PREMESSA
Per comprendere la normativa bisogna avere chiaro che gli "gli aiuti de minimis" tecnicamente non rientrano nella categoria degli "aiuti di stato".
Le "Misure di carattere generale" non sono "Aiuti di Stato" e "Aiuti in de Minimis".
INDICE
- Le misure di carattere generale che non sono aiuti di stato. Esempi: credito d'imposta beni strumentali e credito d'imposta R&S
- Le intensità di aiuti previste dai regolamenti di esenzione (alcune casistiche)
- Temporary Framework
- Aiutiva finalità regionale - Regione Marche - Aiuti agli investimenti - Massimali 1/1/2022 - 31/12/2027
CASISTICHE
NORMATIVE NAZIONALI
- CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI (industria 4.0)
- Credito d'imposta RICERCA e SVILUPPO
- CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO E SISMA
- SABATINI
- INAIL bando 2023, domande presentate nel 2024
- INAIL bando 2022 domande presentate nel 2023
- NEX APPENNINO Bando B1.3a
- RESTO AL SUD
- AGEVOLAZIONI PER RISTORANTI, PASTICCERIE E GELATERIE: Decreto direttoriale 24 gennaio 2024
- BONUS PUBBICITA' - Decreto n.90 del 16/5/2018
- Agevolazioni per gli AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI - decreto 1° dicembre 2023
- TRANSIZIONE 5.0 Legge 2 marzo 2024
- BONUS EXPORT DIGITALE PLUS
- SIMEST
REGIONE MARCHE
- Agevolazioni per le IMPRESE CULTURALI, bando pubblicato il 19/12/2023 con scadenza 8/3/2024
- Bando 2024 INNOVAZIONE DI PRODOTTO SOSTENIBILE E DIGITALE
- Por 2023 INVESTIMENTI TECNOLOGICI NELLE PMI INDUSTRIALI - scadenza novembre 2023
- COMMERCIO - L.r. 22/21
- Gal Sibilla Regione Marche bando 2023
- POR MARCHE 2021/2027 BANDO EXPORT 2024
NORMATIVA
Regolamento Comunitario de minimis 2023/2831 del 12/12/2023 (valido dall'1/1/2024 al 31/12/2030)
Regolamento Comunitario de minimis n.1407/2013 del 18/12/2013 (valido dall'1/1/2014 al 31/12/2023)
Regolamento GBER - Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014
Prof. Baldi - La disciplina degli Aiuti di Stato - 4. Regole di cumulo
Cumulabilità degli Aiuti di Stato con gli aiuti De minimis - normativa sugli aiuti di stato
Il Fondo di garanzia può essere un Aiuto di Stato o concesso in De minimis
REGOLAMENTO COMUNITARIO DE MINIMIS 2023/2831 del 12/12/2023 (Valido dall'1.1.2024 al 31.12.2030)
Articolo 5
Cumulo
1. CUMULO CON ALTRI AIUTI DE MINIMIS Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis»
concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione (21).
2. CUMULO CON ALTRI AIUTI DE MINIMIS Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis»
concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (22) e del regolamento (UE) n. 717/2014 (23) della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
3. CUMULO CON ALTRI AIUTI DI STATO Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per
gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo
superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di
esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici
costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un
regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione
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Approfondimento: Cumulo Aiuti de Minimis con Aiuti di Stato (Invitalia: Pon Imprese e Competitività 2014-2020, 2 Cumulo delle agevolazioni)
ll cumulo di un'agevolazione in «de minimis» concessa per specifici costi ammissibili, con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati, è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole comunitarie. L’impresa dovrà dichiarare quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.
Esempio
Per l’acquisto di macchinari un’impresa ha ricevuto un agevolazione in esenzione. Sono state concesse in via provvisoria agevolazioni pari ad € 850.000,00 con un’intensità massima pari al 35% ESL. L’importo
complessivo erogato a finale rappresenta un intensità pari al 28% ESL (pari ad € 680.000,00). Per beneficiare
di un ulteriore agevolazione in «de minimis» sullo stesso intervento l’impresa dovrà dichiarare, pertanto, quali aiuti ha già ricevuto e riportare nella dichiarazione l’importo concesso in via provvisoria dell’agevolazione in esenzione (€ 850.000,00) e quello in via definitiva (€ 680.000,00). Nel caso specifico l’impresa potrà richiedere ed ottenere un’agevolazione in «de minimis» pari ad € 170.000,00 a concorrenza del massimale previsto.
Naturalmente possono intervenire norme nazionali più restrittive ad esempio per lo strumento dei Contratti
di sviluppo dove è esplicitamente escluso il cumulo con gli aiuti concessi a titolo di «de minimis» ad eccezione di agevolazioni ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia.
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Approfondimento: Cumulo Aiuti de Minimis con altri Aiuti de Minimis (Invitalia: Pon Imprese e Competitività 2014-2020, 2 Cumulo delle agevolazioni)
Il divieto di cumulo riguarda anche gli aiuti concessi a titolo di de minimis?
Gli aiuti in «de minimis», concessi a norma del Reg. (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» (ad esempio il Reg. (UE) 1408/13, specifico per l’agricoltura), solo se l'importo complessivo non supera il massimale previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1407/2013, ovvero 200.000,00 euro ridotto ad 100.000,00 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.
