NEWS E RASSEGNA STAMPA
INDICE
- Agenzia delle Entrate - Circolare nr.34 del 2016 (Credito d'imposta sud e mezzogiorno
- Agenzia delle Entrate - Risposta nr.68 del 3.2.2022 (Credito d'imposta Sud e Mezzogiorno)
- Agenzia delle Entrate - Risposta nr.69 del 3.2.2022 (Credito d'imposta Sud e Mezzogiorno)
- 4541 - Credito d'imposta Zes (sisma e mezzogiorno): Investimento agevolabile parzialmente incluso in una zona ZES (AE risposta nr.132 del 23.1.2023)
- 4542 - Credito d'imposta sud (sisma): Qualificazione di "sede operativa" quale "sede produttiva" nel settore delle telecomunicazioni che sono organizzate a rete (AD risposta nr.133 del 23.1.2023)
- Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Giurisprudenza comunitaria
- Credito d'imposta sud e mezzogiorno
- Fondo Transizione Digitale (Faq)
- Transizione 5.0 (Faq)
CREDITO D'IMPOSTA SUD E MEZZOGIORNO
Circolare Agenzia delle Entrate nr.34 del 2016
Al riguardo, si fa presente che in base alla Circolare n. 34 del 2016, per
"struttura produttiva" deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati
nei territori richiamati dal comma 98, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa.
Può trattarsi, in particolare, di:
a) un autonomo ramo di azienda;
b) una autonoma diramazione territoriale dell'azienda, ovvero di una mera linea
di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca
di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante
del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero
nel medesimo perimetro aziendale.
Per individuare la "struttura produttiva", pertanto, occorre valutare se le "unità
locali", oppure le "diramazioni territoriali", le "linee di produzione" o i "reparti" che
insistono sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno "parte integrante"
del medesimo processo produttivo e se costituiscano o meno un "centro autonomo di
imputazione di costi".
Agenzia delle entrate - Risposta nr.68 del 3.2.2022
...
In conclusione, considerato che in riferimento alla suddetta "Sede Operativa
Sud" di ..., la società non ha fornito sufficienti argomentazioni, né informazioni in
merito alle caratteristiche strutturali e funzionali della Sede operativa, tali che
consentissero di qualificarla, ai fini dell'accesso all'agevolazione, come "struttura
produttiva" autonoma, secondo la nozione sopra illustrata, sembra plausibile che la
stessa "Sede Operativa Sud" non svolga all'interno della compagine aziendale funzioni
autonome, quanto piuttosto svolga funzioni di coordinamento che fanno parte
integrante del medesimo "processo produttivo" - finalizzato alla fornitura dei sevizi di
telecomunicazione - svolto su scala nazionale dalla società ALFA, con sede in ..., al di
fuori delle aree ammissibili.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta nr.69 del 3.2.2022
Al riguardo, occorre precisare che in base alla Circolare n. 34 del 2016, per
"struttura produttiva" deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati
nei territori richiamati dal comma 98, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa.
Può trattarsi, in particolare, di:
a) un autonomo ramo di azienda;
b) una autonoma diramazione territoriale dell'azienda, ovvero di una mera linea
di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca
di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante
del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero
nel medesimo perimetro aziendale.
Per individuare la "struttura produttiva", pertanto, occorre valutare se le "unità
locali", oppure le "diramazioni territoriali", le "linee di produzione" o i "reparti" che
insistono sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno "parte integrante"
del medesimo processo produttivo.
Ciò posto, alla luce dei chiarimenti sopra riportati e sulla base delle precedenti
considerazioni, si ritiene che, le "Strutture Operative", identificate con le centrali PoP
localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura in cui svolgono solo alcune
delle funzioni che fanno parte integrante dell'intero processo di trasmissione e
ricezione dei dati che contraddistingue l'operatività dei sistemi di telecomunicazioni,
non siano, in sostanza qualificabili come "strutture produttive" autonome,
nell'accezione sopra descritta ed elaborata ai fini dell'ammissibilità al beneficio.
Peraltro, come precisato in nota nella documentazione integrativa, il termine
PoP, acronimo di "Point of Presence", nel settore delle telecomunicazioni, individua
un "sito tecnico", in cui è alloggiato un set di componenti hardware e software che
"rappresenta un nodo di accesso alla rete, fornito da un Internet Service Provider, in
grado di instradare il traffico agli utenti finali connessi ad esso". Dalla stessa
definizione risulta evidente come i predetti "siti tecnici", nella loro funzione di "nodi di
accesso alla rete" - in cui si svolge, in sostanza, solo una parte, per quanto importante,
del processo di fornitura dei servizi di telecomunicazione - non rappresentino, in base
ai chiarimenti di prassi, una "autonoma diramazione territoriale" dell'azienda, dotata di
autonomia decisionale e organizzativa, ma siano parte integrante del medesimo
"processo produttivo" espletato dai sistemi centralizzati di ... e ....
Infatti, come chiarito nel sopra citato documento di prassi, per "struttura
produttiva" deve intendersi ogni singola "unità locale" o "autonomo ramo d'azienda"
dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, oppure una "
autonoma diramazione territoriale" dell'azienda, ovvero una mera linea di
produzione, che sia dotata di "autonomia organizzativa" e costituisca di per sé un
"centro autonomo di imputazione di costi" e "non rappresenti parte integrante del
processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale". In
sostanza, per individuare la "struttura produttiva", è importante valutare se le eventuali
diramazioni territoriali siano o meno "parte integrante" del medesimo "processo
produttivo".
Ciò posto, considerato che le "Strutture Operative" di ALFA localizzate nelle
regioni del Mezzogiorno svolgono, sotto il profilo tecnico, soltanto due delle quattro
funzioni principali che caratterizzano l'operatività dei sistemi di telecomunicazioni, e
tenuto conto che gli investimenti finalizzati all'ampliamento delle locali infrastrutture
sono definiti nell'interpello stesso come "indispensabili per il collegamento delle locali
centrali ... all'intera infrastruttura", si ritiene che le stesse "Strutture Operative"
facciano parte integrante del medesimo "processo produttivo" - finalizzato alla
fornitura dei sevizi di telecomunicazione - svolto dalle sedi centrali di ... e ..., e che, di
conseguenza, non siano qualificabili, ai fini dell'accesso all'agevolazione, come
"strutture produttive" autonome, secondo la nozione sopra illustrata.
Alle medesime conclusioni è possibile giungere anche attraverso i principi
espressi nella risoluzione n. 118/E del 22 dicembre 2016, peraltro richiamata anche
dalla società istante nell'istanza di interpello.
Con riguardo al caso d'investimento in "Totem digitali", collocati in comodato al
di fuori della sede aziendale, presso esercizi commerciali ubicati anche al di fuori delle
zone individuate dalla disciplina agevolativa di cui al citato articolo 1, commi da 98 a
108 della legge n. 208 del 2015, nella risoluzione è stato chiarito che considerato lo
"stretto vincolo di connessione funzionale" tra Totem digitali ed elaboratori posti in
sede, l'investimento in Totem digitali contribuisce alla crescita della struttura
produttiva situata nel territorio agevolato indipendentemente dal luogo in cui gli
apparecchi terminali sono installati.
I Totem digitali, infatti, possono essere considerati come mere diramazioni della
struttura produttiva aziendale, a cui sono strettamente correlati, a prescindere dalla
presenza fisica degli stessi in azienda.
Nel caso trattato nella predetta risoluzione, l'Istante aveva la sede presso un
territorio agevolato e sussisteva una stretta connessione funzionale tra i Totem digitali
forniti in comodato e gli elaboratori posti presso la sede sociale.
Nel caso di specie, va evidenziato che, nel complesso, le "Strutture operative ..."
(i.e. "Struttura Operativa Servizi rete FWA Mezzogiorno" e "Strutture Operative
Servizi Rete Fissa Mezzogiorno") localizzate nelle aree assistite, presentano uno
"stretto vincolo di connessione funzionale" con le due "strutture produttive" centrali di
ALFA con sede in ... e ..., del tutto analogo a quello individuato, nel citato documento
di prassi, tra il Totem digitale e gli elaboratori posti nella struttura produttiva situata
nel territorio agevolato.
Pertanto, considerato che "il sistema centrale" (costituito dalle sedi sociali di ... e
di ...) che consente il funzionamento delle medesime "Strutture Operative Alfa" è
posto in un'area che non ricade nei territori agevolati, non è possibile ritenere che gli
investimenti posti in essere dalla società istante "per ampliare la propria rete ed
incrementare la velocità di connessione dei servizi resi ai propri clienti nelle aree del
Mezzogiorno" siano ammissibili all'agevolazione.
In conclusione, alla luce delle predette considerazioni, si ritiene di non poter
condividere la soluzione proposta dalla società istante poiché, nel caso di specie,
manca una delle condizioni necessarie richieste dalla norma per ritenere l'investimento
"ammissibile" all'agevolazione, vale a dire la sussistenza di "Strutture produttive"
impiantate o da impiantare nei territori delle regioni "assistite".
Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Agenzia delle entrate risposta 145/2023 (citazione del contribuente)
Quanto alla nozione di ''stabilimento'', la società ritiene che la definizione di ''stabilimento'' possa essere mutuata da contesti normativi che fanno riferimento al diritto del lavoro, come ad esempio, l'art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 81del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale definisce ''unità produttiva'' lo «stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale». Tale disposizione, individuando il luogo ove un'impresa svolge la propria attività, non propone alcuna differenza tra la ''produzione di beni'' e ''l'erogazione di servizi''
Giurisprudenza comunitaria, causa C270/05
Agenzia delle entrate risposta 145/2023 (citazione del contribuente)
In senso conforme, anche la giurisprudenza comunitaria la quale, nella causa C270/05 (Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15 febbraio 2007, in materia di licenziamenti collettivi) ha stabilito che costituisce uno ''stabilimento'' «un'impresa, un'entità distinta, che presenta caratteristiche di permanenza e stabilità, che è destinata ad effettuare una o più operazioni determinate e che dispone di un insieme di lavoratori nonché di strumenti tecnici e di una determinata struttura organizzativa che permette il compimento di tali operazioni».
FONDO TRANSIZIONE DIGITALE (FAQ)
«per unità produttiva si intende la struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati tra loro. Qualora una società svolgesse la propria attività su due o più diversi stabilimenti funzionalmente e fortemente interconnessi, ognuno dei quali singolarmente privo di piena autonomia gestionale e organizzativa, è possibile considerare tali stabilimenti come un’unica unità produttiva»
Faq del Gse pubblicate a settembre 2024
Cosa si intende per struttura produttiva?
Nell'ambito del Piano Transizione 5.0, per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.