30/06/2024 - RIVERSAMENTO credito d'imposta R&S

 

NEWS

4595 - Riversamento Credito d'imposta R&S prorogato al 30 giugno 2024 (Il Sole 24 Ore - 16/10/2023)

INDICE

Sintesi

Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146

Legge 17 novembre 2022 n.175 (proroga al 31/10/2023)

Legge 29 dicembre 2022 n.197

Decreto Legge 145 del 18 ottobre 2023 (proroga al 30 giugno 2023)

Rassegna stampa


SINTESI

 

Le casistiche sanabili

1) Attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'eccezione rilevante ai fini del credito d'imposta

2) Errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonchè nella determinazione della media storica di riferimento

Esercizi interessati

2015,2016,2017,2018 e 2019

Non riguarda quindi l'analogo credito d'imposta del 2012 e 2013

Modello Sarà disponibile entro il 31 maggio 2021
Scadenza La richiesta dovrà essere fatta entro il 30 settembre 2022
Sanzioni e interessi Non verranno applicati
Modalità di pagamento (anche rateale)

La prima ed unica rata andrà corrisposta entro il 16 dicembre 2022; in caso di pagamento rateale le scadenze delle successive (comprensive di interessi) saranno il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2021.

E' comunque preclusa la possibilità di procedere alla compensazione con altri crediti tributari.

Chi si avvale della sanatoria ed è già interessato ad atti istruttori, atti di recupero o provvedimenti impositivi non definitivi dovrà versare in un'unica soluzione, senza poter contare sul pagamento dilazionato.

Esclusione Se il credito d'imposta in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate.

Atti non definiti alla data  di pubblicazione del decreto

Possibilità di restituzione aperta anche alle imprese già raggiunte da atti di recupero o atti impositivi, che non siano ancora definitivi alla data di entrata in vigore del decreto.

Coinvolti quindi anche gli atti impugnati in commissione.

Non sono definiti gli atti che non sono stati ancora emessi o non siano stati ancora definiti sia perchè non sono trascorsi i termini per il ricorso, sia perchè sono stati prontamente impugnati.

Reato penale Con la regolarizzazione sarà esclusa la punibilità per il reato di indebita compensazione (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000)
Decadenza dalla regolarizzazione Si potrà decadere dalla regolarizzazione e le somme già versate verranno considerate come acconto, se dopo la comunicazione gli uffici accerteranno condotte fraudolente.

 


LA NORMATIVA

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157) (GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021

 

Art. 5

Disposizioni urgenti in materia fiscale

….

7. I soggetti che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto hanno utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta  per

investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3

del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  maturato  a

decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31

dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre

2019, possono effettuare il  riversamento  dell'importo  del  credito

utilizzato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e   interessi,   alle

condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

8. La procedura di riversamento spontaneo di  cui  al  comma  7  e'

riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al  medesimo

comma 7 abbiano  realmente  svolto,  sostenendo  le  relative  spese,

attivita' in tutto o in parte non  qualificabili  come  attivita'  di

ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai  fini  del

credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche  i  soggetti

che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello  in  corso

al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis  dell'articolo  3

del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non  conforme  a

quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione  autentica  recata

dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  La

procedura di riversamento spontaneo puo' essere utilizzata anche  dai

soggetti  che  abbiano  commesso  errori  nella   quantificazione   o

nell'individuazione  delle  spese  ammissibili  in   violazione   dei

principi di pertinenza  e  congruita'  nonche'  nella  determinazione

della media storica di riferimento. L'accesso alla  procedura  e'  in

ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato  in

compensazione  sia  il  risultato   di   condotte   fraudolente,   di

fattispecie  oggettivamente  o  soggettivamente  simulate,  di  false

rappresentazioni della  realta'  basate  sull'utilizzo  di  documenti

falsi o di fatture che documentano  operazioni  inesistenti,  nonche'

nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare  il

sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti

di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate si

considerano acquisite a titolo di acconto sugli  importi  dovuti  nel

caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo

31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma  9  del

presente articolo, accertino condotte fraudolente.

9. I  soggetti  che  intendono  avvalersi   della   procedura   di

riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono

inviare apposita richiesta all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  30

settembre 2022, specificando il periodo  o  i  periodi  d'imposta  di

maturazione del credito d'imposta per cui e' presentata la richiesta,

gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli

altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attivita'  e  alle

spese ammissibili. Il contenuto e le modalita'  di  trasmissione  del

modello di comunicazione  per  la  richiesta  di  applicazione  della

procedura sono definite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia

delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.

