4385 - Limite del "de minimis": deve essere verificato alla data della domanda o alla data di concessione ?

La verifica deve essere fatta alla data di concessione.

 

Faq 2.7 del  Registro degli Aiuti di Stato

2.7 In caso di registrazione di un aiuto de minimis cosa si intende per “data prevista di concessione”?

In fase di registrazione di un aiuto in regime de minimis, la “data prevista di concessione” è la data rispetto alla quale vengono effettuate tutte le verifiche previste dal regolamento di cui al D.M. n. 115/2017, vale a dire rispetto alla quale vengono effettuati i calcoli del concedibile. Nella fase di conferma di cui all’articolo 9, comma 5,, la “data di concessione” non può essere antecedente alla “data prevista di concessione” inserita in fase di compilazione della richiesta di registrazione dell’aiuto, ma solo uguale o successiva.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Guida tecnica all’utilizzo del Sistema e ai relativi allegati disponibili nella sezione Supporto Documentale.

 

La procedura corretta è quella indicata in una Faq del Bando 2011 Risparmi energetici della Regione Marche, scadenza 15.11.2021

 

Esempio numerico

Esercizio Contributi in de minimis
2019 € 60.000,00
2020 € 80.000,00
2021 € 70.000,00

La ditta deve chiedere entro il 15.11.2021 un contributo di € 50mila.

Alla data della domanda il de minimis è pieno, totale € 200mila (60mila + 80mila + 70mila).

La graduatoria verrà approvata nel 2022 quindi nel triennio non deve essere più conteggiato il 2019 (€ 60mila), la ditta può presentare la richiesta in quanto

alla data di registrazione il totale sarà pari ad € 200mila [€ 80mila (2020)  + € 70mila (2021) + € 50mila (2022)].

 

Approfondimento

"La disciplina degli aiuti di Stato" - Prof. Carlo Eugenio Baldi

Manuale critico ad uso delle amministrazioni e delle imprese.

Seconda edizione.

Pag. 223 e 224