4222 - De minimis ed impresa unica - Faq Registro degli aiuti di stato (Agg. 7/9/2018)

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https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/faq#7.

 

Approfondimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee - 24/11/2017

 

Agg. 5/3/2021

 

7. IMPRESA UNICA

7.1 Cosa è ricompreso nel perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti di Stato?

Le informazioni estratte dal Registro nazionale degli aiuti di Stato comprendono nel perimetro di impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, determinate:

 

  1. sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;
  2. sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.

 

In linea con la definizione di impresa unica di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e con gli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa, il perimetro estratto dal Registro nazionale degli aiuti esclude i soggetti che, pur se rilevanti sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), costituiscono organismi pubblici, imprese estere nonché persone fisiche che non costituiscono Ditte individuali.

 

7.2 Cosa fare in caso di disallineamento fra le informazioni prodotte dai Soggetti beneficiari all’interno dell’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in relazione ai soggetti costituenti “impresa unica” e quelle presenti nella visura de minimis estratta dal portale RNA?

Fermo restando quanto chiarito dalla FAQ 7.1 in relazione al perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti, è utile evidenziare che la visura camerale risultante dal Registro delle Imprese riporta unicamente le società o gli enti controllanti “a monte” il Soggetto beneficiario e le partecipazioni in altre imprese “a valle” del Soggetto beneficiario stesso e, pertanto, non è sufficiente a tracciare il perimetro dell’impresa unica come indicato dal regolamento (UE) n. 1407/2013, comprendente anche le imprese collegate alle controllanti/partecipanti o alle controllate/partecipate.
In altri casi, il perimetro estratto dal Registro degli aiuti potrebbe risultare più ampio rispetto alla definizione di impresa unica di cui al regolamento de minimis.
Ulteriori elementi che ricadono nella definizione di impresa unica, con particolare riferimento alle lettere b) c) e d) dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere acquisiti tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli aiuti ricevuti, prodotta dall’impresa istante, che può riportare ulteriori codici fiscali rispetto a quelli già risultanti nel RNA, ovvero un numero inferiore in caso di atti non aggiornati all’interno del Registro delle Imprese.
La visura estratta dal RNA rappresenta, quindi, uno strumento di supporto che il Soggetto concedente deve usare nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla concessione. E' responsabilità del medesimo Soggetto concedente identificare il perimetro di impresa, valutando opportunamente le informazioni riportate nella visura de minimis estratta dal RNA e procedendo, in caso di disallineamento fra le informazioni presenti nell'autocertificazione prodotta dal soggetto beneficiario e quelle presenti nella predetta visura de minimis, alle ulteriori verifiche atte a garantire la corretta individuazione del perimetro di impresa unica. Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del regolamento di cui al DM 115/2017, qualora il RNA non abbia consentito la registrazione dell’aiuto per l'avvenuto superamento dell'importo concedibile e detto superamento sia ricavato da informazioni rese disponibili da sistemi esterni allo stesso RNA (come nel caso del Registro delle Imprese), la registrazione dell’aiuto è comunque possibile previa reiterazione della richiesta da parte del Soggetto concedente. Quest’ultimo, pertanto, attraverso la predetta reiterazione, potrà superare il diniego proposto dal Registro in tutti i casi in cui l'impresa unica individuata a seguito dell'attività istruttoria rientri nei limiti previsti per gli aiuti a titolo di de minimis.
 
7.3 In caso di capitale d’impresa detenuto da una fiduciaria, quest’ultima, ai fini delle verifiche inerenti al superamento dell’importo complessivo di aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, va ricompresa nel perimetro di impresa unica della società fiduciante?
In caso di intestazione fiduciaria il rapporto di collegamento si valuta rispetto all’impresa fiduciante e non alla fiduciaria. Pertanto, non rientrano nel perimetro di impresa unica della beneficiaria dell'aiuto la fiduciaria stessa e le imprese le cui relazioni, previste all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono riconducibili esclusivamente alla fiduciaria e non anche alla fiduciante.