Nel caso di cumulo con contributi «de minimis» concessi a norma del Regolamento n. 360/2012, quindi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), per le quali il massimale da rispettare è fissato in € 500.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari, i contributi concessi ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 si sommano fino alla concorrenza di suddetto massimale.
Pertanto, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18/12/2013 gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con altri aiuti «de minimis» a concorrenza del massimale previsto.
REGOLAMENTO COMUNITARIO DE MINIMIS 1407/2013 (Valido dall'1/1/2014 al 31/12/2023)
Articolo 5
Cumulo
1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (15) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione
Regolamento GBER - Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014
Articolo 8
Cumulo
1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, (QUESTA NORMA NON E' CONDIVISA DALLA STAMPA SPECIALIZZATA, SE I COSTI SONO DIVERSI NON SI VERIFICA COMUNQUE IL CUMULO)
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento. (CUMULO AIUTI DI STATO - AIUTI DE MINIMIS)
6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati
CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI
Il comma 1059 dell’articolo 1 della legge 178/2020 stabilisce che:
- Non è tassato
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ….
- E’ cumulabile
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito
e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del
costo sostenuto.
CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO E SISMA
comma 102 dell’art. 7-quater della legge nr.18 del 27.2.2027
- 102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e
con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al
superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati
consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento"
Normativa
Circolare n.410823 del 6.12.2022
Nel modulo di domanda devono essere indicati anche gli altri contributi
NEL TEMPO SI SONO SUCCEDUTE DIVERSE FAQ
SABATINI - Faq relative alla circolare n.410823 del 6.12.2022
Le domande frequenti (FAQ) di questa sezione si riferiscono alla nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari di cui al decreto interministeriale 22 aprile 2022 e alla circolare 6 dicembre 2022, n. 410823.
Questa faq è stata pubblicata il 28/2/2023
4563 - Sabatini: la nuova Faq sul cumulo
9. LIMITI DI INTENSITÀ DI AIUTO E CUMULABILITÀ
9.1 Entro quali limiti di intensità di aiuto massime sono concesse le agevolazioni “Nuova Sabatini”?
Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono concesse nei limiti delle intensità di aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti unionali:
- regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) per il settore "altro", con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;
- regolamento (UE) n. 702/2014 (ABER) per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 50% nelle regioni meno sviluppate e del 40% nelle altre regioni;
- regolamento (UE) n. 1388/2014 (FIBER), per il settore della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.
9.2 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altri aiuti di Stato sulle medesime spese ed entro quali limiti?
Sì, le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.
(P.to 8.8 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)
9.3 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che abbia richiesto ma non ancora ottenuto altre agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di Stato sugli stessi beni oggetto della domanda di agevolazione Nuova Sabatini?
L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda che ha richiesto ma non ottenuto altre agevolazioni, incluse quelle a titolo di de minimis a fronte dei beni oggetto del programma di investimento. Pertanto, nella apposita tabella riepilogativa presente nel modulo di domanda, l’impresa deve indicare gli importi richiesti.
9.4 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che abbia ottenuto ulteriori agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di Stato sugli stessi beni oggetto della domanda di agevolazione Nuova Sabatini?
L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda gli estremi dei provvedimenti di concessione delle ulteriori agevolazioni pubbliche ottenute, incluse quelle a titolo di de minimis, a fronte dei beni oggetto del programma di investimento. Nella apposita tabella riepilogativa deve quindi indicare gli importi e l’ESL delle agevolazioni concesse, nonché l’intensità di aiuto massima applicabile all’aiuto in questione in base al pertinente regolamento di esenzione.
9.5 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono fruibili congiuntamente ad altre misure pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato?
Sì, poiché i limiti di cumulo trovano applicazione solo nel caso ulteriori contributi pubblici inquadrabili come aiuti di Stato. Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono pertanto fruibili unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non configurano aiuti di Stato.
9.6 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?
Sì, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore.
9.7 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il "Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali"?
Il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all’art. 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.
9.8 I contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con le agevolazioni del Conto Energia?
Sì, nel rispetto dei limiti previsti all'art. 26 del D.lgs. 28 del 2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.
9.9 I contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con gli interventi previsti all’interno del PNRR?
Sì, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all’interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 e ulteriormente chiarito nella Circolare RGS del MEF del 31 dicembre 2021, n. 33.
Considerazioni dello studio
Il Massimale per le medie imprese del centro nord è pari al 10%, quindi non c'è capienza per il cumulo in quanto le agevolazioni possono arrivare al 10%.
Il massimale per le piccole imprese del centro nord è pari al 20%, quindi c'è capienza per il cumulo.
Più favorevole la situazione nelle aree in cui possono essere raggiunte percentuali più alte.
Il contributo Zes unica del mezzogiorno raggiunge già la percentuale massima prevista dell'Ue, il cumulo non è quindi possibile
Il credito d'imposta mezzogiorno, non raggiungendo il massimale, consentiva quindi il cumulo.
9.10 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il "Credito d’imposta 5.0"? (Faq Maggio 2024)
Il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all’art. 38, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.
NUOVA SABATINI 2016 (Questa Faq è stata poi modificata il 28/2/2023, vedere sopra)
Agg. 22.2.2022
CUMULABILITÀ
9.1 Le agevolazioni concesse in relazione all’acquisto di beni strumentali di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con altri aiuti di Stato sulle stesse spese?
Sì, a condizione di rispettare i limiti di cumulo specificati nella successiva FAQ 9.2. Come disposto dall’articolo 7 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, le agevolazioni concesse sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, nonché quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.
Si precisa, inoltre, che le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono altresì cumulabili con gli aiuti concessi nell’ambito del c.d. Quadro Temporaneo (ovvero il nuovo contesto normativo per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, stabilito con la comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.), che insistono sullo stesso progetto e sugli stessi costi ammissibili.
Tale cumulo è consentito a condizione che, oltre al rispetto delle disposizioni riportate nel predetto Quadro temporaneo, sia assicurato il rispetto delle intensità massime di aiuto, espresse in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), stabilite dai regolamenti di esenzione, applicabili in relazione alla tipologia di attività svolta dal beneficiario, come specificate nella successiva FAQ 9.2.
9.2 Entro quali limiti le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altri aiuti di Stato?
Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste:
dall’articolo 17, comma 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, ossia il 20 % dei costi ammissibili, nel caso delle micro e piccole imprese ed il 10 % dei costi ammissibili, nel caso delle medie imprese;
dall’articolo 14, comma 12, del Regolamento (UE) n. 702/2014, per le imprese operanti nel settore agricolo, ossia il 50% dei costi ammissibili, nelle Regioni meno sviluppate ed il 40% dei costi ammissibili, nelle altre Regioni;
dall’articolo 95, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 508/2014, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, ossia il 50% dei costi ammissibili.
(Punto 8 della Circolare 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii.).
9.3 Quali altre forme di agevolazioni sono cumulabili con quelle concesse nell’ambito della Nuova Sabatini?
Le agevolazioni della “Nuova Sabatini”, nel rispetto dei limiti indicati nella FAQ 9.2, possono essere cumulate:
per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia;
per le imprese agricole le agevolazioni, con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari unionali in relazione agli stessi costi ammissibili. Per dette imprese, le agevolazioni Nuova Sabatini non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
per le imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.
(Vedi art. 7 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).
9.4. Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre misure pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato?
Le regole di cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili alle agevolazioni “Nuova Sabatini” siano inquadrabili come aiuti di Stato; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese le quali non configurano aiuti di Stato.
Quindi, le agevolazioni di cui al decreto del 25 gennaio 2016 risultano fruibili, unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerarsi aiuti di Stato, quali, a titolo esemplificativo, Super e Iper Ammortamento (vedi circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E e s.m.i).
9.5 Le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?
Si, in seguito al recepimento del comma 102 della L. 28/12/2015, n. 208, (così come modificata dall’articolo 7-quater comma 3, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18) per gli acquisti effettuati a partire dal 28 febbraio 2017 è possibile cumulare il credito d’imposta con le altre agevolazioni e, quindi, anche con l’agevolazione di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016. In questo ultimo caso, qualora l’agevolazione concedibile nell’ambito della Nuova Sabatini, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l’intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione.
9.6 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che ha richiesto altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, unionali o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, sugli stessi beni oggetto dell’investimento senza che si sia ancora concluso l’iter istruttorio o di assegnazione dei contributi?
L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda che ha richiesto ma non ottenuto, a fronte dei beni oggetto dell’investimento, altre agevolazioni, incluse quelle a titolo di de minimis. Pertanto, nella apposita tabella riepilogativa presente nel modulo di domanda, l’impresa deve indicare gli importi richiesti.
9.7 Le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con il "Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali"?
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all’articolo 1, commi da 185 a 197, ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali.
Tale credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, ad eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Il credito di imposta in questione, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) non costituisce un aiuto di Stato. Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto, in materia di cumulo, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta e, in particolare, dal comma 192, laddove è stabilito che “Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.
INAIL - Bando 2023, domande presentate nel 2024
Faq
INAIL - Bando 2022, domande presentate nel 2023
5. Cumulo
Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4, concedibili ai sensi dei Regolamenti (UE) n.1407/2013, (UE) n.1408/2013 - come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 - e (UE) n.717/2014 non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7.
Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui all’Asse 5 (sub Asse 5.1 e sub Asse 5.2), concedibili ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato:
a) purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b) in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al citato Regolamento.
7. Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità
....
° per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli che hanno presentato domanda per progetti di cui all’Asse 5, non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e quelli previsti da disposizioni analoghe;
° per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli destinatarie dei finanziamenti di cui all’Asse 5, erogati nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472: o non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 4, del predetto Regolamento (UE) 2022/2472, (a tale riguardo l’impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo Daiuti allegato al presente Avviso); o non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il superamento dell’intensità dell’aiuto ammissibile così come definita all’articolo 5 del presente Avviso (a tale riguardo l’impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-cumulo allegato al presente Avviso); o non essere un’impresa in difficoltà così come previsto dall’articolo 1 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2022/2472.
....
Per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 nel caso in cui la verifica tecnico amministrativa di cui al successivo articolo 19 abbia esito positivo, o parzialmente positivo, la Sede Inail territorialmente competente, prima di emettere il provvedimento di concessione procederà ad un controllo del rispetto delle condizioni poste dal regolamento de minimis applicabile al settore produttivo di appartenenza dell’impresa richiedente il finanziamento. Tale verifica, che comprende il controllo di 17 Al fine di dimostrare l’estinzione del reato l’interessato deve produrre provvedimento dell’Autorità giudiziaria che dichiari l’estinzione del reato intervenuta prima della presentazione della domanda. Inail - Avviso pubblico ISI 2022 Direzione regionale Marche 12/34 capienza del massimale de minimis, verrà operata attraverso la funzione di visura disponibile nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.
Laddove l’importo del finanziamento richiesto, sommato ai finanziamenti già concessi all’impresa, determini il superamento del massimale de minimis di riferimento, l’impresa potrà presentare istanza, debitamente motivata, di riduzione del contributo richiesto al fine di consentire il rispetto dei predetti limiti; in tale ipotesi, l’istante dovrà confermare esplicitamente che garantirà la completa realizzazione del progetto presentato in sede di domanda senza pregiudicarne le finalità prevenzionali, nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente Avviso. In ogni caso il provvedimento di concessione potrà essere emesso solo se il relativo finanziamento, sommato a quelli già concessi all’impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non superi il massimale stabilito dal regolamento de minimis di riferimento.
NEX APPENNINO - BANDO B1.3.A "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori"
Ordinanza n.25 del 30 giugno 2022
Il contributo è in de minimis, e' prevista comunque una eccezione.
FAQ - pubblicata da Invitalia
8.1 Le agevolazioni di cui al regolamento sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti de minimis.
8.1 Le agevolazioni di cui al regolamento sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti de minimis. Il soggetto gestore provvede agli adempimenti relativi agli obblighi di interrogazione e di alimentazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115, e del decreto interministeriale 31 maggio 2017, fermo restando l'obbligo dei soggetti proponenti, fino alla data di cui all'art. 14, comma 6, del predetto decreto interministeriale, di dichiarare, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, gli aiuti eventualmente gia' percepiti nell'esercizio finanziario in corso alla data della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti.
Regione Marche - Agevolazioni per le imprese culturali, bando pubblicato il 19/12/2023 con scadenza 8/3/2024
11. CUMULO (3.6)
Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con
altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa
applicabile e nel rispetto delle intensità d’aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato (regime “de minimis”)
dalla Commissione Europea.
Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi
dell’art. 107, comma 1 del TFUE.
Ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non
deve superare i 200.000,0016 euro nell’arco di tre esercizi finanziari17, ossia degli esercizi utilizzati per scopi
fiscali dall’impresa
Regione Marche - Bando 2024 "Innovazione di prodotto sostenibile e digitale"
Il contributo non è in de minimis
REGOLE DI CUMULO (3.6)
Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando è cumulabile, per i medesimi costi
ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel
rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle
intensità d’aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato (Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) dalla
Commissione Europea.
Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai
sensi dell’art. 107, comma 1 del Trattato sul Funzionamento della UE, fino a copertura massima del
100% del costo ammissibile del progetto
(Prof. Baldi - La disciplina degli Aiuti di Stato - 4. Regole di cumulo)
Ogni regolamento contiene la sua norma, è possibile comunque definire delle regole comuni.
Si realizza cumulo quando più agevolazioni si riferiscono alle stesse spese agevolate, non interessa quindi che l'agevolazione si riferisca alla stessa iniziativa, progetto o attività. A questo proposito l'autore non condivide
l'art.8 di diversi regolamenti dove risulta che gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati "con altri aiuti di Stato, purchè le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili"; se i costi sono diversi è avvio che non si realizza il cumulo.
Le agevolazioni gestite direttamente dall'Unione Europea non sono Aiuti di Stato, se invece sono combinate con risorse nazionali devono sottostare alle regole di cumulo.
Queste sono le situazioni che si possono presentare:
a) gli aiuti con costi ammissibili individuabili sono cumulabili con altri aiuti di Stato nel limite dell'intensità massima o dell'importo massimo ammissibile per quell'aiuto;
b) gli aiuti senza costi ammissibili individuabili (esempio: avviamento imprese) sono cumulabili con aiuti con costi ammissibili individuabili;
c) gli aiuti concessi ai sensi di un regolamento di esenzione possono essere cumulati con aiuti de minimis per gli stessi costi ammissibili, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell'intensità massima prevista, in esenzione, per quella tipologia di aiuto. (CUMULO AIUTI DI STATO CON GLI AIUTI DE MINIMIS)
f) gli aiuti de minimis possono essere cumulati con altri aiuti de minimis fino al massimale stabilito da ogni regolamento de minimis di riferimento; (CUMULO AIUTI DE MINIMIS CON AIUTI DE MINIMIS)
g) gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di stato (è ovvio che si realizza il cumulo).
Il problema dei termini utilizzati nei vari bandi:
"A questo proposito si sottolinea l'importanza della proprietà di linguaggio....... Allo stesso modo fa differenza riferirsi ad altri aiuti di Stato (concetto che tecnicamente non comprende gli aiuti de minimis) o ad altre agevolazioni; così come è opportuno chiedersi se si voglia escludere anche il cumulo con eventuali agevolazioni fiscali"
4.2 La combinazione tra aiuti esentati e de minimis
"Esclusa la possibilità di integrare l'intensità dell'aiuto sulle spese ammissibili stabilita in esenzione con un ulteriore aiuto de minimis, in quanto le regole sul cumulo non lo consentirebbero, si tratta di "spacchettare" l'investimento, in modo da accordare, sostanzialmente, due aiuti: uno in esenzione, su determinati costi, l'altro in de minimis, su altri costi, con un'intensità più elevata".