10. L'importo del  credito  utilizzato  in  compensazione  indicato

nella comunicazione inviata all'Agenzia  delle  entrate  deve  essere

riversato entro il  16  dicembre  2022.  Il  versamento  puo'  essere

effettuato  in  tre  rate  di  pari  importo,  di  cui  la  prima  da

corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro  il  16

dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In  caso  di  pagamento  rateale

sono  dovuti,  a  decorrere  dal  17  dicembre  2022,  gli  interessi

calcolati al tasso legale. Il riversamento degli  importi  dovuti  e'

effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. La procedura prevista dai commi da 7 a  10  si  perfeziona  con

l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi  commi.

In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento  di  una  delle

rate entro la scadenza prevista comporta il  mancato  perfezionamento

della procedura, l'iscrizione a ruolo  dei  residui  importi  dovuti,

nonche' l'applicazione di una sanzione pari al  30  per  cento  degli

stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo  20  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,

con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al  corretto

perfezionamento  della  procedura  di  riversamento  e'  esclusa   la

punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10-quater del  decreto

legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

12. La procedura di cui  ai  commi  da  7  a  10  non  puo'  essere

utilizzata per  il  riversamento  dei  crediti  il  cui  utilizzo  in

compensazione sia gia'  stato  accertato  con  un  atto  di  recupero

crediti,  ovvero  con  altri   provvedimenti   impositivi,   divenuti

definitivi alla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Nel

caso  in  cui  l'utilizzo  del  credito  d'imposta  sia  gia'   stato

constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un  atto  di

recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non  ancora

divenuti definitivi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il riversamento deve obbligatoriamente  riguardare  l'intero

importo   del   credito   oggetto   di   recupero,   accertamento   o

constatazione, senza applicazione di sanzioni  e  interessi  e  senza

possibilita' di applicare la rateazione di cui al comma 10.

 


  

RASSEGNA STAMPA

4512 - La "Sanatoria" R.&S. alla luce del provvedimento della Agenzia delle Entrate in consultazione (www.ecnews.it - 16.5.2022)

Sanatoria per il bonus R&S (FiscoOggi 25.10.2021)

ECNEWS 18/10/2021

Per l'ufficialità occorre aspettare la pubblicazione del Decreto Fiscale in Gazzetta Ufficiale.

RICERCA E SVILUPPO, SANATORIA ANCHE CON L'ATTO DI RECUPERO (Il Sole 24 Ore 15/10/2021)

 

IL SOLE 24 ORE 16/10/2021

Ricerca e sviluppo, sanatoria anche con l'atto di recupero

Sul caos ricerca e sviluppo il Governo decide di azzerare tutto.

 

IL SOLE 24 ORE 16/10/2021

Dalle innovazioni di processo alle ricette, tutti i limiti ex post

Molti sono i casi in cui sono state introdotte restrizioni dopo anni dalle legge.

Occorrerà chiarie quali indebiti risultano effettivamente sanabili.

Come accedere alla nuova sanatoria (EcNews - 26.10.2021)

Riversamento credito d'imposta ricerca e sviluppo (EcNews 3.11.2021)


 

LEGGE 17 novembre 2022, n. 175 

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   23
settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti  in  materia
di  politica  energetica  nazionale,  produttivita'  delle   imprese,
politiche sociali e per  la  realizzazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR). (22G00187)

(GU n.269 del 17-11-2022)

 Vigente al: 18-11-2022 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

.....

L'articolo 38 e' sostituito dal seguente:
      «Art.  38  (Disposizioni  urgenti  in  tema  di  procedure   di
riversamento  del  credito  d'imposta  per  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,  n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma  9,  primo  periodo,  le  parole:  "entro  il  30
settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31  ottobre
2023";
        b) al comma 10, le  parole:  "entro  il  16  dicembre  2022",
ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  16
dicembre 2023" e le parole: "entro  il  16  dicembre  2023  e  il  16
dicembre 2024" e "a decorrere dal 17 dicembre 2022" sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2024 e  il  16
dicembre 2025" e "a decorrere dal 17 dicembre 2023";
        c) al comma 11, secondo  periodo,  le  parole:  "17  dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre 2023".
      2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Tale
certificazione puo' essere richiesta anche per  l'attestazione  della
qualificazione  delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  ai  sensi
dell'articolo  3  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9";
        b) al terzo periodo, le parole: "La certificazione di cui  al
primo e secondo periodo puo' essere richiesta" sono sostituite  dalle
seguenti: "Le certificazioni di cui al primo, al secondo e  al  terzo
periodo possono essere richieste".
      3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
      4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  si
provvede:
        a) quanto a 15 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
        b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307;
        c) quanto a 65 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  derivanti  dal  comma
1».

