Nuova scadenza: 3/6/2025
Rinuncia all'eventuale contenzioso
«Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento e' subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.
Proroga degli atti di recupero dei crediti d'imposta utilizzati nel 2016 e 2017 (non si fa riferimento alla maturazione)
Art. 5 del Decreto Legge n.146 del 21/10/2021
12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10 In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017.
Con il decreto-legge n.25 del 14/3/2025 la proroga è stata portata da uno a due anni
- b) al comma 12, terzo periodo, le parole "e' prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di due anni".
Se l'atto impositivo è divenuto definitivo il riversamento deve essere fatto entro il 3 giugno 2025
Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali e' stata validamente presentata l'istanza di riversamento ai sensi del comma 1, e' divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025
Modalità di pagamento
Unica rata: 3/6/2025
Tre rate:
1) 3/6/2025
2) 16/12/2025 (più interessi)
3) 16/12/2026 (più interessi)
Contributo in conto capitale per chi aderisce al riversamento
Il decreto del MIMIT con la percentuale del riparto doveva essere pubblicato entro il 2 marzo 2025, a questo punto anche questo termine dovrebbe slittare.
Alla fine questa è l'unica soluzione che è stata proposta al comporto MODA
Comunicato MIMIT del 15/3/2025
Rassegna stampa
DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni. (25G00033) (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2025)
Art. 19
5. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, e' riaperto sino al 3 giugno 2025. Per coloro
che aderiscono, il versamento puo' essere effettuato in un'unica (MODALITA' DI PAGAMENTO)
soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo,
di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le
successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. A
decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima, sono
dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato
decreto-legge, calcolati al tasso legale. Restano ferme le
disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
6. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a
crediti per i quali e' stata validamente presentata l'istanza di
riversamento ai sensi del comma 1, e' divenuto definitivo alla data
di presentazione della medesima istanza il riversamento deve essere
effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il
termine del 3 giugno 2025 (SE IL PROVVEDIMENTO E' DEFINITIVO OCCORRE RIVERSARE TUTTO SUBITO)
7. convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
sono apportate le seguenti modifiche: (RINUNCIA AL CONTEZIOSO)
- a) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i
seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi
crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i
quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di
cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento e'
subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3
giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le
parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i
quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546,
la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla
presentazione del ricorso.»;
- b) al comma 12, terzo periodo, le parole "e' prorogato di un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di due anni". (PROROGA DEI CONTROLLI)
8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "3 giugno
2025". (RIAPERTURA DEI TERMINI)
COMUNICATO MIMIT DEL 15/3/2025
Credito d’imposta R&S moda: riaperti i termini per il riversamento senza sanzioni
15 Marzo 2025
La disposizione introdotta, su proposta del Mimit, nell’ambito del DL P.A.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, recante Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Tra le misure, previste anche disposizioni sulle procedure di riversamento dei crediti d’imposta.
In particolare, l’articolo 19 riapre i termini per il riversamento all’erario, senza sanzioni, del credito di imposta ricerca e sviluppo al tempo fruito non validamente. Gli imprenditori potranno aderire entro il 3 giugno 2025, con la possibilità di restituire l’importo in tre rate.
La misura, annunciata lo scorso 24 gennaio in occasione del Tavolo permanente della Moda, presieduto al Mimit dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, rafforza l’intervento già previsto in Legge di Bilancio, offrendo una soluzione sostenibile per attenuare gli effetti che continuano a gravare sulle imprese del settore.