Risposta n. 537 del 31/10/2022
Risposta n. 537/2022
OGGETTO:
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Momento di effettuazione dell'investimento - Articolo 1, commi 184-197, della legge n.160 del 2019 e articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178 del 2020
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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QUESTA E' LA CONCLUSIONE: L'investimento si considera effettuato alla sottoscrizione della Pac, la successiva sottoscrizione della Fac non deve essere presa in considerazione
Bonus beni strumentali nuovi,
corretta imputazione dei costi
Per stabilire con certezza il momento dell’effettivo sostenimento dell’investimento, utile a identificare la disciplina applicabile, rileva la data del certificato di accettazione del bene
Una società di ottica che nel 2017 ha effettuato un piano di ampliamento della capacità produttiva avviando un processo di digitalizzazione, realizzando una serie di investimenti in beni materiali, e che intende verificare il momento di sostenimento del costo per verificare se beneficerà del bonus investimenti in beni strumentali nuovi previsto dalla legge di Bilancio 2020 o della disciplina più favorevole contenuta nella legge di Bilancio 2021, dovrà tenere conto del momento di accettazione della fornitura e del contestuale funzionamento del bene, attestati nel (Preliminary acceptance certificate) e non quello del Fac (Final acceptance certificate), volto a risolvere eventuali lievi anomalie del prodotto.
La data del Pac evidenzia che le disposizioni da applicare sono quelle che prevedono il bonus pari al 40-20% secondo quanto indicato nella legge di Bilancio 2020. Il chiarimento è contenuto nella risposta dell’Agenzia n. 537 del 31 ottobre 2022.
L’istante ha effettuato due investimenti, che includono diversi beni e servizi, per il primo dei quali ha sottoscritto solo un certificato di accettazione dei beni con relativo test di funzionamento (Pac) mentre per il secondo investimento ha firmato pure un ulteriore certificato di perfezionamento volto a stabilire il termine per risolvere eventuali anomalie (Fac).
L’istante, nel dettaglio, fa presente che se il passaggio di proprietà dei beni avviene nel momento dell’accettazione preliminare (Pac – Preliminary acceptance certificate), si applicherebbe il credito d'imposta nella misura del 40%-20% del costo di acquisizione sulla base di quanto previsto dall’articolo 1 , commi 184-197, della legge di bilancio 2020), trattandosi di investimenti effettuati entrambi entro il 30 giugno 2021 con l'accettazione dell'ordine ed il pagamento dell'acconto pari al 20% del costo di acquisizione intervenuti entro il 31 dicembre 2020. Se invece la proprietà fosse acquisita al momento dell’emissione del certificato di perfezionamento (Fac - Final acceptance certificate) si applicherebbe il credito d'imposta nella misura, più elevata, del 50%-30%-10% del costo di acquisizione, come indicato nell’articolo 1, commi 1051-1063, della legge di bilancio 2021, "trattandosi di investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 con l'accettazione dell'ordine ed il pagamento dell'acconto pari al 20 per cento del costo di acquisizione intervenuti entro il 31 dicembre 2021" , come precisato dall’istante.
L’Agenzia preliminarmente precisa che il parere viene fornito sulla base di quanto raccontato dall’istante, in quanto i requisiti tecnici e gli altri elementi non sono verificabili in sede di interpello dalla stessa Agenzia. La risposta quindi riguarda solo il quesito di carattere fiscale, non essendo l’istanza corredata di alcun parere tecnico previsto dalla disciplina sugli interpelli.
In merito al momento di "effettuazione" dell'investimento, come chiarito anche dalla circolare n. 4/2017, l’Agenzia rileva che, ai fini della corretta imputazione, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione dello stesso bene o, se diversa e successiva, al momento in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà senza tener conto delle clausole di riserva.
Dai documenti allegati dall’istante si evince che con la sottoscrizione del Pac la Società certifica l'"adeguato" rispetto di tutti i "principali" obiettivi di accettazione della fornitura mentre il Fac interviene solo in caso di malfunzionamento dello stesso bene, a seguito del quale si richiede la risoluzione del problema al venditore.
Quindi il test di "perfezionamento" (Preliminary acceptance test) richiesto per il malfunzionamento del prodotto a parere dell’Agenzia non rappresenta un test decisivo per la certezza dei costi, rispondendo più a un’esigenza di garanzia per le anomalie non individuate al test di funzionamento. L’Amministrazione ritiene che il costo, ai fini agevolativi, si considera "sostenuto" già alla conclusione del procedimento relativo al test di funzionamento e alla contestuale sottoscrizione del Pac.
Per individuare correttamente il momento dell’investimento e applicare la corretta disciplina, in conclusione, rileva la sottoscrizione del Pac. Ebbene, per individuare la disciplina agevolativa applicabile, si dovrà tenere conto anche dell'eventuale "prenotazione" del bene.
L’istante fa presente che la prenotazione dell’investimento, con il versamento del 20% a titolo di acconto, sono avvenuti per entrambi gli investimenti nel 2020 e che l'accettazione del bene attraverso la sottoscrizione del Pac è avvenuta entro il primo semestre del 2021 per entrambi gli Investimenti.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che la disciplina valida per la fruizione del bonus investimenti sia quella prevista dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, della legge n. 160/2019).