4669 - Riversamento credito d'imposta R&S: Riaperti i termini, nuova scadenza 3 Giugno 2025

Nuova scadenza:  3/6/2025

Rinuncia all'eventuale contenzioso 

«Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per  i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui  al  comma  9,  l'adesione  alla  procedura  di  riversamento  e' subordinata alla rinuncia al contenzioso,  entro  il  termine  del  3 giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero  o  provvedimenti  impositivi  per  i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il  termine  di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, la  dichiarazione  di  adesione  si  intende   come   rinuncia   alla presentazione del ricorso.

Proroga degli atti di recupero dei crediti d'imposta utilizzati nel 2016 e 2017 (non si fa riferimento alla maturazione)

Art. 5 del Decreto Legge n.146 del 21/10/2021

12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10 In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Con il decreto-legge n.25 del 14/3/2025 la proroga è stata portata da uno a due  anni

  1. b) al comma 12, terzo periodo, le parole  "e'  prorogato  di  un anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di due anni".

Se l'atto impositivo è divenuto definitivo il  riversamento deve essere fatto entro il 3 giugno 2025

Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali e'  stata  validamente  presentata  l'istanza  di riversamento ai sensi del comma 1, e' divenuto definitivo  alla  data di presentazione della medesima istanza il riversamento  deve  essere effettuato per l'intero  importo  del  credito  utilizzato  entro  il termine del 3 giugno 2025

Modalità di pagamento

Unica rata: 3/6/2025

Tre rate:

1) 3/6/2025

2) 16/12/2025 (più interessi)

3) 16/12/2026 (più interessi)

Contributo in conto capitale per chi aderisce al riversamento 

Il decreto del MIMIT con la percentuale del riparto doveva essere pubblicato entro il 2 marzo 2025, a questo punto anche questo termine dovrebbe slittare.

Alla fine questa è l'unica soluzione che è stata proposta al comporto MODA

Comunicato MIMIT del 15/3/2025

Rassegna stampa

www.fiscooggi.it - 17/3/2025


DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25 

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni. (25G00033) (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2025)

 Art. 19

      5. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge

21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge  17

dicembre 2021, n. 215, e' riaperto sino al 3 giugno 2025. Per  coloro

che aderiscono, il versamento  puo'  essere  effettuato  in  un'unica  (MODALITA' DI PAGAMENTO)

soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo,

di cui la prima da corrispondere  entro  il  suddetto  termine  e  le

 successive entro il 16  dicembre  2025  e  il  16  dicembre  2026.  A

decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla  prima,  sono

dovuti gli interessi di cui all'articolo  5,  comma  11,  del  citato

decreto-legge,  calcolati  al  tasso   legale.   Restano   ferme   le

disposizioni  di  cui  ai  commi  da  7  a  12  dell'articolo  5  del

decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 

        6. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a

crediti per i quali e'  stata  validamente  presentata  l'istanza  di

riversamento ai sensi del comma 1, e' divenuto definitivo  alla  data

di presentazione della medesima istanza il riversamento  deve  essere

effettuato per l'intero  importo  del  credito  utilizzato  entro  il

termine del 3 giugno 2025 (SE IL PROVVEDIMENTO E' DEFINITIVO OCCORRE RIVERSARE TUTTO SUBITO)

     7. convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,

sono apportate le seguenti modifiche:  (RINUNCIA AL CONTEZIOSO)

  1. a) al comma  12,  dopo  il  secondo  periodo,  sono  aggiunti  i  

seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi

crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per  i

quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di

cui  al  comma  9,  l'adesione  alla  procedura  di  riversamento  e'

subordinata alla rinuncia al contenzioso,  entro  il  termine  del  3

giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le

parti. Per gli atti di recupero  o  provvedimenti  impositivi  per  i

quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il  termine  di

cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546,

la  dichiarazione  di  adesione  si  intende   come   rinuncia   alla

presentazione del ricorso.»;

  1. b) al comma 12, terzo periodo, le parole  "e'  prorogato  di  un

anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di due anni".    (PROROGA DEI CONTROLLI)

       8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,

le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "3 giugno

2025".  (RIAPERTURA DEI TERMINI)


COMUNICATO MIMIT DEL 15/3/2025

Credito d’imposta R&S moda: riaperti i termini per il riversamento senza sanzioni

15 Marzo 2025

La disposizione introdotta, su proposta del Mimit, nell’ambito del DL P.A.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, recante Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Tra le misure, previste anche disposizioni sulle procedure di riversamento dei crediti d’imposta.

In particolare, l’articolo 19 riapre i termini per il riversamento all’erario, senza sanzioni, del credito di imposta ricerca e sviluppo al tempo fruito non validamente. Gli imprenditori potranno aderire entro il 3 giugno 2025, con la possibilità di restituire l’importo in tre rate.

La misura, annunciata lo scorso 24 gennaio in occasione del Tavolo permanente della Moda, presieduto al Mimit dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, rafforza l’intervento già previsto in Legge di Bilancio, offrendo una soluzione sostenibile per attenuare gli effetti che continuano a gravare sulle imprese del settore.