Fondi pubblici, la fase esecutiva non spetta al Tar
di Roberta Raimondo
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 1000/2022, ha chiarito che devono essere devolute al giudice ordinario e non al giudice amministrativo le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento pubblico