nostro caso, il 2025, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante quanto realmente realizzato nell’anno agevolato. Il modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione. Successivamente il dipartimento pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
    La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo “6900”.


     
     
    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/05/2018 n. 90 - Presidenza
    Consiglio dei Ministri
     
    Regolamento recante le modalita' ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
    incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis,
    comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018
     
    Preambolo
     
    Preambolo
    Articolo 1
    Art. 1 Oggetto
    Articolo 2
    Art. 2 Soggetti beneficiari
    Articolo 3
    Art. 3 Investimenti ammissibili
    Articolo 4
    Art. 4 Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile
    Articolo 5
    Art. 5 Procedura di accesso all'agevolazione
    Articolo 6
    Art. 6 Controlli e cause di revoca
    Articolo 7
    Art. 7 Disposizioni finanziarie
    Articolo 8
    Art. 8 Disposizioni transitorie
     
     
    Preambolo - Preambolo
     
    In vigore dal 08/08/2018
     
    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
     
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
    Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
     
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
    sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
     
    Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, ed in particolare, l'articolo 1;
     
    Visto l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
    2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
     
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
    contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione
    del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare l'articolo 17;
     
    Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n. 917;
     
    Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
    recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione delle riscossione tributaria
    anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'articolo 1, comma 6;
     
    Vista la definizione di microimprese, di piccole e di medie imprese contenuta nella raccomandazione n. 2003/361/CE
    della Commissione, del 6 maggio 2003, e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonche' la definizione di start-up innovative contenuta nell'articolo
    25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
     
    Considerato che il comma 1 del citato articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 articolo 57-bis del
    decreto-legge n. 50 del 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
    normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2018 e del 10 maggio 2018; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo
    economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la comunicazione al Presidente del
    Consiglio dei ministri inviata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
     
    Adotta il seguente regolamento:
     
     
    Art. 1 Oggetto
     
    1. Il presente decreto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, individua le disposizioni applicative per
    l'attribuzione del contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile
    2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4,
    comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
    n. 172, con riferimento, in particolare:
    a) ai soggetti beneficiari;
    b) agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;
    c) ai limiti e alle condizioni dell'agevolazione concedibile;
    d) alla procedura e alle modalita' di concessione idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
    e) all'effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo nonche' alle procedure di
    recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta.
     
    Art. 2 Soggetti beneficiari
     
    SOGGETTI AMMESSI
    1. Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonche' gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito d'imposta in relazione
    agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti
    televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di
    almeno l'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
    L'incremento percentuale e' riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui mezzi di
    informazione di cui al periodo precedente.
     
    2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del credito di imposta esclusivamente sugli investimenti
    pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31
    dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati
    dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
     
    3. Il credito d'imposta e' pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del
    limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di
    spesa.
     
    4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 e' elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese,
    di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e al decreto del Ministro delle
    attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e nel caso di start-up
    innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
    17 dicembre 2012, n. 221. La concessione della maggiorazione e' subordinata al perfezionamento, con esito
    positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale e' concessa la misura
    ordinaria del 75 per cento.
     
    5. Ai destinatari del credito d'imposta si applicano, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le disposizioni di cui all'
    articolo 91 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero quelle di cui all'articolo 1, comma
    52, della legge 6 novembre 2012, n.190, per le categorie di operatori economici ivi previsti.
     
     
    Art. 3 Investimenti ammissibili

    1. SPESE AMMESSE Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea
    ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15
    maggio 2017, n. 70, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche
    o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e
    televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
    numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'
    articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione
    e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. SPESE NON AMMESSE Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere
    televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonche' quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e
    televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di
    messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
     
    SPESE NON AMMESSE
    2. Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicita' sono ammissibili al netto delle
    spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario,
    anche se ad esso funzionale o connessa.
     
     
    Art. 4 Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile

    E' PREVISTO IL RIPARTO
    1. L'agevolazione e' concessa a ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto del limite delle risorse di
    bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire.  Nel caso di insufficienza delle risorse  
    disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura
    proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi dell'articolo 2, con un limite individuale
    per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed al 2 per cento
    delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, tenendo conto delle
    distinte imputazioni previste dall'articolo 57-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Eventuali residui disponibili per effetto
    dell'applicazione del periodo precedente sono ulteriormente ripartiti tra i richiedenti che non hanno superato i precitati
    limiti, in misura proporzionale alle rispettive richieste ammesse.
     
    LE SPESE SONO AMMESSE PER COMPETENZA (non interessa il pagamento e le modalità con le quali viene fatto)
    E' PREVISTA LA CERTIFICAZIONE
     
    2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese
    deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali,
    ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
     
    REGOLE DI CUMULO
    3. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra
    agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte
    normativa non prevedano espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse.
     
    MODALITA' DI UTILIZZO
    4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale nella misura indicata dal
    provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento.
     
    5. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
    telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 e' altresi' scartato
    qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
     

    Art. 5 Procedura di accesso all'agevolazione

    1. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun
    anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalita' definite con provvedimento amministrativo
    del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
     
    2. La comunicazione di cui al comma 1 e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non
    commerciale o dal lavoratore autonomo e contiene:
    a) gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice
    fiscale;
    b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all'articolo 3, comma
    1;
    c) la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da
    realizzare con il raffronto con l'anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi richiamati all'articolo
    4, comma 1;
    d) l'ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi di cui all'articolo 4, comma 1.
     
    3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
    ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale
    provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la
    realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in
    ordine agli investimenti effettuati e' disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
    Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
     
    INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO
    4. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito
    a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a
    quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
    indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
    dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.  
     
     
    Art. 6 Controlli e cause di revoca

    1. La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni
    previste dalla legge per beneficiare dell'agevolazione.
     
    2. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel
    caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La
    revoca parziale del credito d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati
    elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.
     
    3. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate tenendo conto dei criteri che consentono di massimizzare il rapporto
    costo-risultato, tra i quali la misura del beneficio concesso, e con le modalita' di programmazione e di analisi del
    rischio utilizzate nell'ambito delle attivita' di controllo e di contrasto all'evasione fiscale.
     
    4. Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo,
    l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta di cui all'articolo 1, le stesse provvedono a darne
    comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca di cui al comma 2.
     
    5. Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
    40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
     

    Art. 7 Disposizioni finanziarie

    1. Per gli investimenti effettuati nell'anno 2018, nonche' dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla
    stampa quotidiana e periodica, anche on-line, il credito d'imposta e' concesso nei limiti dell'autorizzazione di spesa di
    cui all'articolo 57-bis, comma 3, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
    21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto della riserva prevista dal comma 3-bis
    del medesimo articolo 57-bis.
     
    2. Per gli anni successivi, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
    provvede, con avviso da pubblicare, entro il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura del periodo di
    presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
    proprio sito istituzionale, alle comunicazioni previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
    1998, n. 123, in ordine alle risorse disponibili per la concessione dell'agevolazione di cui al presente decreto.
     
    3. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
     

    Art. 8 Disposizioni transitorie

    1. Per l'anno 2018 la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, e' presentata a decorrere dal
    sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
    Gazzetta Ufficiale e l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, e' effettuata entro centoventi giorni
    dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
     
    2. Per gli investimenti incrementali di cui all'articolo 2, comma 2, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1 del
    presente regolamento e' effettuata in modo separato nei termini previsti dal comma 1.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
    Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
     

     
    Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50
    Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
    eventi sismici e misure per lo sviluppo.
    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 - supplemento ordinario
     

    Art. 57-bis Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive
    e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione
     
    In vigore dal 26/05/2021
    Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 67
     
    1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in
    campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche
    locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi
    mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per
    cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e
    medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito
    d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
    1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
    ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (D.P.C. n. 90 16/05/2018)da adottare ai sensi dell'articolo 17
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni
    dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di
    attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso
    al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione
    richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
    comma 3. DE MIMINIS Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
    1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
    funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
    18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno
    2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
    minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
     
    1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai
    medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti
    effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti
    dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di
    cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per
    l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31
    ottobre.
     
