Risposta n. 336 del 21/06/2022
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato,
non sono in alcun modo oggetto del presente interpello i requisiti necessari per
accedere al beneficio in argomento, nelle diverse versioni pro tempore vigenti,
rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte
dell'amministrazione finanziaria. Al riguardo, si precisa che la risposta al presente
interpello non comporta in nessun caso l'implicito riconoscimento della spettanza del
beneficio con particolare riferimento agli investimenti descritti in istanza.
Per quanto qui di interesse, si segnala che la riconducibilità del bene menzionato
in istanza tra quelli ammissibili all'agevolazione di cui si tratta, nelle diverse versioni
pro tempore vigenti, rappresenterebbe una richiesta di un parere tecnico nell'accezione
sopra descritta da ritenersi esclusa dall'area di applicazione dell'interpello, in quanto
l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale
rientranti nell'ambito operativo di altre amministrazioni. Trova, quindi, applicazione il
chiarimento di portata generale contenuto nella citata circolare n. 9/E del 2016 (cfr.
circolare n. 31/E del 2020) ed eventuali richieste in merito a tali aspetti potranno
essere trasmesse dal contribuente direttamente alla competente Direzione generale per
la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero per lo
sviluppo economico, restando fermo che a tal riguardo, in ogni caso, non si producono
gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd.
Statuto del contribuente).
Sempre preliminarmente, si rammenta che esulano dalle valutazioni esperibili in
sede di interpello l'identificazione del momento in cui sono stati acquisiti i diversi
componenti dell'impianto e l'ammontare di quanto versato ai fornitori qui menzionati a
titolo di acconto o altro restando impregiudicato ogni potere di controllo
dell'amministrazione finanziaria.
L'articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha
introdotto la disciplina del c.d. "iper ammortamento", che prevede, ai fini delle
imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di
ammortamento e dei canoni di leasing, la possibilità - per i soli titolari di reddito
d'impresa - di maggiorare il costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30
settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 sia stata
effettuata la c.d. "prenotazione" dell'investimento, ossia il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione. Si tratta di beni ad elevatissima tecnologia ed
interconnessi tra loro, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale in chiave
"Industria 4.0", elencati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, per i quali
la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150 per cento del costo di
acquisizione.
L'iper ammortamento - che costituisce l'evoluzione del c.d. "super
ammortamento", introdotto dall'articolo 1, commi 91-94 e 97, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) - è stato prorogato dalla legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (legge di bilancio 2018); l'articolo 1, comma 30, di quest'ultima legge, infatti,
ha esteso l'agevolazione agli investimenti «effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero
entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), oltre ad aver
prorogato la disciplina dell'iper ammortamento agli investimenti effettuati entro il 31
dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del
31 dicembre 2019 l'investimento sia stato prenotato con ordine e acconto minimo
(articolo 1, comma 60), ha anche rimodulato la misura della percentuale di
maggiorazione in base a determinati "scaglioni" (comma 61).
Successivamente, con l'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), è stata ridefinita la disciplina degli
incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di
un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al
costo di acquisizione degli stessi, in luogo della maggiorazione del costo fiscalmente
ammortizzabile; con l'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(legge di bilancio 2021) è stato previsto un rafforzamento della misura relativa al
predetto credito d'imposta. Tale disciplina prevede, in particolare, la concessione di un
credito d'imposta alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,
ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in
beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello
Stato, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione
alle diverse tipologie di beni agevolabili.
La circolare n. 4/E del 2017 ha chiarito che la spettanza e la fruizione
dell'iperammortamento dipendono dai momenti di "effettuazione" dell'investimento e
di entrata in funzione del bene e che solo da quest'ultimo momento è possibile iniziare
a godere dell'iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d'imposta
avvenga anche l'interconnessione del bene. Nell'ipotesi in cui, invece,
l'interconnessione sia effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata
in funzione del bene, la fruizione dell'iper ammortamento potrà iniziare solo da tale
successivo periodo.
In merito al «momento di effettuazione dell'investimento», rilevante ai fini della
spettanza della maggiorazione, lo stesso documento di prassi chiarisce che
l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le
regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR,
secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni
mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data
in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale,
senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Peraltro, la rilevanza del
citato articolo 109, ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli
investimenti, è stata confermata anche in relazione al credito di imposta introdotto
dalla legge di bilancio 2020.
Con riferimento al caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla società
istante, si evince che l'impianto descritto in istanza rappresenta un investimento CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO COMPLESSO
complesso, costituito da un insieme di beni, consegnati in tempi differenti da diversi
fornitori terzi. Si è in presenza, più precisamente, di una serie di atti di investimento
realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni effettuate presso
diversi fornitori (principalmente attraverso contratti di compravendita e attraverso un
contratto di leasing).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene che, nel caso di I COSTI DEVONO ESSERE RIPARTITI FRA I DIVERSI PERIODI AGEVOLATI
specie, i costi sostenuti dalla società istante debbano essere ripartiti tra i diversi periodi
di imposta agevolabili - e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore - facendo
riferimento all'acquisto di ciascun bene e di ciascun eventuale servizio ad esso
correlato (se qualificabile come "onere accessorio"), secondo le regole generali della
competenza fiscale previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.