LINK DELLA REGIONE MARCHE CON LA NORMATIVA AGGIORNATA
PREMESSA
I tre regolamenti di esenzione per categoria:
- Regolamento generale n.651/2014 /(GBER);
- Regolamento n.702/2014 relativo agli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (ABER);
- Regolamento n.1388/2014 che disciplina gli aiuti alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
“Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 4 - Soglie di notifica
Articolo 5 - Trasparenza degli aiuti
Articolo 6 - Effetto incentivante
Articolo 7 - Intensità di aiuto e costi ammissibili
CAPO II - CONTROLLO
CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI
SEZIONE 1 - AIUTI A FINALITA' REGIONALE
Sottosezione A - Aiuti a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento
Articolo 13 - Aiuti a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento
Articolo 14 - Aiuti a finalità regionale agli investimenti
Sottosezione B - Aiuti per lo sviluppo urbano
SEZIONE 2 - Aiuti alle PMI
Articolo 17 - Aiuti agli investimenti a favore delle pmi
Articolo 18 - Aiuti alle pmi per servizi
Articolo 19 - Aiuti alle pmi per la partecipazione alle fiere
SEZIONE 3 - Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti
Articolo 22 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento
SEZIONE 4 - Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
Articolo 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
Articolo 28 - Aiuti all'innovazione a favore delle pmi
Articolo 29 - Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione
SEZIONE 5 - Aiuti alla formazione
SEZIONE 6 - Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità
SEZIONE 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente
SEZIONE 8 - Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali
SEZIONE 9 - Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote
SEZIONE 10 - Aiuti per le infrastrutture a banda larga
SEZIONE 11 - Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
SEZIONE 12 - Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
SEZIONE 13 - Aiuti per le infrastrutture locali
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO 1
Articolo 1 - Impresa
Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
Articolo 3 - Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
Articolo 4 - Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
Articolo 5 - Effettivi
Articolo 6 - Determinazione dei dati dell'impresa
APPROFONDIMENTI
Gli aiuti a finalità regionale e gli aiuti alle PMI sono due categorie differenti
La carta italiana delle regioni assistite
Aiuti per la partecipazione a manifestazioni fieristiche (Aiuti alle Pmi)
R&S - Vincoli territoriali, proprietà e trasferimento dei risultati
Art.29 - Definizioni di Innovazione di Processo e di Innovazione Organizzativa
Investimento inziale
Investimenti iniziali (normativa)
Investimento iniziale ed acquisto da soggetti terzi
Beni nuovi di fabbrica
Quando i beni devono essere nuovi di fabbrica
Beni nuovi di fabbrica acquistati dai gruppi industriali e poi rivenduti a società del gruppo
Mezzi propri
Apporto del 25% di mezzi propri negli aiuti a finalità regionale
Apporto mezzi propri del 25% negli aiuti a finalità regionale (approfondimento)
Leasing
Locazione (art.14 - aiuti a finalità regionale)
Il leasing non previsto nell'art.17 (aiuti agli investimenti)
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato
che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
ALCUNI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO
Definizioni
18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: (IMPRESA IN DIFFICOLTA')
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita
commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale
sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle
riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a
un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente
disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui
all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di
emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società
(diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di
perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato
II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal
diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
23) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo (AVVIO DEI LAVORI)
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile
l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la
richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di
acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo
stabilimento acquisito;
32) «aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in
questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo
devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va
calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;
45) «settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:
a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;
b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;
49) «investimento iniziale»: (INVESTIMENTO INIZIALE)
a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento
per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza
tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;
50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche
NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1);
51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:
a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle
svolte precedentemente nello stabilimento;
b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza
tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove
attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;
80) «impresa innovativa»: un'impresa
a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile
svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore
interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o
b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno
dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti
esterno;
Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
88) «spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;
93) «personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;
96) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
97) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
Soglie di notifica
1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:
a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: l'«importo di aiuto corretto», calcolato secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20, per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR;
b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 20 milioni di EUR come previsto all'articolo 16, paragrafo 3;
c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
e) aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2 milioni di EUR per impresa e per anno;
f) aiuti alle PMI per i costi di cooperazione connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
g) aiuti al finanziamento del rischio: 15 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 9;
h) aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5;
i) aiuti alla ricerca e sviluppo:
i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;
ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;
iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
iv) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;
v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %;
vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;
j) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 20 milioni di EUR per infrastruttura;
k) aiuti ai poli di innovazione: 7,5 milioni di EUR per polo;
l) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
m) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
n) aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;
o) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
p) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
q) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
r) aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
s) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
t) aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica: 10 milioni di EUR come previsto all'articolo 39, paragrafo 5;
u) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
v)aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto. Se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva a norma dell'articolo 42: 150 milioni di EUR l'anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui all'articolo 42;
w) aiuti agli investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
x) aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche: 50 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
y) aiuti per le infrastrutture a banda larga: 70 milioni di EUR di costi totali per progetto;
z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 50 milioni di EUR per impresa e per anno;
(aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni di EUR per regime e per anno;
(bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: 15 milioni di EUR o i costi totali superiori a 50 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno; e
(cc) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 10 milioni di EUR o i costi totali superiori a 20 milioni di EUR per la stessa infrastruttura.