    1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi
    contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei
    regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce
    tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui
    giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati
    sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla
    copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il
    pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta
    riduzione del Fondo e' da imputare per 40 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri
    e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito
    d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica
    di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del
    medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo
    compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per
    il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e'
    incrementato nella misura di 57,5 milioni di euro per l'anno 2020.
     
    FONDI STANZIATI PER IL 2021 e 2022
    1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi
    soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei
    limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che
    costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio e' concesso nel limite di 65 milioni di euro
    per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di
    euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o
    digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente
    riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
    ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla
    Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo
    economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente
    disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
    2018, n. 90. Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e'
    presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso
    articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano
    comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
    di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni
    2021 e 2022.
     
    2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e
    lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la
    maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento
    per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti
    alle imprese editrici di nuova costituzione.
     
    3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno
    2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno
    2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di
    cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di
    euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al
    Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del
    credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e
    l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che
    costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'
    articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto
    dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.
    90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
    d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
    finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie
    regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del
    Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I
    finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo
    per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del
    beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6,
    della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di
    competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
     
    3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di
    spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al
    riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa
    quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il
    loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi
    soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
     
    4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di
    cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
    comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
     

     
    PARERI AGENZIA DELLE ENTRATE
     
     
     

     
    L'AGEVOLAZIONE E' IN DE MINIMIS (Faq)
     
    Domanda: mi potreste cortesemente dire se anche dopo le modifiche introdotte dal DL Rilancio per la fruizione del bonus pubblicità va sempre verificato il massimale “de minimis” ancora disponibile previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

    Domanda: Vorrei chiedere conferma che il Bonus pubblicità 2020 è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis” e non rientra negli aiuti ammissibili al quadro temporaneo degli aiuti di stato che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.

    Domanda: L’agevolazione sarà concessa a valere sul regime temporaneo (in sostituzione al “de minimis” con limite a 200.000 euro) con limite a 800 mila euro?

    Domanda: Siamo a chiedere se per il Bonus Pubblicità resta applicabile il Regime De Minimis o se è prevista l’applicazione del Regime Temporaneo di aiuti per l’Emergenza Covid.

    Domanda: vorrei chiedere conferma che il Bonus pubblicità 2020 è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis” e non rientra negli aiuti ammissibili al quadro temporaneo degli aiuti di stato che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.

    Risposta: Anche per l’anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti "de minimis" di cui ai regolamenti dell'Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96), come peraltro confermato dal "decreto cura Italia" (art. 98 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n. 27) e dal “decreto rilancio" (art. 186 del D.L. 19/05/2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

    L'agevolazione in oggetto, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01).

     
     
    PRINCIPIO DI COMPETENZA (faq)
     
     
    Domanda: Fa fede la data fattura o quando è stata effettuata la pubblicità?

    Il caso: Avendo effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2018 una campagna pubblicitaria radiofonica, pagando un acconto nel mese di dicembre 2017 e il saldo nel 2018, per la richiesta del bonus pubblicità 2018 devo tener conto anche dell’acconto pagato nel 2017? O l’acconto rientra nel bonus pubblicità dell’anno prima?

    Domanda: chiediamo quale sia il metodo da utilizzare per imputare le spese all'anno di competenza, quindi 2016 - 2017 -2018, in particolare si chiede se si debba prendere a riferimento la data di emissione della fattura oppure la data di pubblicazione della pubblicità oppure altro metodo da voi indicato

    Domanda: Premesso che la norma precisa che il credito viene riconosciuto sulla base delle spese “effettivamente sostenute”, chiediamo se ciò debba intendersi come:

    effettivo pagamento della fattura oppure facendo riferimento al principio di competenza economica.

    Più in particolare riportiamo il seguente caso specifico:

    fattura datata 2017 per sostenimento spese pubblicità periodo 20/12/2017 - 14/03/2018.

    Domanda: in caso una fattura sia datata anno 2017 ed il pagamento invece è avvenuto nel 2018, viene considerato un investimento del 2017 o del 2018?

    Altra domanda: gli investimenti del 2018 devono essere tutti pagati entro l'anno 2018 oppure anche nell'anno successivo?

    Domanda: nel caso in cui si facciano nell’anno in corso investimenti pubblicitari (che sono stati completamente fatturati e pagati nel 2018) che riguardano campagne pubblicitarie con un programma di uscite che interessa sia il 2018 che il 2019, l’investimento è attribuibile totalmente all’anno di pagamento (2018)?

    Domanda: In merito al credito d’imposta sulle spese pubblicitarie, al fine di poter applicare correttamente la norma (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni), si chiedono chiarimenti in merito al periodo di effettuazione degli investimenti, ovvero nel caso specifico per una fattura datata 23.06.2017 rileva la data della fattura, la data del pagamento o la data in cui le prestazioni vengono ultimate?

    Risposta: L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (regolamento attuativo dell’agevolazione in esame), prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

    Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.

    Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
     

    L'AGEVOLAZIONE E' TASSATA (faq)
     
     
    Domanda: Il contributo/credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali di cui al Dl 50/2017 è rilevante ai fini Irap, Ires ed Irpef?

    Domanda: Nel Regolamento pubblicato in Gazzetta lo scorso 24 Luglio recante le disposizioni attuative relative all'art. 57-bis comma 1 del DL 50/2017 non mi pare sia stato chiarito se il contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta compensabile sia imponibile o meno ai fini delle imposte su redditi e dell'IRAP

    Domanda: In merito al trattamento fiscale da riservare al credito d’imposta in oggetto, ci si domanda se il bonus in parola concorra o meno alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, nonché alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

    Domanda: con la presente volevo un chiarimento riguardo la tassabilità o meno ai fini Ires ed Irap del credito di imposta previsto dall’art. 57 bis del Dl 24/4/2017 n. 50. Il sottoscritto ha interpretato detta questione a favore della tassabilità, in quanto la norma non la esclude espressamente

    Risposta: Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.
     
     
     
     
  • 31/03/2022 - BONUS PUBBLICITA'

    4474 - Bonus investimenti pubblicitari 2021: Pubblicato l'elenco degli ammessi (Decreto 7.4.2022)

    4470 - Slitta a venerdì 8 aprile la scadenza “bonus pubblicità” (www.fiscooggi.it - 1/4/2022)


    INDICE

    1. Link Utili
    2. Comunicato Agenzia delle Entrate dell'1.3.2021
    3. Sintesi della normativa
    4. Rassegna stampa
    5. Decreto 90 del 16.05.2018
    6. Decreto legge 50 del 24.04.2017
    7. Pareri agenzia delle entrate

    APPROFONDIMENTI 

    1. Soggetti ammessi
    2. Spese ammesse
    3. Spese non ammesse
    4. E' previsto il riparto
    5. Spese ammesse per competenza
    6. Principio di competenza (faq)
    7. Le spese devono essere certificate
    8. Regole di cumulo
    9. Modalità di utilizzo
    10. L'agevolazione è tassata
    11. Agevolazione in de minimis (Faq)

    LINK UTILI

    LINK del dipartimento per l'informazione e l'editoria

    Link - FAQ

    Link AGENZIA DELLE ENTRATE


    Comunicato dell'Agenzia delle Entrate dell'1.3.2021

    Bonus pubblicità

    Dal 1° al 31 marzo è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari, in relazione agli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno 2022.
    La funzionalità per inviare la comunicazione è disponibile nell’area riservata, accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS, Entratel e Fisconline (Servizi →Agevolazioni→ Comunicazione Credito Imposta Investimenti Pubblicitari).