 

Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

 

WWW.FISCOGGI.IT   - 18.11.2022

Dalla conversione dell’“Aiuti-ter”

maxi rinvio per sanare il bonus R&S

18 Novembre 2022

 

Riversamento credito ricerca e sviluppo

L’altra grossa novità fiscale che arriva dalla conversione in legge del “decreto Aiuti ter” riguarda la procedura per la regolarizzazione degli indebiti utilizzi del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019 (articolo 5, commi da 7 a 12, Dl n.  146/2021 – vedi “Collegato fiscale 2022 - 2: sanatoria per il bonus R&S”).

Nel testo originario del provvedimento (articolo 38, Dl n. 144/2022) era stato disposto il solo slittamento di un mese, dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, del termine per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, lasciando immutata la scadenza del 16 dicembre 2022 per restituire, senza sanzioni e interessi, le somme fruite impropriamente; il loro pagamento poteva anche essere frazionato in tre rate annuali di pari importo, aggiungendo sulla seconda e sulla terza gli interessi legali, con decorrenza 17 dicembre 2022 (vedi “Aiuti ter - 4: un mese in più per la sanatoria del bonus R&S”).

Durante l’iter parlamentare, la Camera dei deputati ha provveduto alla riscrittura della norma, innanzitutto spostando in avanti di un anno i termini appena richiamati. Pertanto:

  • per presentare la domanda di adesione alla procedura di regolarizzazione, ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2023
  • il versamento degli importi dovuti (unica soluzione o prima rata) andrà effettuato entro il 16 dicembre 2023
  • in caso di pagamento frazionato, bisognerà provvedere alla seconda e alla terza rata entro la scadenza, rispettivamente, del 16 dicembre 2024 e del 16 dicembre 2025, mentre il calcolo degli interessi al tasso legale decorrerà dal 17 dicembre 2023.

Inoltre, per superare – come si legge nella relazione illustrativa dell’emendamento governativo – le incertezze interpretative che hanno caratterizzato la disciplina in esame, viene modificata la recente disposizione dettata dal “decreto Semplificazioni fiscali” (articolo 23, commi da 2 a 8, Dl 73/2022), che ha introdotto la certificazione attestante la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e design e di innovazione estetica ovvero delle attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ammissibili al credito d’imposta (e/o all’eventuale maggiorazione) disciplinato dall’articolo 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019.

Viene ora specificato che tale certificazione può essere richiesta anche per attestare la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell’agevolazione introdotta dall’articolo 3, Dl n. 145/2013, quella cioè interessata dalla possibile procedura di regolarizzazione.


 

Legge 29 dicembre 2022, n.197 

 

Art.1 commi 271-272 della Legge 29 dicembre 2022, n.197

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 29 dicembre 2022, n. 303|Supplemento Ordinario n. 43

Legge|29 dicembre 2022| n. 197

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Articolo 1

Commi 271-272 Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo

Testo in vigore dal 1 gennaio 2023

 

 

 

271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: « entro il 31 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2023 ».

 

272. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio della certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme

 


DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (23G00158) (GU Serie Generale n.244 del 18-10-2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2023

Art. 5 
Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento
del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo

1. All'articolo 5  del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9: 
      1) al primo periodo, le parole: «entro  il  30  novembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contenuto
e le modalita' di trasmissione del modello di  comunicazione  per  la
richiesta di applicazione della procedura sono  definiti  con  uno  o
piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»; 
    b) al comma 10: 
      1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024  e
il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  16
dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»; 
      3) al terzo periodo, le parole «a  decorrere  dal  17  dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  17  dicembre
2024»; 
    c) al comma 11, secondo periodo, le parole:  «17  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»; 
    d) al comma 12, dopo le parole: «al  comma  10»  e'  inserito  il   PROROGA DI UN ANNO DEGLI ACCERTAMENTI PER I CREDITI D'IMPOSTA 2017 E 2017
seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge  27
luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza  per  l'emissione  degli
atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento  impositivo,  e'
prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di  cui  al
comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017». 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari  a  33
milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.