2. Occorre evitare che le soglie elencate o menzionate al paragrafo 1 non siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto.
Trasparenza degli aiuti
1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2. Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:
a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:
i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione;
ii) se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (50) o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;
d) gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;
e) gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16;
f) gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21;
g) gli aiuti alle imprese in fase di avviamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22;
h) gli aiuti a progetti per l'efficienza energetica, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39;
i) gli aiuti sotto forma di premi che si aggiungono al prezzo di mercato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42;
j) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.
Effetto di incentivazione
1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
a) nome e dimensioni dell'impresa;
b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
c) ubicazione del progetto;
d) elenco dei costi del progetto;
e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati: (CONDIZIONE PIU' RESTRITTIVA PER LE GRANDI IMPRESE)
a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona;
b) in tutti gli altri casi:
— un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività,
— un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività,
— una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:
a) aiuti a finalità regionale al funzionamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15;
b) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 e 22;
c) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33;
d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 34;
e) aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44;
f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50;
g) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51;
h) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53.
Articolo 7
Intensità di aiuto e costi ammissibili
1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese (AL LORDO DELLE IMPOSTE) al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. (DOCUMENTAZIONE DEI COSTI) I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
3. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili
sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
4. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in
base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
5. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per
il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede
che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno
rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione,
le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.
6. Se si concedono aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate
in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non possono essere aumentate.
Cumulo
1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.
6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI
SEZIONE 1
Aiuti a finalità regionale
Sottosezione A
Aiuti a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento
Articolo 13
Campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale
La presente sezione non si applica:
a) agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei
trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche;
b) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;
c) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi che compensano i costi di trasporto delle merci prodotte nelle
regioni ultraperiferiche o nelle zone scarsamente popolate, concessi a favore:
i) di attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;
ii) di attività classificate nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1) di cui
nelle diverse sezioni della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2, quali agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A), estrazione e scavo di minerali (sezione B) e fornitura di energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata (sezione D);
iii) del trasporto di merci mediante condutture;
d) agli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la
domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività
entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata;
e) agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di
consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.
Aiuti a finalità regionale agli investimenti
1. Le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite.
3. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.
4. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni;
o
c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.
5. Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo. (VINCOLO CINQUE ANNI O ALMENO TRE NEL CASO DI PMI)
6. Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi (QUANDO I BENI DEVONO ESSERE NUOVI DI FABBRICA). I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:
(CONDIZIONE PER L'AMMISSIBILITA' DELLA LOCAZIONE)
a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;
b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.
7. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finaziario precedente l'avvio dei lavori.
8. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
b) sono ammortizzabili;
c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e (I BENI DEVONO ESSERE ACQUISTATI DA SOGGETTI TERZI)
d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI. (VINCOLO CINQUE ANNI O TRE NEL CASO DI PMI)
Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.
9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni: (VINCOLI OCCUPAZIONALI QUANDO E' AGEVOLABILE IL PERSONALE)
a) il progetto di investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;
b) ciascun posto di lavoro è occupato entro tre anni dal completamento dei lavori; e
c) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.
10. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga soddisfano le seguenti condizioni:
a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in cui non esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda larga o NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di concessione dell'aiuto; e
b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA; e
c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di selezione competitiva.
11. Gli aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca sono concessi solo se sono subordinati all'offerta di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata.
12. L'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c), l'intensità massima di aiuto non supera l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali. Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto non supera l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20.
13. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.
14. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Nelle regioni ultra periferiche un investimento effettuato da una PMI può ricevere un aiuto con un'intensità massima superiore al 75 % e, in tal caso, la parte rimanente viene fornita mediante una partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto. (APPORTO DEL 25% DEI MEZZI PROPRI)
15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica.
Aiuti alle PMI
Aiuti agli investimenti a favore delle PMI
1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono a uno dei seguenti costi o a entrambi:
a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;
b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.
3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere: (CONDIZIONE AMMISSIBILITA' INVESTIMENTI)
a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
o
b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: — lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, — gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, — l'operazione avviene a condizioni di mercato.
Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento. (ACQUISTO AZIENDA - RILEVARE LE QUOTE NON E' CONSIDERATO UN INVESTIMENTO)
4. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
b) sono considerati ammortizzabili;
c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.
5. I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni: (VINCOLI OCCUPAZIONALI)
a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.
6. L'intensità di aiuto non supera: (PERCENTUALI MASSIME AGEVOLAZIONI)
a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
Articolo 18
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza
1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. (INTENSITA' MASSIMA 50%)
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. (SOGGETTI TERZI)
4. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa
connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. (SERVIZI ESCLUSI)
Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere
1. Gli aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. (SPESE AMMESSE)
3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
Articolo 22
Aiuti alle imprese in fase di avviamento
1. I regimi di aiuti all'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del
trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
(CONDIZIONE PER ESSERE CONSIDERATA NUOVA IMPRESA)
2. Le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle
imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere
considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.
3. Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:
a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo
nominale massimo di 1 milione di EUR, o di 1,5 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2 milioni di EUR per le imprese
stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per
i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i
precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a
cinque anni, l'importo massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale;
b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo
garantito di 1,5 milioni di EUR, o di 2,25 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3 milioni di EUR per le imprese stabilite
nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le
garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata
inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La garanzia
non supera l'80 % del relativo prestito;
c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia
fino ad un massimo di 0,4 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,6 milioni di EUR per le imprese
stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o
di 0,8 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107,
paragrafo 3, lettera a), del trattato.
4. Un beneficiario può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto di cui al paragrafo 3, a
condizione che la percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo
massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua
dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.
5. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.
SEZIONE 4
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle
seguenti categorie di ricerca:
a) ricerca fondamentale;
b) ricerca industriale;
c) sviluppo sperimentale;
d) studi di fattibilità.
3. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo
e rientrano nelle seguenti categorie:
a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli
strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili
generalmente accettati;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
4. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.
5. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
6. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue:
a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i) il progetto:
— prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili,
o
— prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
7. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Articolo 28
Aiuti all'innovazione a favore delle PMI
1. Gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
4. Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.
Articolo 29
Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione
1. Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del
trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI
nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) le spese di personale;
b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati
per il progetto;
c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle
normali condizioni di mercato;
d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili al progetto.
4. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50 % dei costi ammissibili
per le PMI.
APPROFONDIMENTI
Investimento iniziale ed acquisto da soggetti terzi
La condizione che non ci siano relazioni tra venditore e acquirente riguarda l'acquisizione di attivi, non l'acquisto di beni e servizi.
49) «investimento iniziale»:
a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento
per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;
Gli aiuti a finalità regionale e gli aiuti alle PMI sono due categorie differenti
Gli aiuti a finalità regionale possono essere concessi unicamente nei territori individuati dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione.
Una caratteristiche che differenzia gli aiuti regionali dagli aiuti agli investimenti delle PMI sta nel fatto che alcuni settori merceologici sono esclusi da questi aiuti.