    Per maggiori informazioni Dipartimento Editoria


    SINTESI DELLA NORMATIVA(Fonte: Dipartimento per l'informazione e l'editoria 7.3.2021)

    Agevolazione

    Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.

    Soggetti ammessi

    Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali

    Iniziative ammesse

    Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

    Fondi stanziati

    2021: € 90mln

    2022: € 90mln di cui:

    - € 65mln per i quotidiani e periodici;

    - € 25mln per Tv e radio.

    Dal 1° al 31 marzo devono essere inviate le domande per gli investimenti effettuati o da effettuare

    Dal 1° al 31 marzo per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;

    Dal 1° al 31 gennaio successivo devono essere confermati gli investimenti

    Dal 1° al 31 gennaio successivo: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

    L'agevolazione è in de minimis

    E' previsto il riparto (non è quindi un click day)

    Per informazioni

    Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


    RASSEGNA STAMPA

    Investimenti pubblicitari del 2022: aperto il canale che porta al bonus (www.fiscooggi.it - 1/3/2022)

     

     
     
    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/05/2018 n. 90 - Presidenza
    Consiglio dei Ministri
     
    Regolamento recante le modalita' ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
    incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis,
    comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018
     
    Preambolo
     
    Preambolo
    Articolo 1
    Art. 1 Oggetto
    Articolo 2
    Art. 2 Soggetti beneficiari
    Articolo 3
    Art. 3 Investimenti ammissibili
    Articolo 4
    Art. 4 Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile
    Articolo 5
    Art. 5 Procedura di accesso all'agevolazione
    Articolo 6
    Art. 6 Controlli e cause di revoca
    Articolo 7
    Art. 7 Disposizioni finanziarie
    Articolo 8
    Art. 8 Disposizioni transitorie
     
     
    Preambolo - Preambolo
     
    In vigore dal 08/08/2018
     
    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
     
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
    Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
     
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
    sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
     
    Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, ed in particolare, l'articolo 1;
     
    Visto l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
    2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
     
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
    contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione
    del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare l'articolo 17;
     
    Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n. 917;
     
    Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
    recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione delle riscossione tributaria
    anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'articolo 1, comma 6;
     
    Vista la definizione di microimprese, di piccole e di medie imprese contenuta nella raccomandazione n. 2003/361/CE
    della Commissione, del 6 maggio 2003, e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonche' la definizione di start-up innovative contenuta nell'articolo
    25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
     
    Considerato che il comma 1 del citato articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 articolo 57-bis del
    decreto-legge n. 50 del 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
    normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2018 e del 10 maggio 2018; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo
    economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la comunicazione al Presidente del
    Consiglio dei ministri inviata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
     
    Adotta il seguente regolamento:
     
     
    Art. 1 Oggetto
     
    1. Il presente decreto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, individua le disposizioni applicative per
    l'attribuzione del contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile
    2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4,
    comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
    n. 172, con riferimento, in particolare:
    a) ai soggetti beneficiari;
    b) agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;
    c) ai limiti e alle condizioni dell'agevolazione concedibile;
    d) alla procedura e alle modalita' di concessione idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
    e) all'effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo nonche' alle procedure di
    recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta.
     
    Art. 2 Soggetti beneficiari
     
    SOGGETTI AMMESSI
    1. Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonche' gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito d'imposta in relazione
    agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti
    televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di
    almeno l'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
    L'incremento percentuale e' riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui mezzi di
    informazione di cui al periodo precedente.
     
    2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del credito di imposta esclusivamente sugli investimenti
    pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31
    dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati
    dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
     
    3. Il credito d'imposta e' pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del
    limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di
    spesa.
     
    4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 e' elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese,
    di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e al decreto del Ministro delle
    attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e nel caso di start-up
    innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
    17 dicembre 2012, n. 221. La concessione della maggiorazione e' subordinata al perfezionamento, con esito
    positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale e' concessa la misura
    ordinaria del 75 per cento.
     
    5. Ai destinatari del credito d'imposta si applicano, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le disposizioni di cui all'
    articolo 91 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero quelle di cui all'articolo 1, comma
    52, della legge 6 novembre 2012, n.190, per le categorie di operatori economici ivi previsti.
     
     
    Art. 3 Investimenti ammissibili

    1. SPESE AMMESSE Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea
    ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15
    maggio 2017, n. 70, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche
    o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e
    televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
    numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'
    articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione
    e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. SPESE NON AMMESSE Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere
    televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonche' quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e
    televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di
    messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
     
    SPESE NON AMMESSE
    2. Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicita' sono ammissibili al netto delle
    spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario,
    anche se ad esso funzionale o connessa.
     
     
    Art. 4 Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile

    E' PREVISTO IL RIPARTO
    1. L'agevolazione e' concessa a ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto del limite delle risorse di
    bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire.  Nel caso di insufficienza delle risorse  
    disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura
    proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi dell'articolo 2, con un limite individuale
    per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed al 2 per cento
    delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, tenendo conto delle
    distinte imputazioni previste dall'articolo 57-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Eventuali residui disponibili per effetto
    dell'applicazione del periodo precedente sono ulteriormente ripartiti tra i richiedenti che non hanno superato i precitati
    limiti, in misura proporzionale alle rispettive richieste ammesse.
     
    LE SPESE SONO AMMESSE PER COMPETENZA (non interessa il pagamento e le modalità con le quali viene fatto)
    E' PREVISTA LA CERTIFICAZIONE
     
    2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese
    deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali,
    ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
     
    REGOLE DI CUMULO
    3. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra
    agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte
    normativa non prevedano espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse.
     
    MODALITA' DI UTILIZZO
    4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale nella misura indicata dal
    provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento.
     
    5. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
    telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 e' altresi' scartato
    qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
     

    Art. 5 Procedura di accesso all'agevolazione

    1. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun
    anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalita' definite con provvedimento amministrativo
    del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
     
    2. La comunicazione di cui al comma 1 e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non
    commerciale o dal lavoratore autonomo e contiene:
    a) gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice
    fiscale;
    b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all'articolo 3, comma
    1;
    c) la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da
    realizzare con il raffronto con l'anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi richiamati all'articolo
    4, comma 1;
    d) l'ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi di cui all'articolo 4, comma 1.
     
    3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
    ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale
    provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la
    realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in
    ordine agli investimenti effettuati e' disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
    Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
     
    INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO
    4. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito
    a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a
    quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
    indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
    dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.  
     
     
    Art. 6 Controlli e cause di revoca

    1. La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni
    previste dalla legge per beneficiare dell'agevolazione.
     
    2. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel
    caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La
    revoca parziale del credito d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati
    elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.
     
    3. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate tenendo conto dei criteri che consentono di massimizzare il rapporto
    costo-risultato, tra i quali la misura del beneficio concesso, e con le modalita' di programmazione e di analisi del
    rischio utilizzate nell'ambito delle attivita' di controllo e di contrasto all'evasione fiscale.
     
    4. Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo,
    l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta di cui all'articolo 1, le stesse provvedono a darne
    comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca di cui al comma 2.
     
    5. Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
    40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
     

    Art. 7 Disposizioni finanziarie

    1. Per gli investimenti effettuati nell'anno 2018, nonche' dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla
    stampa quotidiana e periodica, anche on-line, il credito d'imposta e' concesso nei limiti dell'autorizzazione di spesa di
    cui all'articolo 57-bis, comma 3, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
    21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto della riserva prevista dal comma 3-bis
    del medesimo articolo 57-bis.
     
