Lo STATUTO dei diritti DEL CONTRIBUENTE

NORMATIVA

www.altex.com - Il testo dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.


APPROFONDIMENTI

No alle sanzioni in caso di incertezza normativa

Diritto del contribuente in materia di conoscenza degli atti

Controlli fiscali automatizzati niente invio del risultato negativo

Nuovo Statuto del contribuente, la prassi dell'amministrazione (www.fiscooggi.it - 17/5/2024)


RASSEGNA STAMPA

Ordine dei dottori commercialisti di Milano - I Quaderni della scuola di alta formazione numero 2/2007


LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art.6 - Diritti del contribuente in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione

Art.10 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Art.12 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali


ARTICOLO 6

Art.6 comma 4

Generale principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente.

4. Al contribuente non possono,  in  ogni  caso,  essere  richiesti
documenti  ed  informazioni  gia'  in  possesso  dell'amministrazione
finanziaria  o  di  altre  amministrazioni  pubbliche  indicate   dal
contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai  sensi
dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita'
del soggetto interessato dalla azione amministrativa. 

NEWS
4633 - Credito d'imposta R&S 2006: la mancata indicazione nel quadro RU non comporta la decadenza (Il Sole 24 ore - 8/5/2023)

Art.6 comma 5-bis dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione

L'articolo è stato introdotto della legge 4 agosto 2022, n.122

LEGGE 4 agosto 2022, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 21  giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti  in  materia  di  semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00127)
(GU n.193 del 19-8-2022)

 Nel capo I  del  titolo  I,  dopo  l'articolo  6  sono  aggiunti  i seguenti:
    «Art.  6‐bis   (Comunicazione   di   conclusione   di   attivita' istruttoria al contribuente). ‐ 1. Dopo il comma  5  dell'articolo  6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' aggiunto il seguente:       

"5‐bis. In  caso  di  esercizio  di  attivita'  istruttorie  di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso  sia stato   informato,   l'amministrazione   finanziaria   comunica    al contribuente, in forma semplificata, entro  il  termine  di  sessanta giorni  dalla  conclusione  della  procedura  di  controllo,  l'esito negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con  proprio provvedimento, individua le modalita' semplificate di  comunicazione, anche mediante  l'utilizzo  di  messaggistica  di  testo  indirizzata all'utenza  telefonica   mobile   del   destinatario,   della   posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. Con  il medesimo provvedimento sono definite le modalita'  con  le  quali  il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i  propri  dati al  fine  di  consentire   la   suddetta   comunicazione   in   forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo  non  pregiudica  l'esercizio  successivo  dei  poteri   di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai  sensi  delle  vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente  comma  non  si  applicano alle liquidazioni  di  cui  agli  articoli  36‐bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  54‐bis  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".   

Rassegna stampa

DL Semplificazioni: l'esito negativo dei controlli fiscali comunicato via sms (Fiscoetasse - 24.8.2022)


Art. 10.  (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) 
 
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 

NO ALLE SANZIONI IN CASO DI INCERTEZZA NORMATIVA O IN PRESENZA DI  ERRORI FORMALI

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria . Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

......

Le commissioni tributarie possono disapplicare le sanzioni non penali, previste dalle leggi tributarie, quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione            delle disposizioni alle quali si  riferisce (Il Sole 24 Ore - 25/7/2022).

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 1993, n. 9

Decreto legislativo|| n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [Codice processo tributario]

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Del giudice tributario e dei suoi ausiliari

Articolo 8

Errore sulla norma tributaria

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

......

A sua volta, anche il Dlgs 472/1997, mutuando dal Codice penale il cosiddetto principio della personalità, prevede all’articolo 6, comma 2, la non punibilità dell’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive  condizioni di incertezza  sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.  (Il Sole 24 Ore - 25/7/2022

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 8 gennaio 1998, n. 5

Decreto legislativo|| n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 6

Cause di non punibilità

Testo in vigore dal 20 marzo 2001

1. Se la violazione e` conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e` responsabile quando l'errore non e` determinato da colpa.[Le riIevazioni eseguite nel rispetto della continuita` dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche` relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento. (1)

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa e` determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non e` stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. (3)

4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

5 bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. (2)

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(1) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall' art. 2, D.Lgs. 05.06.1998, n. 203 (G.U. 01.07.1998, n. 151).

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7 D.lgs 26.01.2001, n. 32 (G.U. 05.03.2001, n. 53).