La carta italiana delle regioni assistite
Sono ammissibili agli aiuti a finalità regionale due categorie di regioni:
1. Quelle con un livello di vita normalmente basso o una grave forma di sottoccupazione (art.107, par.3, lett.a);
2. Generiche "ragioni economiche" (art.107, par.3, lett.c);
Articolo 107
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle
regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e
sociale;
---
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
Beni nuovi di fabbricata acquistati da gruppi industriali e poi rivenduti a società del gruppo
Fonte: La disciplina degli aiuti di Stato - Carlo Eugenio Baldi (pag.314)
Molti gruppi industriali acquistano impianti e macchinari che poi rifatturano a società del gruppo (beneficiaria dell'agevolazione).
Apporto mezzi propri del 25% negli aiuti a finalità regionale (approfondimento)
Fonte: La disciplina degli aiuti di Stato - Carlo Eugenio Baldi (pag.316)
E' regola che ai applica agli aiuti a finalità regionale agli investimenti l'obbligo per il beneficiario di apportare un contributo finanziario almeno del 25% dei costi ammissibili. Ciò non significa che l'aiuto non può superare il 75% (che costituisce comunque un dato), ma che almeno il 25% dei costi deve essere coperto con risorse proprie, che non siano interessate da alcuna agevolazione, a prescindere dall'intensità dell'aiuto. Non sarebbe, in sostanza, ammissibile, anche se l'aiuto, espresso in ESL, avesse un'intensità anche di molto inferiore a quella massima prevista. In altre parole, almeno il 25% delle risorse necessarie devono provenire dall'impresa stessa o dal mercato. Sono conteggiati nel 25% di autofinanziamento eventuali costi che sarebbero ammissibili ai sensi delle regole comunitarie, ma lo sono ai fini della misura di aiuto.
Aiuti per la partecipazione a manifestazioni fieristiche (Aiuti alle Pmi)
Fonte: La disciplina degli aiuti di Stato - Carlo Eugenio Baldi (pag.333).
In passato veniva finanziata solo la prima fiera per evitare di rientra negli aiuti al funzionamento che non sono ammessi.
Per costi di gestione dello stand ritiene si possano intendere tutti i costi connessi al funzionamento dello spazio espositivo, ivi compresi i costi del personale aggiuntivo ai dipendenti dell'impresa o degli interpreti.
La norma parla di fiere e mostre. Si tiene che l'utilizzazione di questi termini non escluda che possano essere concessi aiuti per manifestazioni che prendono denominazioni diverse, ma che hanno la medesima finalità. Sarebbero dunque ammissibili anche aiuti per la partecipazione a missioni commerciali all'estero o ad attività di incoming,
Come per ogni tipo di aiuto, la stessa tipologia di sostegno pubblico può essere accordata in de minimis. E' appena il caso di ricordare che, in questa ipotesi, non ci sarebbero limitazioni nè quanto alle spese ammissibili, nè per quanto riguarda l'individuazione del tipo di manifestazione da poter prendere in considerazione.
Per quanto riguarda l'effetto incentivante (avvio successivo alla presentazione della domanda) possono sorgere dei problemi in quanto molto spesso i contratti con i soggetti che gestiscono le fiere sono sottoscritti prima della presentazione della domanda.
R&S - Vincoli territoriali, proprietà e trasferimento dei risultati
Fonte: La disciplina degli aiuti di Stato - Carlo Eugenio Baldi (pag.368).
Il vincolo di destinazione che caratterizza gli aiuti agli investimenti non si applica agli aiuti alla ricerca.
Ogni impresa potrà svolgere l'attività di ricerca sovvenzionata in qualunque unità locale propria, ma potrà altresì commissionare ad altri (imprese o enti di ricerca pubblici o privati) specifiche attività, dei cui risultati essa sarà proprietaria.
Nulla vieta che i risultati della ricerca vengano poi ceduti ma il trasferimento deve avvenire alle condizioni di mercato (altrimenti si potrebbe configurare il trasferimento del beneficio).
Art.29 - Innovazione di processo ed innovazione organizzativa
Fonte: La disciplina degli aiuti di Stato - Carlo Eugenio Baldi (pag.377).
Le definizioni sono quelle riportate nel Manuale di Oslo (3 edizione, OCSE 2005).
Innovazione di processo
"l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software)". Non sono considerati innovazioni di processo "i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente dal variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonchè il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati"
Innovazione organizzativa
"l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa"; sono esclusi "i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonchè il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati"