4595 - Riversamento Credito d'Imposta R&S prorogato al 30 giugno 2024 (Il Sole 24 Ore - 16/10/2023)

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (23G00158) (GU Serie Generale n.244 del 18-10-2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2023

Art. 5 
Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento
del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo

1. All'articolo 5  del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9: 
      1) al primo periodo, le parole: «entro  il  30  novembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contenuto
e le modalita' di trasmissione del modello di  comunicazione  per  la
richiesta di applicazione della procedura sono  definiti  con  uno  o
piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»; 
    b) al comma 10: 
      1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024  e
il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  16
dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»; 
      3) al terzo periodo, le parole «a  decorrere  dal  17  dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  17  dicembre
2024»; 
    c) al comma 11, secondo periodo, le parole:  «17  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»; 
    d) al comma 12, dopo le parole: «al  comma  10»  e'  inserito  il   PROROGA DI UN ANNO DEGLI ACCERTAMENTI PER I CREDITI D'IMPOSTA 2017 E 2017
seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge  27
luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza  per  l'emissione  degli
atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento  impositivo,  e'
prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di  cui  al
comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017». 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari  a  33
milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23. 

Normativa sul  riversamento

ART 5, COMMI 7-12 DEL Dl 146/2021

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 21 ottobre 2021, n. 252

Decreto legge|| n. 146

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2021, n. 215 con decorrenza dal 21.12.2021.

Capo I Misure urgenti in materia fiscale

Articolo 5

Disposizioni urgenti in materia fiscale

 

7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 7 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, accertino condotte fraudolente. (2)

9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2024, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. (7)

10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (8)

11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2024. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. (8)

12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017.  (10) 

 


E' quanto  prevede l'articolo 5 della bozza del Dl Anticipi.

Contemporaneamente sono esplicitamente prorogati i termini di accertamento per gli anni 2016 2017.

 

www.ipsoa.it   17/10/2023

In base alle nuove disposizioni, i termini vengono così fissati:
- entro il 30 giugno 2024 (anziché 30 novembre 2023) va inviata apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta;
- entro il 16 dicembre 2024 (anziché 16 dicembre 2023) va versato l’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate;
- per chi sceglie il versamento in tre rate, la prima va corrisposta entro il 16 dicembre 2024 e le successive (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale) entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 (anziché, rispettivamente, 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025).
 

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