    2. Per gli anni successivi, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
    provvede, con avviso da pubblicare, entro il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura del periodo di
    presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
    proprio sito istituzionale, alle comunicazioni previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
    1998, n. 123, in ordine alle risorse disponibili per la concessione dell'agevolazione di cui al presente decreto.
     
    3. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
     

    Art. 8 Disposizioni transitorie

    1. Per l'anno 2018 la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, e' presentata a decorrere dal
    sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
    Gazzetta Ufficiale e l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, e' effettuata entro centoventi giorni
    dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
     
    2. Per gli investimenti incrementali di cui all'articolo 2, comma 2, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1 del
    presente regolamento e' effettuata in modo separato nei termini previsti dal comma 1.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
    Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
     

     
    Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50
    Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
    eventi sismici e misure per lo sviluppo.
    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 - supplemento ordinario
     

    Art. 57-bis Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive
    e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione
     
    In vigore dal 26/05/2021
    Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 67
     
    1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in
    campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche
    locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi
    mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per
    cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e
    medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito
    d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
    1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
    ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (D.P.C. n. 90 16/05/2018)da adottare ai sensi dell'articolo 17
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni
    dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di
    attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso
    al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione
    richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
    comma 3. DE MIMINIS Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
    1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
    funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
    18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno
    2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
    minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
     
    1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai
    medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti
    effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti
    dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di
    cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per
    l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31
    ottobre.
     
    1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi
    contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei
    regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce
    tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui
    giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati
    sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla
    copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il
    pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta
    riduzione del Fondo e' da imputare per 40 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri
    e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito
    d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica
    di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del
    medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo
    compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per
    il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e'
    incrementato nella misura di 57,5 milioni di euro per l'anno 2020.
     
    FONDI STANZIATI PER IL 2021 e 2022
    1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi
    soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei
    limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che
    costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio e' concesso nel limite di 65 milioni di euro
    per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di
    euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o
    digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente
    riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
    ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla
    Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo
    economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente
    disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
    2018, n. 90. Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e'
    presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso
    articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano
    comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
    di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni
    2021 e 2022.
     
    2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e
    lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la
    maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento
    per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti
    alle imprese editrici di nuova costituzione.
     
    3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno
    2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno
    2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di
    cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di
    euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al
    Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del
    credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e
    l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che
    costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'
    articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto
    dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.
    90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
    d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
    finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie
    regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del
    Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I
    finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo
    per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del
    beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6,
    della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di
    competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
     
    3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di
    spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al
    riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa
    quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il
    loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi
    soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
     
    4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di
    cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
    comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
     

     
    PARERI AGENZIA DELLE ENTRATE
     
     
     

     
    L'AGEVOLAZIONE E' IN DE MINIMIS (Faq)
     
    Domanda: mi potreste cortesemente dire se anche dopo le modifiche introdotte dal DL Rilancio per la fruizione del bonus pubblicità va sempre verificato il massimale “de minimis” ancora disponibile previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

    Domanda: Vorrei chiedere conferma che il Bonus pubblicità 2020 è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis” e non rientra negli aiuti ammissibili al quadro temporaneo degli aiuti di stato che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.

    Domanda: L’agevolazione sarà concessa a valere sul regime temporaneo (in sostituzione al “de minimis” con limite a 200.000 euro) con limite a 800 mila euro?

    Domanda: Siamo a chiedere se per il Bonus Pubblicità resta applicabile il Regime De Minimis o se è prevista l’applicazione del Regime Temporaneo di aiuti per l’Emergenza Covid.

    Domanda: vorrei chiedere conferma che il Bonus pubblicità 2020 è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis” e non rientra negli aiuti ammissibili al quadro temporaneo degli aiuti di stato che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.

    Risposta: Anche per l’anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti "de minimis" di cui ai regolamenti dell'Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96), come peraltro confermato dal "decreto cura Italia" (art. 98 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n. 27) e dal “decreto rilancio" (art. 186 del D.L. 19/05/2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

    L'agevolazione in oggetto, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01).

     
     
    PRINCIPIO DI COMPETENZA (faq)
     
     
    Domanda: Fa fede la data fattura o quando è stata effettuata la pubblicità?

    Il caso: Avendo effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2018 una campagna pubblicitaria radiofonica, pagando un acconto nel mese di dicembre 2017 e il saldo nel 2018, per la richiesta del bonus pubblicità 2018 devo tener conto anche dell’acconto pagato nel 2017? O l’acconto rientra nel bonus pubblicità dell’anno prima?

    Domanda: chiediamo quale sia il metodo da utilizzare per imputare le spese all'anno di competenza, quindi 2016 - 2017 -2018, in particolare si chiede se si debba prendere a riferimento la data di emissione della fattura oppure la data di pubblicazione della pubblicità oppure altro metodo da voi indicato

    Domanda: Premesso che la norma precisa che il credito viene riconosciuto sulla base delle spese “effettivamente sostenute”, chiediamo se ciò debba intendersi come:

    effettivo pagamento della fattura oppure facendo riferimento al principio di competenza economica.

    Più in particolare riportiamo il seguente caso specifico:

    fattura datata 2017 per sostenimento spese pubblicità periodo 20/12/2017 - 14/03/2018.

    Domanda: in caso una fattura sia datata anno 2017 ed il pagamento invece è avvenuto nel 2018, viene considerato un investimento del 2017 o del 2018?

    Altra domanda: gli investimenti del 2018 devono essere tutti pagati entro l'anno 2018 oppure anche nell'anno successivo?

    Domanda: nel caso in cui si facciano nell’anno in corso investimenti pubblicitari (che sono stati completamente fatturati e pagati nel 2018) che riguardano campagne pubblicitarie con un programma di uscite che interessa sia il 2018 che il 2019, l’investimento è attribuibile totalmente all’anno di pagamento (2018)?

    Domanda: In merito al credito d’imposta sulle spese pubblicitarie, al fine di poter applicare correttamente la norma (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni), si chiedono chiarimenti in merito al periodo di effettuazione degli investimenti, ovvero nel caso specifico per una fattura datata 23.06.2017 rileva la data della fattura, la data del pagamento o la data in cui le prestazioni vengono ultimate?

    Risposta: L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (regolamento attuativo dell’agevolazione in esame), prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

    Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.

    Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
     

    L'AGEVOLAZIONE E' TASSATA (faq)
     
     
    Domanda: Il contributo/credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali di cui al Dl 50/2017 è rilevante ai fini Irap, Ires ed Irpef?

    Domanda: Nel Regolamento pubblicato in Gazzetta lo scorso 24 Luglio recante le disposizioni attuative relative all'art. 57-bis comma 1 del DL 50/2017 non mi pare sia stato chiarito se il contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta compensabile sia imponibile o meno ai fini delle imposte su redditi e dell'IRAP

    Domanda: In merito al trattamento fiscale da riservare al credito d’imposta in oggetto, ci si domanda se il bonus in parola concorra o meno alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, nonché alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

    Domanda: con la presente volevo un chiarimento riguardo la tassabilità o meno ai fini Ires ed Irap del credito di imposta previsto dall’art. 57 bis del Dl 24/4/2017 n. 50. Il sottoscritto ha interpretato detta questione a favore della tassabilità, in quanto la norma non la esclude espressamente

    Risposta: Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.
     
