4597 - Bonus pubblicità, fino al 9 febbraio la conferma degli investimenti (www.fiscooggi.it - 7.2.2023)

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Bonus pubblicità, fino al 9 febbraio
la conferma degli investimenti

L’autodichiarazione è indispensabile per accedere al tax credit che ancora per il 2022 non richiede l’incremento minimo dell’1% rispetto alle spese sostenute nell’anno precedente

immagine generica illustrativa

Giovedì 9 febbraio è l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione sostitutiva con cui imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali confermano di aver effettivamente realizzato, in tutto o in parte, nel 2022, gli investimenti indicati nel modello di prenotazione dell’incentivo riconosciuto per le campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, anche online, e su radio e tv, locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (articolo 57-bis, Dl n. 50/2017).

La finestra aperta lo scorso 9 gennaio, con uno slittamento dei termini rispetto alle regole ordinarie, sta, quindi, per chiudersi e con essa la possibilità di usufruire dell’opportunità.
Qualche notizia sintetica per i ritardatari. La dichiarazione deve essere presentata al dipartimento per l'Informazione e l'Editoria attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile tramite autenticazione con Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d'identità elettronica (Cie).

Il modello e le istruzioni, disponibili sul sito dell’Agenzia e del dipartimento, sono già conosciuti, sono gli stessi, infatti, utilizzati per la comunicazione di accesso al bonus, questa volta, però, andrà barrata la casella riservata alla dichiarazione sostitutiva. Deve essere compilata esclusivamente la colonna 2. L’ammontare degli investimenti in essa indicato non può superare la somma precedente prevista in occasione della prenotazione del credito. In caso contrario, l’applicazione web non consente di proseguire nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata.
Il modello è considerato presentato nella data riportata nell’attestazione di corretta acquisizione, rilasciata dal servizio online dopo l’invio. Può essere trasmesso:

  • da chi richiede il credito
  • da una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario
  • tramite gli incaricati abilitati.

Il credito d’imposta 2022, come è stato per i due anni precedenti, viaggia su regole eccezionali, più flessibili rispetto alla disciplina ordinaria, il motivo è la pandemia e le misure adottate per aiutare gli operatori economici maggiormente danneggiate dalla conseguente crisi. In particolare, per le spese sostenute nel triennio 2020-2022, il bonus è accessibile a prescindere dall’incremento minimo dell’1% rispetto alle spese sostenute per gli stessi scopi nell’anno precedente, inoltre, il suo ammontare è pari al 50% dei costi agevolabili.

Il contributo è erogabile fino all’esaurimento dello stanziamento annualmente previsto, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis.
Nel dettaglio, delle risorse disponibili, 65 milioni di euro sono destinati alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici, anche telematici, e 25 milioni di euro per l’acquisto di spazi su emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

In caso di insufficienza della somma a disposizione rispetto alle richieste presentate, i bonus saranno assegnati con criterio proporzionale.

L’incentivo, una volta attribuito, è utilizzabile soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo “6900”. È alternativo e non cumulabile per le stesse spese con altre agevolazioni riconosciute da disposizioni statali, regionali o europee salvo diversa disposizione di legge, e deve essere riportato nella dichiarazione del periodo d’imposta per cui è riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.

Terminata l’emergenza sanitaria escono di scena anche le regole straordinarie ed entrano le norme a regime come modificate dal decreto “Energia” (articolo 25-bis Dl n. 17/2022). Ricompare il requisito dell’incremento minimo dell’1% delle spese rispetto all’anno precedente mentre vengono esclusi dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche.
Il tax credit, dal 2023, è attribuito, inoltre, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, in seguito alle modifiche, in campagne pubblicitarie realizzate esclusivamente tramite stampa, quotidiana e periodica, anche online.
Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.