Sì al tax credit investimenti 4.0:
con il requisito di territorialità
Una volta dimostrata la presenza di elementi concreti a sostegno della prova di sussistenza della condizione imprescindibile, via libera al riconoscimento del credito d’imposta

La nave, iscritta nei registri nazionali, batte bandiera italiana; è nella contabilità della società armatrice nazionale, che coordina, dalla propria sede, le attività dell’imbarcazione, essenziali per il suo processo produttivo; la nave non opera presso strutture produttive all’estero, ma presso siti di posa nazionali. Il requisito territoriale è soddisfatto, ok al tax credit investimenti 4.0 (risposta 128/2025)
Focus sul tax credit investimenti 4.0. Con la risposta n. 128/2025 l’Agenzia constata che la bandiera italiana, la contabilità, l’organizzazione e la gestione, la funzione produttiva e l’ubicazione operativa sono tutti elementi che conducono ad appurare la sussistenza del requisito territoriale per gli investimenti in beni strumentali nuovi installati sulla nave. Nel caso di specie, la nave, iscritta nei registri nazionali, batte bandiera italiana; è nella contabilità della società armatrice nazionale, che coordina, dalla propria sede, le attività dell’imbarcazione, essenziali per il suo processo produttivo; la nave non opera presso strutture produttive all’estero, ma presso siti di posa nazionali. Essendo il requisito territoriale soddisfatto, viene confermata l’ammissibilità al credito d’imposta investimenti 4.0. È quanto ribadisce l’Agenzia con la risposta 128 del 13 maggio 2025, resa a una compagine che ha chiesto supporto per verificare la presenza di questo requisito, lasciapassare per il tax credit previsto, in relazione a beni agevolabili collocati sulla propria nave, che opera sia in acque internazionali che territoriali.
Riepilogate le condizioni dettate dalle norme di riferimento (articolo 1, comma 185, legge n. 160/2019 e articolo 1, comma 1051, legge n. 178/2020), in base alle quali, tra l’altro, l’agevolazione è riconosciuta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza alcuna distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione o regime fiscale l’Amministrazione ricorda alcuni suoi documenti di prassi, secondo i quali l’ubicazione nel territorio dello Stato dei beni agevolabili deve essere dimostrata con elementi concreti. L’iscrizione della nave nei registri nazionali e la sua contabilizzazione nel bilancio della società residente sono indizi favorevoli, ma devono essere accompagnati da ulteriori elementi.
La società richiedente li ha dimostrati, in quanto coordina, dalla propria sede sul territorio italiano, le attività dell’imbarcazione, essenziali per il suo processo produttivo. La nave, inoltre, non opera presso strutture produttive all’estero, ma solo presso siti di posa nazionali.
RISPOSTA 128/2025 - MAGGIO 2025
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge per la fruizione del credito d'imposta per beni strumentali tecnologicamente avanzati di seguito descritto, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Sempre preliminarmente si rappresenta che non è oggetto della presente risposta la valutazione dei requisiti richiesti dall'articolo 1, commi 1052 1058 bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come richiamato dall'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la fruizione dell'agevolazione in esame, che, di conseguenza, si assumono acriticamente ai fini del parere di seguito riportato (cfr. circolare n. 31/E del 2020). L'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
La menzionata disciplina, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dall'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell'ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal ''Piano nazionale Impresa 4.0''.
L'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione è individuato dai commi 1051 e 1061 della legge di bilancio 2021.
Ai sensi del comma 1051, il credito di imposta in esame è attribuito «a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato».
Sotto il profilo soggettivo, dunque, il credito di imposta è riservato alle imprese residenti nel territorio dello Stato incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, effettuano investimenti alle condizioni stabilite dai commi 1054, 1055, 1056, 1057 e 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Ciò premesso, Alfa S.r.l. chiede un parere in relazione alla sussistenza del requisito territoriale previsto dall'art. 1 comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di beni agevolabili collocati presso la nave di proprietà della stessa.
Secondo quanto risulta dalla risposta alla richiesta di documentazione integrativa (n. prot. ....), la suddetta nave svolge principalmente la propria attività in acque internazionali e in acque territoriali italiane.
Stanti le considerazioni sinora esposte, in merito alla fruibilità del credito d'imposta succitato, si osserva che, come rilevato anche dalla Società, con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 18 del decretolegge n. 91 del 2014, la scrivente ha già avuto modo di chiarire se il requisito territoriale posto dal comma 1 del citato articolo (cioè la circostanza che i beni agevolati fossero ''destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato'') fosse soddisfatto nel caso di beni destinati ad essere collocati presso navi di bandiera italiane, cioè iscritte nei registri o matricole dello Stato italiano.
Al riguardo, si è ritenuto che, ai fini dell'integrazione del predetto requisito territoriale, l'iscrizione della nave nei registri nazionali, così come l'iscrizione nel bilancio della società residente, pur qualificandosi come circostanze idonee a dimostrare un certo grado di collegamento con il territorio nazionale, devono essere accompagnate da ulteriori elementi di fatto che dimostrino, in modo univoco, l'esistenza del requisito relativo all'ubicazione nel territorio dello Stato.
Tale conclusione appare in linea con numerosi interventi di prassi relativi a norme di portata analoga a quella in commento, adottate dal legislatore successivamente alla legge n. 64 del 1986.
In merito, in particolare, al credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, con risoluzione del 20 marzo 2002, n. 92/E, l'Agenzia delle Entrate ha affermato, in relazione al caso di investimenti in navi utilizzate per l'esercizio della pesca, che ''atteso che le navi non sono suscettibili, per loro natura di beni mobili, di costituire autonomamente una struttura produttiva radicata sul territorio, l'investimento può essere agevolato solo se nei territori indicati nel comma 1 dell'articolo 8 esiste una struttura produttiva dell'impresa, della quale le navi costituiscono parte integrante''.
Con successiva risoluzione n. 16/E del 15 febbraio 2005, anch'essa riferita all'applicabilità alle navi dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, è stato altresì chiarito che è ''necessario, in sostanza, che sulla terraferma, nei territori ammessi all'agevolazione in questione, esista un'organizzazione di impresa della quale le navi
costituiscono parte integrante''.
Considerato, pertanto, che in base alle seguenti circostanze di fatto descritte nell'istanza e nella risposta alla richiesta di documentazione integrativa la cui valutazione esula dall'analisi in sede di interpello e su cui resta impregiudicato il potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria:
la nave di proprietà di Alfa S.r.l., battente bandiera italiana, è iscritta nei registri nazionali;
dal punto di vista contabile, la nave è iscritta nel bilancio della Società; dal punto di vista organizzativo e gestionale, le attività della nave sono pianificate, coordinate e supervisionate dal team della struttura aziendale italiana. Nel dettaglio, la Società ha chiarito che la nave e, di conseguenza, i beni agevolabili sulla stessa, appartengono al sistema produttivo italiano, in quanto direttamente organizzati e gestiti dalla struttura aziendale italiana e svolgenti una funzione ''core'' nell'ambito del processo produttivo di Alfa S.r.l.;
dal punto di vista economico, la nave svolge una fase essenziale del processo produttivo della Società;
la nave e, di conseguenza, i beni collocati sulla stessa sono utilizzati nell'attività ordinariamente svolta da Alfa S.r.l.;
la nave non opera presso strutture produttive situate all'estero, ma esclusivamente presso siti di posa,
si ritiene che, con riferimento agli investimenti ''Industria 4.0'' effettuati sulla nave di proprietà di Alfa S.r.l., in presenza di tutti i requisiti previsti dalla Legge, possa ritenersi soddisfatto il requisito territoriale richiesto dall'art. 1 comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il presente parere viene reso sulla base delle informazioni rappresentate dalla Società, assunte acriticamente così come illustrate nell'istanza trasmessa, nel presupposto della loro veridicità e correttezza, e non si estende a questioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto di specifica richiesta.