LE MISURE DI CARATTERE GENERALE CHE NON SONO AIUTI DI STATO: Esempio: credito d'imposta beni strumentali, credito d'imposta R&S
Il carattere generale di un incentivo è dato dal fatto che qualsiasi impresa, che ne ha i presupposti, ne può fruire a prescindere dalla sua dimensione, ubicazione, natura giuridica e settore di attività. Non deve inoltre esserci una limitazione di fondi, se una sola impresa viene esclusa per questo motivo diventerebbe un Aiuto di Stato.
LE INTENSITA' DI AIUTO PREVISTE DAI REGOLAMENTI DI ESENZIONE
Alcune casistiche
Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (punto 6 dell' art.17 regolamento GBER n.651/2014)
6. L'intensità di aiuto non supera:
a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (punto 5 dell' art.25 regolamento GBER n.651/2014)
5. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
6. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue:
a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
AIUTI A FINALITA' REGIONALE - REGIONE MARCHE - AIUTI AGLI INVESTIMENTI - MASSIMALI
Comunicato della Regione Marche aggiornato al 17/1/2024
Gli aiuti a finalità regionale trovano la loro compatibilità nella deroga prevista nell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, in quanto sono aiuti destinati allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale che mirano a recuperare il ritardo e a ridurre le disparità in termini di benessere economico, reddito e disoccupazione delle regioni europee meno favorite. Tali zone vengono individuate tra quelle che soddisfano le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e rispettano i criteri definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
In generale le zone ammissibili a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, comunemente note come "zone a", tendono a essere le più svantaggiate all'interno dell'UE in termini di sviluppo economico, mentre le zone ammissibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, ovvero le "zone c", sono tendenzialmente svantaggiate, ma in misura minore. In Italia, storicamente, le "zone a" riguardano le Regioni del Sud mentre le "zone c" riguardano le Regioni del Centro Nord.
Le “zone a” e le “zone c” su cui poter intervenire con aiuti a finalità regionale vengono individuate, generalmente, ogni sette anni in coincidenza con i cicli di programmazione europea e costituiscono la cosiddetta “Carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale”, sottoposta all’approvazione della Commissione europea da parte di ciascuno Stato membro. Dette “Carte” specificano anche le intensità massime di aiuto che si applicano nelle “zone a” e nelle “zone c” durante il periodo di validità delle stesse.
Con decisione 8654 del 18 dicembre 2023, la Commissione Europea ha aggiornato le precedenti decisioni (decisioni del 2 dicembre 2021 e del 18 marzo 2022) sulla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2027.
Le “zone a” corrispondono all’intero territorio delle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Le “zone c” individuate nel territorio della Regione Marche corrispondono al territorio dei seguenti Comuni:
PROVINCIA DI PESARO URBINO
Sono ammissibili solo i territori : Frontone; Serra Sant'Abbondio
PROVINCIA DI ANCONA
Sono ammissibili solo i territori di Castelbellino; Cerreto d'Esi; Cupramontana; Fabriano; Genga; Jesi; Mergo; Monsano; Monte Roberto; San Paolo di Jesi; Sassoferrato; Serra San Quirico; Staffolo.
PROVINCIA DI MACERATA
Sono ammissibili solo i territori di Apiro; Belforte del Chienti; Bolognola; Caldarola; Camerino; Camporotondo di Fiastrone; Castelraimondo; Castelsantangelo sul Nera; Cessapalombo; Cingoli; Civitanova Marche; Colmurano; Corridonia; Esanatoglia; Fiastra; Fiuminata; Gagliole; Gualdo; Loro Piceno; Macerata; Matelica; Mogliano; Monte Cavallo; Monte San Giusto; Monte San Martino; Montecosaro; Muccia; Penna San Giovanni; Petriolo; Pieve Torina; Pioraco; Poggio San Vicino; Pollenza; Potenza Picena; Ripe San Ginesio; San Ginesio; San Severino Marche; Sant'Angelo in Pontano; Sarnano; Sefro; Serrapetrona; Serravalle di Chienti; Tolentino; Treia; Urbisaglia; Ussita; Valfornace; Visso.
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Sono ammissibili solo i territori di Acquasanta Terme; Acquaviva Picena; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Carassai; Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del Tronto; Comunanza; Cossignano; Folignano; Force; Grottammare; Maltignano; Monsampolo del Tronto; Montalto delle Marche; Montedinove; Montegallo; Montemonaco; Monteprandone; Offida; Palmiano; Ripatransone; Roccafluvione; Rotella; San Benedetto del Tronto; Spinetoli; Venarotta.
PROVINCIA DI FERMO
Sono ammissibili i territori di Altidona; Amandola; Belmonte Piceno; Campofilone; Falerone; Fermo; Francavilla d'Ete; Magliano di Tenna; Massa Fermana; Monsampietro Morico; Montappone; Monte Rinaldo; Monte San Pietrangeli; Monte Urano; Monte Vidon Corrado; Montefalcone Appennino; Montefortino; Montegiorgio; Montegranaro; Monteleone di Fermo; Montelparo; Ortezzano; Pedaso; Porto San Giorgio; Porto Sant'Elpidio; Rapagnano; Santa Vittoria in Matenano; Sant'Elpidio a Mare; Servigliano; Smerillo; Torre San Patrizio
Quindi, le imprese che hanno sede in uno dei territori comunali sopra elencati, possono beneficiare dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 di aiuti di Stato a finalità regionale agli investimenti.
Le Amministrazioni che intendono concedere tali aiuti devono attivare una misura (prevedendone il relativo finanziamento) provvedendo a notificarla preventivamente ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 o comunicandola ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
Per le imprese dei territori sopra elencati le intensità massime di aiuto sono pari al:
- 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese
- 25% per le imprese di medie dimensioni
- 35 % dei costi ammissibili per le piccole imprese.
POR MARCHE 2023 - INVESTIMENTI TECNOLOGICI NELLE PMI INDUSTRIALI - SCADENZA NOVEMBRE 2023
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE MPMI INDUSTRIALI IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE DI NUOVE UNITÀ PRODUTTIVE PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.2 – Intervento 1.3.2.1 Testo integrato con modifiche intervenute con D.D.S. n. 413 del 20/07/2022
3.6 Divieto di cumulo Il contributo pubblico erogato in base al presente bando non è cumulabile con altri Aiuti di Stato previsti da normative regionali, statali e comunitarie.
FONDO DI GARANZIA : può essere un Aiuto di Stato o concesso in De minimis
Aggiornato: 18/1/2024
MODULO DA PRESENTARE
AL SOGGETTO RICHIEDENTE DEL FONDO DI GARANZIA
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LEGGE 662/96
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE
AI SENSI DELL’ARTT. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445
(da tenere agli atti presso il soggetto richiedente)
N.B. Il presente modulo potrà essere trasmesso anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
DICHIARA INOLTRE
in riferimento alla Regolamentazione UE sugli aiuti applicabile alla garanzia del Fondo,
1. di voler beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi:
☐ della Regolamentazione UE sugli aiuti “de minimis”
☐ degli "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" di cui alla parte XIII, paragrafo A, delle Disposizioni Operative e dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014
☐ degli "Aiuti alle imprese in fase di avviamento" di cui alla parte XIII, paragrafo B, delle Disposizioni Operative e dell’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014
☐ degli "Aiuti al finanziamento del rischio" di cui alla parte XIII, paragrafo C, delle Disposizioni Operative e dell’'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014
☐ degli "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore Agricoltura" di cui alla parte XIII, paragrafo D, delle Disposizioni Operative e dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 2472/2022
☐ degli “Aiuti agli investimenti innovativi a favore delle PMI del settore Pesca" di cui alla parte XIII, paragrafo E, delle Disposizioni Operative e dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 2473/2022
☐ degli “Aiuti agli investimenti innovativi a favore delle PMI del settore Acquacoltura" di cui alla parte XIII, paragrafo E, delle Disposizioni Operative e dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 2473/2022
☐ degli “Aiuti agli investimenti produttivi a favore delle PMI del settore Acquacoltura" di cui alla parte XIII, paragrafo E,
FONDO DI GARANZIA - Cumulabilità
Fonte: disposizioni operative aggiornate al 23.11.2023
A. MODALITA’ DI INTERVENTO DEL FONDO
...
3. (OPZIONE REGIME DI AIUTO) La garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione, sulla base di quanto disposto nella Parte XIII, ovvero dal regolamento de minimis.
4. (CUMULABILITA' ) La garanzia è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche fermo restando i limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina specifica delle altre garanzie pubbliche nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria. La garanzia è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, nei limiti delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.
AIUTI DI STATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO nr. 651/2014
PARTE XIII - REGOLAMENTO D’ESENZIONE: DEFINIZIONI E DISCIPLINA NELL’AMBITO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
A. AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI
5. (LIMITI PERCENTUALI) La garanzia sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo A.1 è concessa in favore dei soggetti beneficiari finali nei limiti delle intensità di aiuto previste dall’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014, pari al 20 percento dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e al 10 percento dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
6. L’intensità di aiuto di cui al paragrafo A.5 è determinata applicando il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei “premi esenti” di cui alla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.
7. (CUMULO) La garanzia sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo A.1 è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.
8. (DE MINIMIS) Rimane ferma, l’applicazione del regolamento de minimis, qualora non ricorrano le condizioni previste nei precedenti paragrafi. In tali casi, l’intensità di aiuto connessa alla garanzia del Fondo è determinata applicando il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei “premi esenti” di cui alla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.
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Nota : Art.8 del regolamento UE n.651/2014
Articolo 8
Cumulo
1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.
6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati
Temporary Framework (regole di comulo)
Premessa
Gli aiuti Covid non sono tassati, quindi in caso di cumulo occorre tenere in considerazione la non tassazione nella verifica del limite del 100% della spesa.
Normativa (testo consolidato con tutti gli aggiornamenti)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
(2020/C 91 I/01)
►C1 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 ◄
(GU C 091I del 20.3.2020, pag. 1)
20. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» ( 17 ) o dai regolamenti di esenzione per categoria ( 18 ) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
Nota (17) - Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1), il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9), il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45) e il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).
Nota (18) - ll regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), il regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).