(3) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con la ordinanza indicata in epigrafe. (C.Cost. 03.12.2020, n. 261 ordinanza)


Articolo 12

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

In vigore dal 24/01/2012

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 Articolo 92

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilita' semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita' non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

PVC e SUCCESSIVO CONTRADDITORO

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. (1)(2)

Rassegna stampa relativa al punto 7 -  (Il sole 24 Ore  10/5/2023)

È valido l’avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente al Pvc, formulate ex articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000): ciò in quanto l’amministrazione finanziaria ha solo l’obbligo di valutare le osservazioni, ma non anche di esplicitare tale valutazione nell’atto impositivo;


(1) Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di attivita' ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

(2) In base all?ordinanza della Corte Costituzionale n. 8 del 31 gennaio 2020 è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell?art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest?ultimo in relazione all?art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e all?art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Rassegna stampa

Fiscooggi 22.3.2023 - Contraddittorio preventivo, opportuna l'estensione a livello generalizzato

 


CONTROLLI FISCALI AUTOMATIZZATI: NIENTE INVIO DEL RISULTATO NEGATIVO 

ITALIA OGGI 10.9.2002

Comunicazione dell'esito negativo del controllo fiscale: una norma dimezzata.

La mancata applicazione della nuova disposizione normativa introdotta nello Statuto del contribuenti ai controlli fiscali automatizzati riduce l'efficacia della stessa ad una minima parte dei controlli fiscali effettuati annualmente.


RASSEGNA STAMPA

NO ALLE SANZIONI IN CASO DI INCERTEZZA NORMATIVA O IN PRESENZA DI  ERRORI FORMALI

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria . Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

ItaliaOggi  10/1/2022

Sentenza della cassazione 40695 del 20 dicembre 2021.

Le sanzioni sono comunque dovute se sulla questione si sono già espressi la Cassazione, il ministero dell'economia e delle finanze, con circolare anche se ci sono dei contrasti tra i giudici di merito.


NUOVO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, LA PRASSI DELL'AMMINISTRAZIONE (www.fiscooggi.it - 17/5/2024) 

Nuovo Statuto del contribuente,
la prassi dell’Amministrazione

La riforma disciplina organicamente, per la prima volta, i documenti emanati dall’Agenzia, limitando il ricorso all’istituto dell’interpello e introducendo la consultazione semplificata

Il decreto attuativo della “Delega al Governo per la revisione del sistema tributario” ha inserito nello Statuto del contribuente l’articolo 10-sexies (“Documenti di prassi”), con il quale vengono, per la prima volta, disciplinati gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per supportare il contribuente nella conoscenza delle norme tributarie. 

Con la legge n. 111/2023, è stata disposta la revisione del sistema tributario e, tra l’altro, dei principi della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Il decreto legislativo n. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, in attuazione dell’articolo 4 della delega - con il quale sono fissati i principi e i criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente - oltre a circoscrivere il perimetro dell’azione amministrativa (vedi articolo “Nuovo Statuto del contribuente, i limiti dell’azione amministrativa”), ha introdotto nel testo dello Statuto una serie di disposizioni che aggiornano la disciplina dell’interpello e degli istituti connessi.

L’articolo 1, comma 1, lettera m), del richiamato decreto ha inserito nello Statuto, infatti, l’articolo 10-sexies, rubricato “Documenti di prassi”, con il quale viene, per la prima volta, disciplinata la materia degli strumenti documentali attraverso i quali l’Amministrazione finanziaria supporta il contribuente nella conoscenza delle norme tributarie.

La lettera del nuovo articolo 10-sexies stabilisce che l'Amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni tributarie mediante:

a) circolari interpretative e applicative

b) consulenza giuridica

c) interpello

d) consultazione semplificata.

Attraverso gli strumenti di prassi a sua disposizione, l’Amministrazione svolge un’importante attività interpretativa, manifestando ai contribuenti la propria posizione in ordine al significato da attribuire alle disposizioni tributarie e alla qualificazione fiscale delle fattispecie concrete. In questo modo, l’Amministrazione supporta il contribuente sia nell’interpretazione che nell’applicazione delle norme tributarie. Nei successivi articoli sono approfondite natura e caratteristiche di tali strumenti.

Circolari e consulenza giuridica
Come stabilito dal nuovo articolo 10-septies, l’Amministrazione pubblica le circolari al fine di fornire:

a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti

b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali

c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità

d) istruzioni operative ai suoi uffici.

Come previsto dal comma 2 dello stesso articolo 10-septies, nei casi di maggiore interesse, nell’ambito del procedimento di elaborazione delle circolari, l’Agenzia può effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione. In altre parole, tutte le circolari, a eccezione di quelle di cui alla lettera d), quando le questioni che ne costituiscono l’oggetto coinvolgono un’ampia platea di contribuenti oppure modificano l’indirizzo interpretativo prima osservato, possono essere emanate previo confronto con interlocutori istituzionali o altri soggetti portatori di interessi collettivi ed essere oggetto, altresì, di pubblica consultazione (come già sperimentato dall’Agenzia, ad esempio, per le recenti circolari in materia di cripto-attività o flat-tax incrementale).

Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo, dispone che il ministro dell’Economia e delle Finanze oppure, quando nominato, il suo vice ministro delegato, adotta su proposta dell’Amministrazione finanziaria gli atti di indirizzo interpretativo e applicativo ai quali devono attenersi le circolari di cui al citato comma 1, lettere a), b) e c).

L’articolo 10-octies si sofferma, invece, sulle richieste di consulenza giuridica che, a differenza dalle istanze di interpello, non sono riferibili a uno specifico contribuente, ma a una platea di soggetti più ampia, rappresentati da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati o altre amministrazioni dello Stato. Con tali documenti di prassi, l’Agenzia fornisce chiarimenti interpretativi su casi di rilevanza generale che non riguardano i singoli contribuenti.

Al pari delle risposte a interpello, i pareri resi in sede di consulenza giuridica non sono vincolanti per il contribuente.

La consulenza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributaria né comporta l’interruzione o la sospensione dei termini di prescrizione (comma 2).

Il nuovo interpello
L’istituto dell’interpello costituisce lo strumento concesso al contribuente per conoscere preventivamente il parere dell’Amministrazione finanziaria circa l’interpretazione di norme tributarie controverse, in relazione a casi concreti e personali dei contribuenti medesimi, al fine di evitare di incorrere in comportamenti illeciti e scongiurare l’applicazione di sanzioni.

Anche l’articolo 11 dello Statuto, disciplinante le diverse categorie d’interpello, è stato oggetto di rilevanti modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del Dlgs. n. 219/2023.

Secondo la nuova formulazione, il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria su questioni concernenti:

  • l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (interpello interpretativo)
  • la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie a esse applicabili (interpello qualificatorio)
  • la disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie (interpello antiabuso)
  • la disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (interpello disapplicativo);
  • la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge (interpello probatorio), il quale è riservato solo ai soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo di cui al Dlgs n. 128/2015, nonché a quelli che presentano istanze di interpello sui nuovi investimenti ex articolo 2, Dlgs n. 147/2015
  • la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 24-bis del Tuir (opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia).

Il decreto di riforma ha introdotto una rilevante novità, stabilendo che la presentazione dell’istanza di interpello è, in ogni caso, subordinata al versamento di un contributo. Per la prima volta è stato introdotto l’obbligo per il contribuente di corrispondere una somma per ottenere la risposta all’istanza di interpello, la cui misura e le relative modalità di versamento saranno individuate con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze in funzione in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume d’affari o ricavi, della particolare rilevanza e complessità della questione rappresentata in istanza. Il gettito derivante dal contributo in questione sarà destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali.

Come nella previgente disciplina, il parere dell’Agenzia non è impugnabile ed è vincolante per ogni organo dell'Amministrazione finanziaria, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al soggetto richiedente; la risposta, tuttavia, non vincola il contribuente istante, il quale può decidere di orientarsi in modo diverso dal parere reso. Anche in questo caso, la presentazione dell’istanza non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l’interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Il nuovo articolo 11, al fine di adeguare la normativa sull’interpello ai principi della delega, prevede che il termine di risposta per tutte le tipologie di interpello è ora fissato in 90 giorni. Inoltre, è ora prevista la sospensione dei termini di risposta nel mese di agosto e la proroga dei termini al primo giorno lavorativo successivo, qualora questi scadano di sabato o in un giorno festivo non lavorativo.

La consultazione semplificata
Infine, una menzione particolare merita l’articolo 10-novies, che disciplina il nuovo istituto della consultazione semplificata, finalizzato a ridurre il ricorso agli interpelli. Sono ammessi a fruire dell’istituto in oggetto i soggetti individuati al comma 2 del predetto articolo, ossia:

  • le persone fisiche, anche non residenti
  • le società di persone
  • i soggetti equiparati alle società di persone, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, che applicano il regime di contabilità semplificata.

Tramite la consultazione semplificata i soggetti di cui sopra possono accedere gratuitamente, tramite i servizi telematici forniti dall’Amministrazione finanziaria, anche attraverso intermediari abilitati, a un’apposita banca dati contenente i vari documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle entrate, incluse le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo, al fine di fornire al contribuente che interroga la citata banca dati la soluzione a ogni quesito interpretativo. L’utilizzo della banca dati è, inoltre, condizione d’ammissibilità ai fini della presentazione delle istanze d’interpello. Nel caso in cui la risposta al quesito non sia individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. La risposta resa dalla banca dati produce gli effetti di cui all’articolo 10, comma 2 dello Statuto, esclusivamente nei confronti del contribuente istante, esentandolo pertanto da sanzioni e interessi di mora qualora questo si sia uniformato alle indicazioni fornite dall’Amministrazione.

Si rammenta, infine, come precisato nella relazione illustrativa del decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, che la disciplina di dettaglio del nuovo istituto e le sue concrete modalità di funzionamento restano affidate a futuri interventi normativi.