CIRCOLARE INPS N.87 DEL 18/6/2021
OGGETTO: Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato
di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano
dei conti
SOMMARIO: Per gli anni 2020 e 2021 i datori di lavoro che occupano alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare
di uno sgravio contributivo del cento per cento per le assunzioni con
contratto di apprendistato di primo livello. La presente circolare fornisce le
indicazioni di carattere normativo, operativo e contabile.
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1. Premessa
L’articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto uno sgravio
contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato disciplinate dall’articolo
43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello) in favore dei datori di lavoro che
occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.
Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per gli
anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.
L’esenzione contributiva è stata prorogata per l’anno 2021 dal comma 12 dell’articolo 15-bis
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176
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5.1. La normativa in materia di aiuti de minimis
Sulla base degli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, lo
sgravio contributivo in argomento può essere legittimamente fruito da parte del datore di
lavoro interessato, nel rispetto delle previsioni e dei massimali di aiuto di cui al Regolamento
(UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, nonché degli altri
Regolamenti disciplinanti gli aiuti de minimis per le imprese che forniscono servizi di interesse
economico generale, che operano nel settore della pesca e nella produzione primaria di
prodotti agricoli.
Si evidenzia che i suddetti massimali devono essere rispettati avuto riguardo al momento
dell’assunzione dell’apprendista, in quanto a decorrere dall’assunzione sorge il diritto del
datore di lavoro alla fruizione dello sgravio.
Lo sgravio contributivo in argomento potrà essere fruito solo se l’intero importo - quantificato
tenendo conto di tutto il periodo di tempo in cui lo stesso è utilizzabile -non supera il
massimale concedibile previsto dai Regolamenti comunitari de minimis di settore nell’arco di
tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti).
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili nel triennio di riferimento,
dovranno essere presi in considerazione gli aiuti de minimis a qualsiasi titolo concessi, incluso
l’importo dello sgravio in argomento, in favore del soggetto individuato quale “impresa unica”,
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013,
nonché dagli altri Regolamenti disciplinanti gli aiuti de minimis.
Si precisa, infine, che il datore di lavoro per il quale l’importo dello sgravio contributivo è tale
da non determinare il superamento, nel triennio, dei massimali previsti dai Regolamenti
comunitari, ma che risulti privo di regolarità contributiva o sia incorso nella violazione delle
altre norme richiamate al precedente paragrafo 5, è tenuto al versamento della contribuzione
prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, nonché della
contribuzione di finanziamento dell’ASpI e del contributo integrativo (pari all’1,61% della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali) e, inoltre, è soggetto al contributo previsto
dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento) in quanto
anche i benefici di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 150/2015 soggiacciono alle
disposizioni indicate al precedente paragrafo 5