Assonime circolare nr.10 del 1° aprile 2021
Cumulo
Rimane confermato che le misure di aiuto di cui al Quadro temporaneo possono essere combinate, conformemente alle disposizioni di ciascuna sezione del Quadro, con aiuti de minimis, nel rispetto dei requisiti stabiliti dai regolamenti de minimis (17) . Ricordiamo che la soglia de minimis è pari a 200.000 euro per impresa su base triennale, salvo che nel settore della pesca e dell‟acquacoltura (sino a 30 000 euro per impresa) e nel settore agricolo (sino a 25 000 euro per impresa).
Pertanto, qualora un‟impresa usufruisca ad esempio di aiuti di cui alla sezione 3.1 e di aiuti de minimis, l‟importo massimo di cui può beneficiare può arrivare fino a 2 milioni di euro.
Resta inoltre la possibilità di cumulo degli aiuti erogati in base al Quadro temporaneo con gli aiuti previsti dai regolamenti di esenzione per categoria, in primis il GBER, a condizione che siano rispettate le regole sul cumulo previste da tali regolamenti (18) .
Va segnalato che il Quadro temporaneo non consente di cumulare gli aiuti ex sezione 3.12 (a copertura parziale dei costi fissi non coperti) con altri aiuti, anche nell‟ambito del QT, per gli stessi costi ammissibili.
Nota 17 - Regolamento n. 1407/2013; regolamento n. 1408/2013 sugli aiuti de minimis per il settore agricolo; regolamento n. 717/2014 sugli aiuti de minimis per il settore della pesca e dell‟acquacoltura.
Nota 18 - Cfr. i regolamenti n. 651/2014 - GBER, n. 702/2014 e n. 1388/2014.
Documentazione del Ministero dello sviluppo economico
Europa.basilicata.it
Definizione di impresa: il plafond per impresa previsto dal TF è cumulabile con altri aiuti e non ha costi ammissibili; è previsto nei diversi settori per ogni impresa senza alcun riferimento al perimetro di impresa previsto dalla nozione di impresa unica. Si ritiene che il dato testuale debba confermare anche una interpretazione che escluda la nozione di impresa unica, dal momento che si tratta di aiuto ex art. 107.3.b TFUE che ponendo rimedio ad un grave turbamento dell’economia e quindi, essendo aiuto compatibile per altra via, non ha alcun legame né attinenza giuridica rispetto alla nozione di impresa unica contenuta nei Reg. deminimis e derivante dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia; VEDASI APPROFONDIMENTO in documento n.2
Cumulo rispetto ai Reg. de minimis: la Comunicazione della Commissione ammette la possibilità di cumulo e non ha né prevede specifici costi ammissibili; inoltre il plafond per impresa si deve ritenere una tantum mentre il plafond deminimis per impresa si applica sul triennio ed ha una finalità completamente diversa dalla ratio della compatibilità dello strumento del temporary framework di cui all’art. 107.3.b. Pertanto si conferma la necessaria e conseguente interpretazione secondo cui all’interno del calcolo del plafond per impresa del temporary framework non debbano calcolarsi gli eventuali aiuti in deminimis del triennio o dell’annualità in corso né quelli futuri. LA possibilità di cumulo al massimo è prevista ove si dovessero verificare i costi ammissibili tra regimi in temporary framework e in deminimis sui medesimi progetti o spese ammissibili. Si ritiene che altre tipologie di cumulo con altri regimi notificati o in esenzione da notifica possono essere meglio regolate nelle singole misure di aiuto
Presidenza del Consiglio dei Ministri - circolare del 18/6/2020
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REGIONE MARCHE - AGEVOLAZIONI PER IL COMMERCIO LR. 22/21
Bando 2023
AGEVOLAZIONI PER RISTORANTI, PASTICCERIE E GELATERIA - Decreto direttoriale 24 gennaio 2024
Divieto di CUMULO (3)
La agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese
BONUS PUBBICITA' - Decreto n.90 del 16/5/2018
Art. 4 Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile
3. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra
agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte
normativa non prevedano espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse.
Agevolazioni per gli AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI - decreto 1° dicembre 2023
Decreto 1° dicembre 2023
Art. 8
Cumulabilita' degli aiuti
1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del regolamento generale
di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli
incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo
porta aun'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi
del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in
Italy.
Decreto 31 gennaio 2024
Art.11 - Cumulabilita' degli aiuti
1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 e successive modificazioni, in caso di identita' di costi
ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai
sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo
porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai
sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e
successive modificazioni.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in
Italy.
TRANSAZIONE 5.0 - Legge 2 marzo 2024
18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.
LE FAQ PUBBLICATE DAL GSE (set. 2024)
E' possibile cumulare Il credito d'imposta con altre agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea?
Il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con:
•Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
•Fondo sociale europeo + (FSE)
•Fondo per la transizione giusta (JTF)
•Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
•Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni?
Il DM “Transizione 5.0” prevede specifiche regole per la cumulabilità con gli incentivi esistenti.
In particolare, l'articolo 11 stabilisce che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Inoltre, il DM Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d'imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti:
•il credito d'imposta Transizione 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
·il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all'art. 16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall'art. 13 del DL 60/2024.
L'incentivo Transizione 5.0 si configura come un aiuto di stato?
