4684 - Industria 4.0, beni collocati su una nave (AE risposta 128/2025, maggio 2025))

 www.fiscooggi.it - 13/5/2025

Sì al tax credit investimenti 4.0:
con il requisito di territorialità

Una volta dimostrata la presenza di elementi concreti a sostegno della prova di sussistenza della condizione imprescindibile, via libera al riconoscimento del credito d’imposta

immagine generica illustrativa

La nave, iscritta nei registri nazionali, batte bandiera italiana; è nella contabilità della società armatrice nazionale, che coordina, dalla propria sede, le attività dell’imbarcazione, essenziali per il suo processo produttivo; la nave non opera presso strutture produttive all’estero, ma presso siti di posa nazionali. Il requisito territoriale è soddisfatto, ok al tax credit investimenti 4.0 (risposta 128/2025)

Focus sul tax credit investimenti 4.0. Con la risposta n. 128/2025 l’Agenzia constata che la bandiera italiana, la contabilità, l’organizzazione e la gestione, la funzione produttiva e l’ubicazione operativa sono tutti elementi che conducono ad appurare la sussistenza del requisito territoriale per gli investimenti in beni strumentali nuovi installati sulla nave. Nel caso di specie, la nave, iscritta nei registri nazionali, batte bandiera italiana; è nella contabilità della società armatrice nazionale, che coordina, dalla propria sede, le attività dell’imbarcazione, essenziali per il suo processo produttivo; la nave non opera presso strutture produttive all’estero, ma presso siti di posa nazionali. Essendo il requisito territoriale soddisfatto, viene confermata l’ammissibilità al credito d’imposta investimenti 4.0. È quanto ribadisce l’Agenzia con la risposta 128 del 13 maggio 2025, resa a una compagine che ha chiesto supporto per verificare la presenza di questo requisito, lasciapassare per il tax credit previsto, in relazione a beni agevolabili collocati sulla propria nave, che opera sia in acque internazionali che territoriali.

Riepilogate le condizioni dettate dalle norme di riferimento (articolo 1, comma 185, legge n. 160/2019 e articolo 1, comma 1051, legge n. 178/2020), in base alle quali, tra l’altro, l’agevolazione è riconosciuta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza alcuna distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione o regime fiscale l’Amministrazione ricorda alcuni suoi documenti di prassi, secondo i quali l’ubicazione nel territorio dello Stato dei beni agevolabili deve essere dimostrata con elementi concreti. L’iscrizione della nave nei registri nazionali e la sua contabilizzazione nel bilancio della società residente sono indizi favorevoli, ma devono essere accompagnati da ulteriori elementi.

La società richiedente li ha dimostrati, in quanto coordina, dalla propria sede sul territorio italiano, le attività dell’imbarcazione, essenziali per il suo processo produttivo. La nave, inoltre, non opera presso strutture produttive all’estero, ma solo presso siti di posa nazionali.


RISPOSTA  128/2025 - MAGGIO 2025

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone  un giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge per la  fruizione del credito d'imposta per beni strumentali tecnologicamente avanzati di seguito  descritto, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria. 

Sempre preliminarmente si rappresenta che non è oggetto della presente risposta  la valutazione dei requisiti richiesti dall'articolo 1, commi 1052 ­ 1058 bis della legge 30  dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come richiamato dall'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per  la fruizione dell'agevolazione in esame, che, di conseguenza, si assumono acriticamente  ai fini del parere di seguito riportato (cfr. circolare n. 31/E del 2020). L'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge  di bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti  in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate  nel territorio dello Stato. 

La menzionata disciplina, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato  dall'articolo  1, commi  da  184 a  197,  della legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (legge  di  bilancio  2020),  nell'ambito  della  ridefinizione  della  disciplina  degli  incentivi  fiscali  previsti dal ''Piano nazionale Impresa 4.0''. 

L'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione è individuato dai commi  1051 e 1061 della legge di bilancio 2021. 

Ai  sensi  del  comma  1051, il  credito  di imposta in  esame  è  attribuito  «a tutte  le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato». 

Sotto il profilo soggettivo, dunque, il credito di imposta è riservato alle imprese  residenti nel territorio dello Stato ­ incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti  ­  che,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica,  dal  settore  economico  in  cui operano, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, effettuano  investimenti  alle  condizioni  stabilite  dai  commi  1054,  1055,  1056,  1057  e  1058,  in  relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. 

Ciò premesso, Alfa S.r.l. chiede un parere in relazione alla sussistenza del requisito territoriale previsto dall'art. 1 comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n.  178 e dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di beni  agevolabili collocati presso la nave di proprietà della stessa. 

Secondo quanto risulta dalla risposta alla richiesta di documentazione integrativa  (n.  prot.  ....),  la  suddetta  nave  svolge  principalmente  la  propria  attività  in  acque  internazionali e in acque territoriali italiane. 

Stanti  le  considerazioni  sinora  esposte,  in  merito  alla  fruibilità  del  credito  d'imposta succitato, si osserva che, come rilevato anche dalla Società, con riferimento  al  credito  d'imposta  per  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi  di  cui  all'articolo  18  del  decreto­legge  n.  91  del  2014,  la  scrivente  ha  già  avuto  modo  di  chiarire  se  il  requisito territoriale  posto  dal  comma  1  del  citato  articolo  (cioè la  circostanza  che i  beni agevolati fossero ''destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato'')  fosse soddisfatto nel caso di beni destinati ad essere collocati presso navi di bandiera  italiane, cioè iscritte nei registri o matricole dello Stato italiano. 

Al  riguardo,  si  è  ritenuto  che,  ai  fini  dell'integrazione  del  predetto  requisito  territoriale,  l'iscrizione  della  nave  nei  registri  nazionali,  così  come  l'iscrizione  nel  bilancio della società residente, pur qualificandosi come circostanze idonee a dimostrare  un certo grado di collegamento con il territorio nazionale, devono essere accompagnate  da ulteriori elementi di fatto che dimostrino, in modo univoco, l'esistenza del requisito  relativo all'ubicazione nel territorio dello Stato.

Tale conclusione appare in linea con numerosi interventi di prassi relativi a norme di portata analoga a quella in commento, adottate dal legislatore successivamente alla  legge n. 64 del 1986. 

In  merito,  in  particolare,  al  credito  d'imposta  per  investimenti  nelle  aree  svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, con risoluzione del 20 marzo  2002, n. 92/E, l'Agenzia delle Entrate ha affermato, in relazione al caso di investimenti in navi utilizzate per l'esercizio della pesca, che ''atteso che le navi non sono suscettibili,  per loro natura di beni mobili, di costituire autonomamente una struttura produttiva radicata sul territorio, l'investimento può essere agevolato solo se nei territori indicati nel comma 1 dell'articolo 8 esiste una struttura produttiva dell'impresa, della quale le navi costituiscono parte integrante''

Con  successiva  risoluzione  n.  16/E  del  15  febbraio  2005,  anch'essa  riferita  all'applicabilità  alle  navi  dell'articolo  8  della  legge  n.  388  del  2000,  è  stato  altresì  chiarito  che  è  ''necessario,  in  sostanza,  che  sulla  terraferma,  nei  territori  ammessi  all'agevolazione in questione, esista un'organizzazione di impresa della quale le navi 

costituiscono parte integrante''. 

Considerato,  pertanto,  che  in  base  alle  seguenti  circostanze  di  fatto  descritte  nell'istanza  e  nella  risposta  alla  richiesta  di  documentazione  integrativa  ­  la  cui  valutazione esula dall'analisi in sede di interpello e su cui resta impregiudicato il potere  di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria: 

­ la nave di proprietà di Alfa S.r.l., battente bandiera italiana, è iscritta nei registri nazionali; 

­        dal punto di vista contabile, la nave è iscritta nel bilancio della Società;  dal punto di vista organizzativo e gestionale, le attività della nave sono pianificate, coordinate e supervisionate dal team della struttura aziendale italiana. Nel  dettaglio, la Società ha chiarito che la nave e, di conseguenza, i beni agevolabili sulla  stessa, appartengono al sistema produttivo italiano, in quanto direttamente organizzati e gestiti dalla struttura aziendale italiana e svolgenti una funzione ''core'' nell'ambito del  processo produttivo di Alfa S.r.l.; 

dal punto di vista economico, la nave svolge una fase essenziale del processo  produttivo della Società; 

­               la  nave  e,  di  conseguenza, i  beni  collocati  sulla  stessa  sono  utilizzati  nell'attività ordinariamente svolta da Alfa S.r.l.; 

­                la  nave  non  opera  presso  strutture  produttive  situate  all'estero,  ma  esclusivamente presso siti di posa, 

si ritiene che, con riferimento agli investimenti ''Industria 4.0'' effettuati sulla nave di proprietà di Alfa S.r.l., in presenza di tutti i requisiti previsti dalla Legge, possa ritenersi soddisfatto il requisito territoriale richiesto dall'art. 1 comma 1051 della legge  30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019,  n. 160. 

Il  presente  parere  viene  reso  sulla  base  delle  informazioni  rappresentate  dalla  Società,  assunte  acriticamente  così  come  illustrate  nell'istanza  trasmessa,  nel  presupposto della loro veridicità e correttezza, e non si estende a questioni diverse da  quelle che hanno costituito oggetto di specifica richiesta.