4403 - Aiuti de Minimis, come regolarizzare le anomalie del modello Irap 2019 (Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 22/11/2021)

Agenzia delle entrate - Provvedimento del 22/11/2021

 

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei beneficiari di aiuti in regime generale “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, indicati nella dichiarazione Modello IRAP 2019, per i quali è stata rifiutata la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti per superamento dell'importo complessivo concedibile

 

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (di seguito Registro), per il superamento dell’importo complessivo concedibile nei tre esercizi finanziari di riferimento, degli aiuti individuali in regime de minimis, indicati nella sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione IRAP presentata per il periodo di imposta 2018 (quadro IS del Modello IRAP 2019). L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni di cui al punto

1.2, per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata

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2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti – comunicato ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

2.2 La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance

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3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1

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5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1 Qualora il superamento dell'importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione IRAP 2019, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato de minimis sono iscritti nel Registro nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

5.2 Qualora il superamento dell'importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, non sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” di cui al punto 5.1, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

5.3 Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

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RASSEGNA STAMPA

Fiscooggi 22/11/2021

Aiuti de minimis, come regolarizzare
le anomalie del modello Irap 2019

22 Novembre 2021

I contribuenti interessati riceveranno le informazioni al proprio domicilio digitale o, in assenza di Pec, per posta ordinaria e comunque potranno consultare dati e comunicazione nel cassetto fiscale

compliance

Con il provvedimento del 22 novembre 2021, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, arrivano le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza - anche con modalità informatiche - le informazioni relative alla mancata registrazione nel Registro degli aiuti de minimis indicati nella dichiarazione Irap 2019, relativa al periodo di imposta 2018 per consentire ai contribuenti di fornire elementi utili per rimediare spontaneamente all’anomalia riscontrata e regolarizzare la propria posizione. In particolare, sono rese disponibili le informazioni in base alla quale è stata rifiutata l’iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato per il superamento dell’importo complessivo concedibile nei tre esercizi finanziari di riferimento, degli aiuti individuali in regime de minimis, indicati nella sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione Irap presentata per il periodo di imposta 2018 (quadro IS del Modello Irap 2019).
Nel provvedimento, quindi, sono fornite le istruzioni con le quali i beneficiari degli aiuti possono, anche mediante gli intermediari incaricati, richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

L’Agenzia scrive
Nella comunicazione i soggetti interessati troveranno gli elementi utili a individuare, tra l’altro, la dichiarazione presentata, le anomalie riscontrate da regolarizzare, gli aiuti di Stato de minimis relativi al 2018, indicati nella dichiarazione Irap 2019, per cui non è stato possibile procedere alla registrazione nel Registro, i dati relativi all’impresa unica dichiarati nel rigo IS202 del modello Irap, utilizzati per verificare il rispetto della normativa Ue in materia di cumulo di aiuti de minimis, la visura “Aiuti de minimis” rilasciata dal Registro.
La comunicazione sarà recapitata al domicilio digitale dei singoli contribuenti e nel caso in cui l’indirizzo Pec non sia attivo o non registrato nell’elenco Ini-Pec, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico, per posta ordinaria.
La comunicazione e i relativi allegati sono comunque disponibili nel “cassetto fiscale” dell’interessato, nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”, raggiungibile dall’area riservata del sito delle Entrate.

Il contribuente risponde
Il destinatario della segnalazione può richiedere all’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario abilitato, maggiori informazioni rispetto all’anomalia riscontrata o evidenziare eventuali inesattezze riguardanti le informazioni in possesso dell’amministrazione e/o elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che hanno determinato l’anomalia rilevata.

Come regolarizzare lo sconfinamento
Se l’iscrizione nel Registro è stata rifiutato a ragione, ossia se è stato superato l’importo de minimis concedibile, il contribuente può regolarizzare la sua posizione con una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
Nel caso in cui lo sforamento sia avvenuto per un errore di compilazione della sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione Irap 2019, il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa con i dati corretti. A questo punto gli aiuti di Stato de minimis troveranno regolarmente il loro posto nel Registro relativo all'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell’integrativa nella quale sono stati dichiarati.

In entrambi i casi sono dovute le sanzioni stabilite, con la possibilità di usufruire della riduzione prevista dal ravvedimento operoso in funzione della tempestività con cui la situazione viene regolarizzata secondo le modalità sopra descritte.

Un Registro nazionale per garantire il rispetto dei limiti
Il Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico, è nato per garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia di aiuti di Stato. Il suo funzionamento è stato definito con il decreto interministariale n. 115/2017.
Il decreto direttoriale Mise del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e alle informazioni da trasmettere al Registro, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

L’Agenzia delle entrate gestisce gli aiuti di stato fiscali “automatici” e “semi-automatici”, che provvede a iscrivere, con modalità “massiva”, sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nelle rispettive dichiarazioni fiscali nella sezione “aiuti di Stato”.
Tali aiuti fiscali si intendono concessi e inseriti nel Registro dall’Agenzia nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Il Registro per calcolare il cumulo degli aiuti de minimis fa riferimento, come data di concessione, a quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale. L’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile, per tipologia di aiuto de minimis, determina l’illegittimità della fruizione.