     
     
     
     
     
  • 31/03/2023 - BONUS PUBBLICITA' - domande dall'1.3.2023 al 31.3.2023 (non è un click day)

    NEWS 

    4558 - Bonus investimenti pubblicitari: domanda dal 1° al 31 marzo 2023

    RASSEGNA STAMPA

    Bonus pubblicità, prenotazioni fino a venerdì 31 marzo (www.fiscooggi.it - 28.3.2023)

     Bonus Pubblicità 2023 solo per la stampa, domande a marzo (EcNews - 28/2/2023)


    INDICE

    1. Link Utili
    2. Comunicato Agenzia delle Entrate dell'1.3.2021
    3. Sintesi della normativa
    4. Rassegna stampa
    5. Decreto 90 del 16.05.2018
    6. Decreto legge 50 del 24.04.2017
    7. Pareri agenzia delle entrate

    APPROFONDIMENTI 

    1. Soggetti ammessi
    2. Spese ammesse
    3. Spese non ammesse
    4. E' previsto il riparto
    5. Spese ammesse per competenza
    6. Principio di competenza (faq)
    7. Le spese devono essere certificate
    8. Regole di cumulo
    9. Modalità di utilizzo
    10. L'agevolazione è tassata
    11. Agevolazione in de minimis (Faq)

    LINK UTILI

    LINK del dipartimento per l'informazione e l'editoria

    Link - FAQ

    Link AGENZIA DELLE ENTRATE


    Comunicato del dipartimento per l'informazioni e l'editoria del 24/2/2023

    Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari

    24 febbraio 2023

    Dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con SPID, CNS o CIE.

    Si segnala che l’articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. decreto “decreto energia” convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha introdotto importanti modifiche normative prevedendo che, a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

    Rispetto all’anno 2022, quindi:

    • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
    • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

    Ai fini della concessione del credito d'imposta   si   applica   il regolamento di cui  al  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

    L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa. A tale riguardo, si rammenta che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

    Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione di questo sito oppure la sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate dove sono pubblicati il  modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione aggiornati

     

     

     

     


    SINTESI DELLA NORMATIVA 

    Agevolazione per il 2023

    75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica (anche online).

    Rispetto al 2012:

    - Viene ripristinato il presupposto il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo d’informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;

    - non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

     

    Soggetti ammessi

    Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali

    Iniziative ammesse

    Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

    Fondi stanziati

    2021: € 90mln

    2022: € 90mln di cui:

    - € 65mln per i quotidiani e periodici;

    - € 25mln per Tv e radio.

    Dal 1° al 31 marzo devono essere inviate le domande per gli investimenti effettuati o da effettuare

    Dal 1° al 31 marzo per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;

    Dal 1° al 31 gennaio successivo devono essere confermati gli investimenti

    Dal 1° al 31 gennaio successivo: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

    L'agevolazione è in de minimis

    E' previsto il riparto (non è quindi un click day)

    Per informazioni

    Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


    RASSEGNA STAMPA

     

     
     

     
     
    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/05/2018 n. 90 - Presidenza
    Consiglio dei Ministri
     
    Regolamento recante le modalita' ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
    incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis,
    comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018
     
    Preambolo
     
    Preambolo
    Articolo 1
    Art. 1 Oggetto
    Articolo 2
    Art. 2 Soggetti beneficiari
    Articolo 3
    Art. 3 Investimenti ammissibili
    Articolo 4
    Art. 4 Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile
    Articolo 5
    Art. 5 Procedura di accesso all'agevolazione
    Articolo 6
    Art. 6 Controlli e cause di revoca
    Articolo 7
    Art. 7 Disposizioni finanziarie
    Articolo 8
    Art. 8 Disposizioni transitorie
     
     
    Preambolo - Preambolo
     
    In vigore dal 08/08/2018
     
    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
     
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
    Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
     
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
    sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
     
    Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, ed in particolare, l'articolo 1;
     
    Visto l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
    2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
     
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
    contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione
    del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare l'articolo 17;
     
    Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n. 917;
     
    Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
    recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione delle riscossione tributaria
    anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'articolo 1, comma 6;
     
    Vista la definizione di microimprese, di piccole e di medie imprese contenuta nella raccomandazione n. 2003/361/CE
    della Commissione, del 6 maggio 2003, e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonche' la definizione di start-up innovative contenuta nell'articolo
    25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
     
    Considerato che il comma 1 del citato articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 articolo 57-bis del
    decreto-legge n. 50 del 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
    normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2018 e del 10 maggio 2018; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo
    economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la comunicazione al Presidente del
    Consiglio dei ministri inviata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
     
    Adotta il seguente regolamento:
     
     
    Art. 1 Oggetto
     
    1. Il presente decreto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, individua le disposizioni applicative per
    l'attribuzione del contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile
    2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4,
    comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
    n. 172, con riferimento, in particolare:
    a) ai soggetti beneficiari;
    b) agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;
    c) ai limiti e alle condizioni dell'agevolazione concedibile;
    d) alla procedura e alle modalita' di concessione idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
    e) all'effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo nonche' alle procedure di
    recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta.
     
    Art. 2 Soggetti beneficiari
     
    SOGGETTI AMMESSI
    1. Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonche' gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito d'imposta in relazione
    agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti
    televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di
    almeno l'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
    L'incremento percentuale e' riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui mezzi di
    informazione di cui al periodo precedente.
     
    2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del credito di imposta esclusivamente sugli investimenti
    pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31
    dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati
    dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
     
    3. Il credito d'imposta e' pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del
    limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di
    spesa.
     
    4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 e' elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese,
    di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e al decreto del Ministro delle
    attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e nel caso di start-up
    innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
    17 dicembre 2012, n. 221. La concessione della maggiorazione e' subordinata al perfezionamento, con esito
    positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale e' concessa la misura
    ordinaria del 75 per cento.
     
    5. Ai destinatari del credito d'imposta si applicano, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le disposizioni di cui all'
    articolo 91 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero quelle di cui all'articolo 1, comma
    52, della legge 6 novembre 2012, n.190, per le categorie di operatori economici ivi previsti.
     
     
    Art. 3 Investimenti ammissibili

    1. SPESE AMMESSE Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea
    ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15
    maggio 2017, n. 70, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche
    o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e
    televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
    numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'
    articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione
    e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. SPESE NON AMMESSE Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere
    televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonche' quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e
    televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di
    messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
     
    SPESE NON AMMESSE
    2. Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicita' sono ammissibili al netto delle
    spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario,
    anche se ad esso funzionale o connessa.
     
     
    Art. 4 Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile

    E' PREVISTO IL RIPARTO
    1. L'agevolazione e' concessa a ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto del limite delle risorse di
    bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire.  Nel caso di insufficienza delle risorse  
    disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura
    proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi dell'articolo 2, con un limite individuale
    per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed al 2 per cento
    delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, tenendo conto delle
    distinte imputazioni previste dall'articolo 57-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Eventuali residui disponibili per effetto
    dell'applicazione del periodo precedente sono ulteriormente ripartiti tra i richiedenti che non hanno superato i precitati
    limiti, in misura proporzionale alle rispettive richieste ammesse.
     
    LE SPESE SONO AMMESSE PER COMPETENZA (non interessa il pagamento e le modalità con le quali viene fatto)
    E' PREVISTA LA CERTIFICAZIONE
     
    2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese
    deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali,
    ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
     
    REGOLE DI CUMULO
    3. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra
    agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte
    normativa non prevedano espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse.
     
    MODALITA' DI UTILIZZO
    4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale nella misura indicata dal
    provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento.
     
