Le casistiche sanabili |
1) Attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'eccezione rilevante ai fini del credito d'imposta 2) Errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonchè nella determinazione della media storica di riferimento |
Esercizi interessati |
2015,2016,2017,2018 e 2019 Non riguarda quindi l'analogo credito d'imposta del 2012 e 2013 |
Modello | Sarà disponibile entro il 31 maggio 2021 |
Scadenza | La richiesta dovrà essere fatta entro il 30 settembre 2022 |
Sanzioni e interessi | Non verranno applicati |
Modalità di pagamento (anche rateale) |
La prima ed unica rata andrà corrisposta entro il 16 dicembre 2022; in caso di pagamento rateale le scadenze delle successive (comprensive di interessi) saranno il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2021. E' comunque preclusa la possibilità di procedere alla compensazione con altri crediti tributari. Chi si avvale della sanatoria ed è già interessato ad atti istruttori, atti di recupero o provvedimenti impositivi non definitivi dovrà versare in un'unica soluzione, senza poter contare sul pagamento dilazionato. |
Esclusione | Se il credito d'imposta in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate. |
Atti non definiti alla data di pubblicazione del decreto |
Possibilità di restituzione aperta anche alle imprese già raggiunte da atti di recupero o atti impositivi, che non siano ancora definitivi alla data di entrata in vigore del decreto. Coinvolti quindi anche gli atti impugnati in commissione. Non sono definiti gli atti che non sono stati ancora emessi o non siano stati ancora definiti sia perchè non sono trascorsi i termini per il ricorso, sia perchè sono stati prontamente impugnati. |
Reato penale | Con la regolarizzazione sarà esclusa la punibilità per il reato di indebita compensazione (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000) |
Decadenza dalla regolarizzazione | Si potrà decadere dalla regolarizzazione e le somme già versate verranno considerate come acconto, se dopo la comunicazione gli uffici accerteranno condotte fraudolente. |
LA NORMATIVA
DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157) (GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021
Art. 5
Disposizioni urgenti in materia fiscale
….
7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito
utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle
condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 7 e'
riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo
comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese,
attivita' in tutto o in parte non qualificabili come attivita' di
ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del
credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti
che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a
quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata
dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La
procedura di riversamento spontaneo puo' essere utilizzata anche dai
soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o
nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei
principi di pertinenza e congruita' nonche' nella determinazione
della media storica di riferimento. L'accesso alla procedura e' in
ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in
compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di
fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false
rappresentazioni della realta' basate sull'utilizzo di documenti
falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonche'
nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il
sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti
di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate si
considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel
caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo
31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del
presente articolo, accertino condotte fraudolente.
9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di
riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono
inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30
settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di
maturazione del credito d'imposta per cui e' presentata la richiesta,
gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli
altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle
spese ammissibili. Il contenuto e le modalita' di trasmissione del
modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della
procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.
10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato
nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere
riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento puo' essere
effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da
corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16
dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale
sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi
calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti e'
effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con
l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi.
In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle
rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento
della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti,
nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli
stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto
perfezionamento della procedura di riversamento e' esclusa la
punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non puo' essere
utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in
compensazione sia gia' stato accertato con un atto di recupero
crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel
caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia gia' stato
constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di
recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero
importo del credito oggetto di recupero, accertamento o
constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza
possibilita' di applicare la rateazione di cui al comma 10.
Sanatoria per il bonus R&S (FiscoOggi 25.10.2021)
Per l'ufficialità occorre aspettare la pubblicazione del Decreto Fiscale in Gazzetta Ufficiale.
RICERCA E SVILUPPO, SANATORIA ANCHE CON L'ATTO DI RECUPERO (Il Sole 24 Ore 15/10/2021)
IL SOLE 24 ORE 16/10/2021
Ricerca e sviluppo, sanatoria anche con l'atto di recupero
Sul caos ricerca e sviluppo il Governo decide di azzerare tutto.
IL SOLE 24 ORE 16/10/2021
Dalle innovazioni di processo alle ricette, tutti i limiti ex post
Molti sono i casi in cui sono state introdotte restrizioni dopo anni dalle legge.
Occorrerà chiarie quali indebiti risultano effettivamente sanabili.
Come accedere alla nuova sanatoria (EcNews - 26.10.2021)
Riversamento credito d'imposta ricerca e sviluppo (EcNews 3.11.2021)