No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
j) non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente
Bando, alcun altro contributo pubblico;
Legge 27 dicembre 2019 nr.160
203. AGEVOLAZIONI R.&S. COMMA 200 Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. AGEVOLAZIONI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA CAMMA 201 Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. AGEVOLAZIONE PER LE ATTIVITA' DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA COMMA 202 Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNICOLOGICA FINALIZZATE AD UN OBBIETTIVO DI TRANSAZIONE ECOLOGICA O INNOVAZIONE DIGITALE 4.0 Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
204. MODALITA' DI COMPENSAZIONE Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, TRE QUOTE ANNUALI in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, UTILIZZABILE DOPO LA CERTIFICAZIONE subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. COMUNICAZIONE AL MISE Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. NON E' TASSATO Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. CUMULABILITA' (DA TENERE IN CONSIDERAZIONE ANCHE LA NON TASSAZIONE) Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
GAL SIBILLA Regione Marche (Bando 2023)
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESIMENTI NELLA ZES UNICA
Faq dell'11/7/2024
Nel caso in cui si dovesse procedere al riparto delle risorse e pertanto la percentuale di agevolazione fosse più bassa rispetto a quella massima prevista, è possibile cumulare il credito d'imposta ZES con altri contributi quali quelli della Legge Sabatini, regionali Mini PIA etc. (sempre nei limiti della misura massima consentita dalle rispettive normative)?
In base al secondo periodo del comma 5 dell’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ripreso dal comma 6 dell’art. 7 del DM, il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Si rappresenta, inoltre, che in forza del comma 7 dell’articolo 7 del DM “Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”
Il primo periodo del comma 18 dell’art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 , in tema di credito d’imposta “transizione 5.0” (che è una “misura agevolativa di carattere generale”) dispone, infatti, che “Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.”.
Tutti gli strumenti di cui alle Circolari 3-4-5-6-7-8/394/2023
Cosa si intende per “spese oggetto di altra agevolazione pubblica non cumulabili”? Le nuove misure del Fondo 394 sono cumulabili con le misure Industria 4.0 e con le misure “Beni strumentali – nuova Sabatini”?
Le nuove misure del Fondo 394 costituiscono, sia per la componente di finanziamento a tasso agevolato che per la componente di cofinanziamento a fondo perduto, aiuti de minimis concessi per costi ammissibili specificamente individuati nelle Circolari operative.
Trovano applicazione le regole sul cumulo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato applicabile (cfr. articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”), nonché le specifiche disposizioni normative nazionali e unionali, tempo per tempo vigenti, che disciplinano le altre misure pubbliche con cui si verificherebbe il cumulo e che dispongono eventuali limiti o divieti di cumulabilità.
Pertanto, eventuali ulteriori limitazioni alla cumulabilità delle nuove misure del Fondo 394 possono derivare dalla circostanza che siano le specifiche disposizioni normative, tempo per tempo vigenti, applicabili alle altre misure di favore con cui si verificherebbe il cumulo, a prevedere limiti o un divieto di cumulo con altre misure agevolative.
In merito alla cumulabilità delle nuove misure del Fondo 394 con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (incentivi fiscali Industria 4.0) – che non costituiscono aiuti di Stato in quanto misura di carattere generale come confermato dall’Agenzia delle entrate e dal MIMIT – trovano applicazione le specifiche disposizioni che disciplinano la misura Industria 4.0.
In particolare, si evidenzia che l’ultimo periodo del comma 1059 della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), come successivamente modificato e integrato, attualmente prevede espressamente che il credito d’imposta «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto». In sostanza, la cumulabilità sugli stessi costi ammissibili è ammessa nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto (cfr. la normativa in materia consultabile al seguente link).
In merito alla cumulabilità con le agevolazioni della misura Beni Strumentali – Nuova Sabatini (che costituiscono aiuti di Stato concessi in regime GBER), il punto 8.8 della Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 attualmente prevede che “Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria” (cfr. la normativa in materia e le FAQ consultabili al seguente link )
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Circolare 1/394/PNRR/2021 “Transizione Digitale ed Ecologica”
8. Le agevolazioni concesse dal Fondo 394/81 (risorse PNRR) sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche?
La Delibera Quadro e le Circolari operative PNRR escludono la finanziabilità di spese/costi oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato, come ad esempio le misure di credito di imposta che abbiano ad oggetto i medesimi costi/spese) e impongono il rispetto dell’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento” (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi/spese), lasciando invece aperta la possibilità, per costi diversi o diverse quote parti del costo di uno stesso bene/progetto che non sono oggetto di sostegno da parte della misura PNRR SIMEST, di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie pubbliche, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 e dal relativo allegato tecnico, e ulteriormente chiarito nella Circolare RGS del MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 – Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf (mef.gov.it), e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. A titolo esemplificativo, come riportato nella citata Circolare MEF, se la misura del PNRR SIMEST finanzia il 40% del valore di un bene/progetto (i.e. le spese ammissibili), la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.
A mero titolo di esempio, se ho acquistato un bene/macchinario del valore di €/mln 1 potrò coprire i € 300k con il finanziamento PNRR SIMEST e i restanti €/mln 700k (ossia la parte del costo non finanziata da SIMEST) con altre agevolazioni pubbliche, cumulando il sostegno da diverse fonti finanziarie nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Non potrò invece duplicare il sostegno finanziario da fonti di finanziamento pubblico sui € 300k finanziati con il finanziamento PNRR SIMEST.
POR MARCHE 2021-2027 - BANDO EXPORT 2024