    5. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
    telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 e' altresi' scartato
    qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
     

    Art. 5 Procedura di accesso all'agevolazione

    1. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun
    anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalita' definite con provvedimento amministrativo
    del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
     
    2. La comunicazione di cui al comma 1 e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non
    commerciale o dal lavoratore autonomo e contiene:
    a) gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice
    fiscale;
    b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all'articolo 3, comma
    1;
    c) la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da
    realizzare con il raffronto con l'anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi richiamati all'articolo
    4, comma 1;
    d) l'ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi di cui all'articolo 4, comma 1.
     
    3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
    ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale
    provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la
    realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in
    ordine agli investimenti effettuati e' disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
    Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
     
    INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO
    4. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito
    a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a
    quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
    indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
    dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.  
     
     
    Art. 6 Controlli e cause di revoca

    1. La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni
    previste dalla legge per beneficiare dell'agevolazione.
     
    2. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel
    caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La
    revoca parziale del credito d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati
    elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.
     
    3. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate tenendo conto dei criteri che consentono di massimizzare il rapporto
    costo-risultato, tra i quali la misura del beneficio concesso, e con le modalita' di programmazione e di analisi del
    rischio utilizzate nell'ambito delle attivita' di controllo e di contrasto all'evasione fiscale.
     
    4. Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo,
    l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta di cui all'articolo 1, le stesse provvedono a darne
    comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca di cui al comma 2.
     
    5. Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
    40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
     

    Art. 7 Disposizioni finanziarie

    1. Per gli investimenti effettuati nell'anno 2018, nonche' dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla
    stampa quotidiana e periodica, anche on-line, il credito d'imposta e' concesso nei limiti dell'autorizzazione di spesa di
    cui all'articolo 57-bis, comma 3, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
    21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto della riserva prevista dal comma 3-bis
    del medesimo articolo 57-bis.
     
    2. Per gli anni successivi, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
    provvede, con avviso da pubblicare, entro il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura del periodo di
    presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
    proprio sito istituzionale, alle comunicazioni previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
    1998, n. 123, in ordine alle risorse disponibili per la concessione dell'agevolazione di cui al presente decreto.
     
    3. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
     

    Art. 8 Disposizioni transitorie

    1. Per l'anno 2018 la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, e' presentata a decorrere dal
    sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
    Gazzetta Ufficiale e l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, e' effettuata entro centoventi giorni
    dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
     
    2. Per gli investimenti incrementali di cui all'articolo 2, comma 2, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1 del
    presente regolamento e' effettuata in modo separato nei termini previsti dal comma 1.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
    Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
     

     
    Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50
    Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
    eventi sismici e misure per lo sviluppo.
    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 - supplemento ordinario
     

    Art. 57-bis Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive
    e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione
     
    In vigore dal 26/05/2021
    Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 67
     
    1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in
    campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche
    locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi
    mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per
    cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e
    medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito
    d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
    1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
    ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (D.P.C. n. 90 16/05/2018)da adottare ai sensi dell'articolo 17
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni
    dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di
    attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso
    al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione
    richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
    comma 3. DE MIMINIS Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
    1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
    funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
    18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno
    2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
    minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
     
    1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai
    medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti
    effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti
    dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di
    cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per
    l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31
    ottobre.
     
    1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi
    contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei
    regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce
    tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui
    giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati
    sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla
    copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il
    pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta
    riduzione del Fondo e' da imputare per 40 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri
    e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito
    d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica
    di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del
    medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo
    compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per
    il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e'
    incrementato nella misura di 57,5 milioni di euro per l'anno 2020.
     
    FONDI STANZIATI PER IL 2021 e 2022
    1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi
    soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei
    limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che
    costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio e' concesso nel limite di 65 milioni di euro
    per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di
    euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o
    digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente
    riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
    ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla
    Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo
    economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente
    disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
    2018, n. 90. Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e'
    presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso
    articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano
    comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
    di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni
    2021 e 2022.
     
    2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e
    lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la
    maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento
    per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti
    alle imprese editrici di nuova costituzione.
     
    3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno
    2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno
    2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di
    cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di
    euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al
    Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del
    credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e
    l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che
    costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'
    articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto
    dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.
    90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
    d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
    finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie
    regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del
    Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I
    finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo
    per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del
    beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6,
    della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di
    competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
     
    3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di
    spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al
    riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa
    quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il
    loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi
    soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
     
    4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di
    cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
    comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
     

     
    PARERI AGENZIA DELLE ENTRATE
     
     
     

     
    L'AGEVOLAZIONE E' IN DE MINIMIS (Faq)
     
    Domanda: mi potreste cortesemente dire se anche dopo le modifiche introdotte dal DL Rilancio per la fruizione del bonus pubblicità va sempre verificato il massimale “de minimis” ancora disponibile previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

    Domanda: Vorrei chiedere conferma che il Bonus pubblicità 2020 è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis” e non rientra negli aiuti ammissibili al quadro temporaneo degli aiuti di stato che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.

    Domanda: L’agevolazione sarà concessa a valere sul regime temporaneo (in sostituzione al “de minimis” con limite a 200.000 euro) con limite a 800 mila euro?

    Domanda: Siamo a chiedere se per il Bonus Pubblicità resta applicabile il Regime De Minimis o se è prevista l’applicazione del Regime Temporaneo di aiuti per l’Emergenza Covid.

    Domanda: vorrei chiedere conferma che il Bonus pubblicità 2020 è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis” e non rientra negli aiuti ammissibili al quadro temporaneo degli aiuti di stato che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.

    Risposta: Anche per l’anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti "de minimis" di cui ai regolamenti dell'Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96), come peraltro confermato dal "decreto cura Italia" (art. 98 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n. 27) e dal “decreto rilancio" (art. 186 del D.L. 19/05/2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

    L'agevolazione in oggetto, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01).

     
     
    PRINCIPIO DI COMPETENZA (faq)
     
     
    Domanda: Fa fede la data fattura o quando è stata effettuata la pubblicità?

    Il caso: Avendo effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2018 una campagna pubblicitaria radiofonica, pagando un acconto nel mese di dicembre 2017 e il saldo nel 2018, per la richiesta del bonus pubblicità 2018 devo tener conto anche dell’acconto pagato nel 2017? O l’acconto rientra nel bonus pubblicità dell’anno prima?

    Domanda: chiediamo quale sia il metodo da utilizzare per imputare le spese all'anno di competenza, quindi 2016 - 2017 -2018, in particolare si chiede se si debba prendere a riferimento la data di emissione della fattura oppure la data di pubblicazione della pubblicità oppure altro metodo da voi indicato

    Domanda: Premesso che la norma precisa che il credito viene riconosciuto sulla base delle spese “effettivamente sostenute”, chiediamo se ciò debba intendersi come:

    effettivo pagamento della fattura oppure facendo riferimento al principio di competenza economica.

    Più in particolare riportiamo il seguente caso specifico:

    fattura datata 2017 per sostenimento spese pubblicità periodo 20/12/2017 - 14/03/2018.

    Domanda: in caso una fattura sia datata anno 2017 ed il pagamento invece è avvenuto nel 2018, viene considerato un investimento del 2017 o del 2018?

    Altra domanda: gli investimenti del 2018 devono essere tutti pagati entro l'anno 2018 oppure anche nell'anno successivo?

    Domanda: nel caso in cui si facciano nell’anno in corso investimenti pubblicitari (che sono stati completamente fatturati e pagati nel 2018) che riguardano campagne pubblicitarie con un programma di uscite che interessa sia il 2018 che il 2019, l’investimento è attribuibile totalmente all’anno di pagamento (2018)?

