Contenzioso

  • 4551 - Le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento pubblico sono di compente del giudice ordinario e non di quello amministrativo (Tar Sicilia - Sentenza n.1000/2022)

    IL SOLE 24 ORE - 10.10.2022

    Amministrativo

    Fondi pubblici, la fase esecutiva non spetta al Tar

    di Roberta Raimondo

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 1000/2022, ha chiarito che devono essere devolute al giudice ordinario e non al giudice amministrativo le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento pubblico

  • 4599 - Contezioso: per la cassazione la mole di lavoro dell'agenzia delle entrate non è un valido motivo per compensare le spese (ordinanza n.3220 del 2.2.2023 pubblicata dal Sole24ore del 6/2/2023)

    Corte di Cassazione|Sezione 6 TRI|Civile|Ordinanza|| n. 3220

    Integrale

    Processo tributario - Lite - Gestione di un ampio contenzioso - Difficoltà del locale Ufficio - Integrazione delle gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la a compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa - Esclusione

     

    I FATTI

    Il contribuente riusciva ad ottenere in ritardo un rimborso ma la CTR stabiliva come la compensazione delle spese.

    Contro questa decisione il contribuente ricorre in cassazione.

    2. In conseguenza il contribuente ricorreva in ottemperanza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania. La CTR dava atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, era intervenuto il versamento delle somme dovute in favore del contribuente, e pronunciava percio' la cessazione della materia del contendere. Disponeva, inoltre, la compensazione delle spese di lite.

    3. Avverso la pronuncia del giudice dell'appello ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi ad un motivo di impugnazione, resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria.

    Per l'agenzia delle entrate condanna alle spese è ingiusta in quanto il ritardo è documento alla mole di lavoro.

    3. In ordine alle spese di lite, il giudice dell'ottemperanza osserva che: "una condanna alle spese dell'ufficio sarebbe, a tacer d'altro, comunque ingiusta, sebbene il pagamento sia avvenuto dopo la proposizione del ricorso,in considerazione dell'enorme mole dei rimborsi che l'ufficio ragusano ha dovuto e deve tuttora gestire, in applicazione della normativa sopra richiamata, mole che senz'altro giustifica i ritardi rilevati dalla controparte" (sent. CTR, p. 7).

    Per la Cassazione del difficoltà del locale ufficio non possono integrare le "gravi ed eccezionali ragioni"

    4. In materia di compensazione delle spese del giudizio, questa Corte regolatrice ha gia' avuto modo di specificare che "in materia di spese processuali la compensazione e' subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice e' tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza", Cass. sez. V, 24.1.2022, n. 1950; non essendosi, gia' in precedenza, mancato di chiarire che "nel processo tributario le âââEurošÂ¬Ã‹Å"gravi ed eccezionali ragioni' indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15, comma 1, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimita'", Cass. sez. V, 25.1.2019, n. 2206; e si e' pure statuito che "ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite puo' essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualita' di assoluta novita' della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravita' ed eccezionalita' delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, c.p.c.", Cass. sez. VI-V, 18.2.2020, n. 3977.

    4.1. Deve allora osservarsi che le difficolta' del locale Ufficio delle Imposte nel gestire un ampio contenzioso, invocate dalla CTR, non possono integrare le "gravi ed eccezionali ragioni" che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della

  • 4613 - Il fisco quando sbaglia paga: errori grossolani nell'accertamento, contribuenti risarciti (Cassazione 5984/23 del 28 febbraio 2023)

    ITALIA OGGI 1/3/2023

    l fisco risarcisce il contribuente perché ha sbagliato l'accertamento. E con l'Agenzia delle entrate rispondono in solido i due funzionari dell'amministrazione che hanno compiuto l'ispezione in azienda: a causa del loro errore l'imprenditore si ritrova invischiato in due procedimenti penali dai quali esce innocente sì, ma malconcio; scatta allora il danno non patrimoniale a favore del contribuente per le ripercussioni patite sulla salute oltre che sulla vita lavorativa e di relazione: il pm non avrebbe esercitato l'azione penale se non fosse stato tratto in errore dai due verificatori. Coì l'ordinanza 5984/23 del 28 febbraio della Cassazione, III sez. civ..


    Gli errori commessi non possono rientrare nella normale fisiologia delle vicende processuali.

     

    Anche la pubblica amministrazione deve sottostare all'art.2043 del c.c.

     

     


    (CODICE CIVILE-art. 2043)
                                 Art. 2043. 
     
                     (Risarcimento per fatto illecito). 
     
      Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona  ad  altri  un  danno
    ingiusto, obbliga colui che ha  commesso  il  fatto  a  risarcire  il
    danno. 
    

     

  • 4620 - Incertezza normativa: sulla non applicazione delle sanzioni decide il giudice (Cassazione - www.pmi.it - 8/3/2023)

    LINK

    Cassazione ordinanza n.6094 del 28/2/2023

     

  • 4653 - Bonus fiscali: la ricevuta di scarto è impugnabile davanti al giudice (Ilsole24ore - 12/6/2023)

    Cgt di Bari - decisione 415/05/2023

    Il caso: bonus moda, agevolazioni per le rimanenze di magazzino.

    La domanda veniva scartata per un errore nella partita iva, anche il secondo invio è stato scartato in quanto effettuato dopo la scadenza dei termini.

    La ditta presenta ricorso entro il termine di 60gg, l'ufficio eccepiva l'inammissibilità in quanto tali documenti non costituirebbero atti impugnabili.

    La commissione tributaria accoglie invece il ricorso in quanto considera lo scarto atto meritevole di tutela giurisprudenziale; la società ha diritto al bonus in quanto l'errore formale è stato corretto nel termine di cinque giorni.

    Per il quotidiano questa decisione risolve un caso che potrebbe riguardare molti bonus: in caso di scarto di una istanza non è ancora chiaro l'iter corretto per tutelare il diritto del contribuente.

    L'ARTICOLO E' STATO CARICATO NELL'AREA RISERVATO ALLO STUDIO