    Domanda: In merito al credito d’imposta sulle spese pubblicitarie, al fine di poter applicare correttamente la norma (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni), si chiedono chiarimenti in merito al periodo di effettuazione degli investimenti, ovvero nel caso specifico per una fattura datata 23.06.2017 rileva la data della fattura, la data del pagamento o la data in cui le prestazioni vengono ultimate?

    Risposta: L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (regolamento attuativo dell’agevolazione in esame), prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

    Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.

    Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
     

    L'AGEVOLAZIONE E' TASSATA (faq)
     
     
    Domanda: Il contributo/credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali di cui al Dl 50/2017 è rilevante ai fini Irap, Ires ed Irpef?

    Domanda: Nel Regolamento pubblicato in Gazzetta lo scorso 24 Luglio recante le disposizioni attuative relative all'art. 57-bis comma 1 del DL 50/2017 non mi pare sia stato chiarito se il contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta compensabile sia imponibile o meno ai fini delle imposte su redditi e dell'IRAP

    Domanda: In merito al trattamento fiscale da riservare al credito d’imposta in oggetto, ci si domanda se il bonus in parola concorra o meno alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, nonché alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

    Domanda: con la presente volevo un chiarimento riguardo la tassabilità o meno ai fini Ires ed Irap del credito di imposta previsto dall’art. 57 bis del Dl 24/4/2017 n. 50. Il sottoscritto ha interpretato detta questione a favore della tassabilità, in quanto la norma non la esclude espressamente

    Risposta: Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.
     
     
     
     
  • 4521 - Credito d'imposta Pubblicità - Non sono agevolabili i costi di intermediazione (Agenzia delle entrate - Risposta nr.548 del 4.11.2022)

     Risposta n. 548 del 4/11/2022

    L'articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di pubblicità - pdf


    www.fiscoggi.it - 4.11.2022


    LE FATTURE DOVRANNO CONTENERE SEPARATA INDICAZIONE DELLE SPESE PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE RISPETTO AL COSTO DEL SERVIZIO

    DALLA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE

     

     


    WWW.FISCOOGGI.IT - 4/11/2022

    Investimenti pubblicitari “mediati”,
    compensi d’agenzia fuori dal bonus

    Per consentire i successivi controlli sulla corretta fruizione dello sconto fiscale, i documenti rappresentativi dei costi ammissibili dovranno contenere separata indicazione delle spese

    immagine generica illustrativa

    Nel caso in cui l’investimento in pubblicità agevolato venga realizzato attraverso un intermediario, come un’agenzia pubblicitaria, la fruizione dell'agevolazione, prevista dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute per la pubblicità. Resta, dunque, escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione, la quale, in ogni caso, non potrà accedere al beneficio fiscale, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti in argomento.

    È quanto conclude l’Agenzia con la risposta n. 548 del 4 novembre 2022, muovendosi nell’ambito della disposizione originaria e dei successivi provvedimenti attuativi. Ciò per fugare il dubbio sorto a un’agenzia pubblicitaria, la quale riteneva di poter fatturare alla propria clientela i servizi agevolati insieme a quelli complementari.

    Ripercorrendo l’evoluzione della disposizione introduttiva, come detto l’articolo 57-bisdel Dl n. 50/2017, la quale è stata estesa anche agli investimenti effettuati negli anni successivi al 2018, fino al 2023 in relazione agli stessi beneficiari originari, con limiti e massimali differenti, l’Agenzia ricorda, che il comma 2 dell’articolo 3 del Dpcm n. 90/2018, attuativo della disposizione normativa, ha disposto che “ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa”.
     
    Al riguardo, aggiunge, che con le Faq (aggiornate al 23 ottobre 2019) pubblicate sul proprio sito il dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri ha precisato che:
    Le spese sostenute per l'acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d'imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell'incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
    Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità.
    Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l'importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l'emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria”.

    La risposta, in sostanza, si rintraccia in queste righe e l’Agenzia, pertanto, conferma che nell'ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento di cui all'articolo 57-bisdel Dl n. 50/2017, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria a un intermediario, la fruizione dell'agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute.Rimangono, dunque, in ogni caso esclusi i costi del servizio svolto dalla società di intermediazione.

    Resta fermo che, comunque, l'agevolazione in esame non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti agevolati.

     

     

     

  • 4529 - Bonus Pubblicità: Invio delle dichiarazioni sostitutive dal 9 gennaio 2023 (www.fiscal-focus.it)

    Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato che, a causa d’interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2022 (a tal proposito e per completezza si veda anche l’articolo “Dal 2023 nuova disciplina per il bonus pubblicità” del 29 aprile 2022), sono stati differiti al periodo 9 gennaio - 9 febbraio 2023 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2023 come precedentemente previsto).

  • 4560 - Bonus investimenti pubblicitari: domanda dal 1° al 31 marzo 2023

    DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE  E L'EDITORIA - COMUNICATO DEL 24.2.2023

    Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari

    24 febbraio 2023

    Dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con SPID, CNS o CIE.

    Si segnala che l’articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. decreto “decreto energia” convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha introdotto importanti modifiche normative prevedendo che, a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

    Rispetto all’anno 2022, quindi:

    • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
    • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

    Ai fini della concessione del credito d'imposta   si   applica   il regolamento di cui  al  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

    L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa. A tale riguardo, si rammenta che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

    Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione di questo sito oppure la sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate dove sono pubblicati il  modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione aggiornati

    credito d'imposta , investimenti , pubblicità , bonus pubblicità


    WWW.FISCOOGGI.IT - 27.2.2023

    Bonus investimenti pubblicitari.
    Domande dal 1° al 31 marzo 2023

    Per la fruizione del credito d’imposta, quest’anno riconosciuto per la sola stampa quotidiana e periodica, anche online, è necessario inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia

    immagine generica

    Al via le prenotazioni per il bonus pubblicità 2023. Le richieste possono essere presentate dal 1° al 31 marzo 2023 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I termini e le modalità di trasmissione sono fissati nell’avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri. Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili il modello aggiornato e le relative istruzioni.

    A valle delle deroghe degli anni scorsi, introdotte per favorire, nel periodo della pandemia, una platea più ampia di beneficiari, da quest’anno scatta l’applicazione ordinaria della misura subordinata all’incremento minino dell’1% dell’investimento rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, il credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale di quanto speso in campagne pubblicitarie effettuate esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rispetto a quello dell’anno precedente. Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

  • 4573 - Bonus Pubblicità: pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi per l'anno 2022 (provvedimento del 20 aprile 2023)

    LINK

    Comunicato del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20 aprile 2023

     

    Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali: elenco dei soggetti ammessi per l’anno 2022

    20 aprile 2023

    Con provvedimentodel Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20 aprile 2023 è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2022.

    La fruizione del credito è condizionata alla verifica preventiva da parte delle imprese di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, secondo quanto indicato all’art. 2, comma 1, del provvedimento di approvazione del presente elenco.

    Si segnala l’importanza di tale verifica in quanto, qualora, in sede di registrazione dell’aiuto nel RNA, l’Agenzia delle entrate dovesse riscontrare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, ciò determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita (art. 10, commi 1 e 4, del D.M. 31 maggio 2017, n. 115).

    Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

    Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.

  • 4582 - Bonus investimenti pubblicitari, il nuovo modello di comunicazione (FiscoOggi - 27.12.2022)

     

    LINK

     

    Bonus investimenti pubblicitari,
    il nuovo modello di comunicazione

    Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 invio della dichiarazione sostitutiva che attesta le spese sostenute nel 2022

    immagine generica illustrativa

    Ripristinato per il 2023 il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto a quello dell’anno precedente, introdotto dalla norma originaria (articolo 57-bis, Dl n. 50/2017) e messo in pausa per le annualità 2021 e 2022, ma sono agevolabili solo le spese sulla stampa e non anche quelle per radio e televisioni. Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 è possibile inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. Il modello aggiornato e le relative istruzioni sono disponibili sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito dell’Agenzia.
    Resta invariata la modalità di presentazione del modello, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nell’area riservata.

    Il “Decreto Energia” (articolo 25-bisDl n. 17/2022) ha modificato la disciplina del bonus pubblicità, ritornando all’approccio incrementale delle spese, escludendo dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche. Dal 2023, in sintesi, alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali è concesso il credito d’imposta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, esclusivamente per le spese sostenute per la stampa, quotidiana e periodica, anche on line.
    I destinatari del bonus dovranno dimostrare un incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti del 2022 in mancanza del quale le spese non saranno agevolabili.
    Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

    A cosa serve il modello
    Il modello deve essere utilizzato per presentare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” con i dati sugli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato e per presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” che attesta l’effettiva realizzazione, nell’anno agevolato, degli investimenti indicati nella comunicazione e il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma (articolo 3 del Dpcm n. 90/2018 e articolo 57-bis del Dl n.50/2017).

    Finestra temporale per gli invii
    Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 si potrà inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. Il nuovo modello è disponibile sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.
    Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
    La comunicazione per accedere al bonus deve essere inviata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.

    Soggetti tenuti alla comunicazione
    Il modello può essere trasmesso direttamente dalle imprese, lavoratori autonomi o enti non commerciali interessati a richiedere il credito, tramite una società del gruppo nel caso in cui il richiedente fa parte di un gruppo societario o tramite gli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni.
     

  • 4584 - Pubblicità su stampa, radio e tv: Via alla dichiarazione sostitutiva (www.fiscooggi.it - 9/1/2023)

    LINK

    Pubblicità su stampa, radio e tv:
    Via alla dichiarazione sostitutiva

    Da oggi fino al prossimo 9 febbraio è possibile inviare il modello che attesta l’effettuazione degli investimenti indicati nella comunicazione del 2022

    Sogei canone tv

    Si apre oggi la finestra temporale per presentare la dichiarazione sostitutiva che conferma la prenotazione del credito d’imposta per le campagne pubblicitarie effettuate nel 2022 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. L’originario periodo fissato dal 1° al 31 gennaio 2023 è stato infatti spostato in avanti, con partenza oggi, 9 gennaio, fino al 9 febbraio 2023.

    Modello e istruzioni aggiornati sono disponibili sui siti dell’Agenzia delle entrate e del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. Il modello è lo stesso utilizzato per la presentazione della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, con la differenza che andrà barrata la casella relativa alla dichiarazione sostitutiva. Il tax credit era prenotabile dal 1° marzo all’8 aprile 2022, scadenza, quest’ultima, prorogata rispetto al termine ordinario del 31 marzo con provvedimento del 31 marzo del capo del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
    Con la dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta, in pratica, che gli investimenti indicati nella comunicazione sono stati effettivamente realizzati nel corso del 2022 nel rispetto della norma agevolativa. La dichiarazione deve essere presentata al dipartimento tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d'identità elettronica (Cie).

    Ricordiamo che, causa Covid, l’agevolazione è stata “eccezionalmente” rimodulata per ampliare la platea dei beneficiari. In particolare, per gli anni 2020, 2021 e 2022 le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno effettuato campagne pubblicitarie secondo i fini della disposizione, hanno avuto accesso al bonus a prescindere dal requisito dell’incremento della spesa rispetto all’anno precedente. Per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta, inoltre, è pari al 50% della spesa sostenuta e non è calcolato sul solo valore incrementale. Il contributo è concesso nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti sulla stampa e 25 milioni di euro per gli investimenti su tv e radio. Il bonus è inoltre assegnato nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis.
    La somma è utilizzabile soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo “6900”.

    Dal 2023, si riparte con il regime ordinario, il tax credit spetta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Torna anche il presupposto dell’incremento minimo dell’1%, rispetto all’investimento dell’anno precedente. Non sono più agevolate le campagne sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, mentre restano i limiti “de minimis”.

  • 4597 - Bonus pubblicità, fino al 9 febbraio la conferma degli investimenti (www.fiscooggi.it - 7.2.2023)

    LINK

    Bonus pubblicità, fino al 9 febbraio
    la conferma degli investimenti

    L’autodichiarazione è indispensabile per accedere al tax credit che ancora per il 2022 non richiede l’incremento minimo dell’1% rispetto alle spese sostenute nell’anno precedente

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    Giovedì 9 febbraio è l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione sostitutiva con cui imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali confermano di aver effettivamente realizzato, in tutto o in parte, nel 2022, gli investimenti indicati nel modello di prenotazione dell’incentivo riconosciuto per le campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, anche online, e su radio e tv, locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (articolo 57-bis, Dl n. 50/2017).

    La finestra aperta lo scorso 9 gennaio, con uno slittamento dei termini rispetto alle regole ordinarie, sta, quindi, per chiudersi e con essa la possibilità di usufruire dell’opportunità.
    Qualche notizia sintetica per i ritardatari. La dichiarazione deve essere presentata al dipartimento per l'Informazione e l'Editoria attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile tramite autenticazione con Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d'identità elettronica (Cie).

    Il modello e le istruzioni, disponibili sul sito dell’Agenzia e del dipartimento, sono già conosciuti, sono gli stessi, infatti, utilizzati per la comunicazione di accesso al bonus, questa volta, però, andrà barrata la casella riservata alla dichiarazione sostitutiva. Deve essere compilata esclusivamente la colonna 2. L’ammontare degli investimenti in essa indicato non può superare la somma precedente prevista in occasione della prenotazione del credito. In caso contrario, l’applicazione web non consente di proseguire nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata.
    Il modello è considerato presentato nella data riportata nell’attestazione di corretta acquisizione, rilasciata dal servizio online dopo l’invio. Può essere trasmesso:

    • da chi richiede il credito
    • da una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario
    • tramite gli incaricati abilitati.

    Il credito d’imposta 2022, come è stato per i due anni precedenti, viaggia su regole eccezionali, più flessibili rispetto alla disciplina ordinaria, il motivo è la pandemia e le misure adottate per aiutare gli operatori economici maggiormente danneggiate dalla conseguente crisi. In particolare, per le spese sostenute nel triennio 2020-2022, il bonus è accessibile a prescindere dall’incremento minimo dell’1% rispetto alle spese sostenute per gli stessi scopi nell’anno precedente, inoltre, il suo ammontare è pari al 50% dei costi agevolabili.

    Il contributo è erogabile fino all’esaurimento dello stanziamento annualmente previsto, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis.
    Nel dettaglio, delle risorse disponibili, 65 milioni di euro sono destinati alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici, anche telematici, e 25 milioni di euro per l’acquisto di spazi su emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

    In caso di insufficienza della somma a disposizione rispetto alle richieste presentate, i bonus saranno assegnati con criterio proporzionale.

    L’incentivo, una volta attribuito, è utilizzabile soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo “6900”. È alternativo e non cumulabile per le stesse spese con altre agevolazioni riconosciute da disposizioni statali, regionali o europee salvo diversa disposizione di legge, e deve essere riportato nella dichiarazione del periodo d’imposta per cui è riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.

    Terminata l’emergenza sanitaria escono di scena anche le regole straordinarie ed entrano le norme a regime come modificate dal decreto “Energia” (articolo 25-bis Dl n. 17/2022). Ricompare il requisito dell’incremento minimo dell’1% delle spese rispetto all’anno precedente mentre vengono esclusi dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche.
    Il tax credit, dal 2023, è attribuito, inoltre, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, in seguito alle modifiche, in campagne pubblicitarie realizzate esclusivamente tramite stampa, quotidiana e periodica, anche online.
    Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.