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Credito d'imposta ricerca e sviluppo, il modello per il riversamento (www.fiscooggi.it - 29/3/2024)
4595 - Riversamento Credito d'imposta R&S prorogato al 30 giugno 2024 (Il Sole 24 Ore - 16/10/2023)
RASSEGNA STAMPA
https://www.fiscoetasse.com - 29/5/2024
INDICE
Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146
Legge 17 novembre 2022 n.175 (proroga al 31/10/2023)
Decreto Legge 145 del 18 ottobre 2023 (proroga al 30 giugno 2023)
Provvedimento dell'agenzia delle entrate del 29/3/2024
Le casistiche sanabili |
1) Attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'eccezione rilevante ai fini del credito d'imposta 2) Errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonchè nella determinazione della media storica di riferimento |
Esercizi interessati |
2015,2016,2017,2018 e 2019 Non riguarda quindi l'analogo credito d'imposta del 2012 e 2013 |
Modello | Sarà disponibile entro il 31 maggio 2021 |
Scadenza | La richiesta dovrà essere fatta entro il 30 settembre 2022 |
Sanzioni e interessi | Non verranno applicati |
Modalità di pagamento (anche rateale) |
La prima ed unica rata andrà corrisposta entro il 16 dicembre 2022; in caso di pagamento rateale le scadenze delle successive (comprensive di interessi) saranno il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2021. E' comunque preclusa la possibilità di procedere alla compensazione con altri crediti tributari. Chi si avvale della sanatoria ed è già interessato ad atti istruttori, atti di recupero o provvedimenti impositivi non definitivi dovrà versare in un'unica soluzione, senza poter contare sul pagamento dilazionato. |
Esclusione | Se il credito d'imposta in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate. |
Atti non definiti alla data di pubblicazione del decreto |
Possibilità di restituzione aperta anche alle imprese già raggiunte da atti di recupero o atti impositivi, che non siano ancora definitivi alla data di entrata in vigore del decreto. Coinvolti quindi anche gli atti impugnati in commissione. Non sono definiti gli atti che non sono stati ancora emessi o non siano stati ancora definiti sia perchè non sono trascorsi i termini per il ricorso, sia perchè sono stati prontamente impugnati. |
Reato penale | Con la regolarizzazione sarà esclusa la punibilità per il reato di indebita compensazione (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000) |
Decadenza dalla regolarizzazione | Si potrà decadere dalla regolarizzazione e le somme già versate verranno considerate come acconto, se dopo la comunicazione gli uffici accerteranno condotte fraudolente. |
LA NORMATIVA
DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157) (GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021
Art. 5
Disposizioni urgenti in materia fiscale
….
7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito
utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle
condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 7 e'
riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo
comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese,
attivita' in tutto o in parte non qualificabili come attivita' di
ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del
credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti
che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a
quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata
dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La
procedura di riversamento spontaneo puo' essere utilizzata anche dai
soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o
nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei
principi di pertinenza e congruita' nonche' nella determinazione
della media storica di riferimento. L'accesso alla procedura e' in
ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in
compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di
fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false
rappresentazioni della realta' basate sull'utilizzo di documenti
falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonche'
nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il
sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti
di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate si
considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel
caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo
31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del
presente articolo, accertino condotte fraudolente.
9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di
riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono
inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30
settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di
maturazione del credito d'imposta per cui e' presentata la richiesta,
gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli
altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle
spese ammissibili. Il contenuto e le modalita' di trasmissione del
modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della
procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.
10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato
nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere
riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento puo' essere
effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da
corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16
dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale
sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi
calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti e'
effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con
l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi.
In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle
rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento
della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti,
nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli
stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto
perfezionamento della procedura di riversamento e' esclusa la
punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non puo' essere
utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in
compensazione sia gia' stato accertato con un atto di recupero
crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel
caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia gia' stato
constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di
recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero
importo del credito oggetto di recupero, accertamento o
constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza
possibilita' di applicare la rateazione di cui al comma 10.
Sanatoria per il bonus R&S (FiscoOggi 25.10.2021)
Per l'ufficialità occorre aspettare la pubblicazione del Decreto Fiscale in Gazzetta Ufficiale.
RICERCA E SVILUPPO, SANATORIA ANCHE CON L'ATTO DI RECUPERO (Il Sole 24 Ore 15/10/2021)
IL SOLE 24 ORE 16/10/2021
Ricerca e sviluppo, sanatoria anche con l'atto di recupero
Sul caos ricerca e sviluppo il Governo decide di azzerare tutto.
IL SOLE 24 ORE 16/10/2021
Dalle innovazioni di processo alle ricette, tutti i limiti ex post
Molti sono i casi in cui sono state introdotte restrizioni dopo anni dalle legge.
Occorrerà chiarie quali indebiti risultano effettivamente sanabili.
Come accedere alla nuova sanatoria (EcNews - 26.10.2021)
Riversamento credito d'imposta ricerca e sviluppo (EcNews 3.11.2021)
LEGGE 17 novembre 2022, n. 175
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia
di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese,
politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR). (22G00187)
(GU n.269 del 17-11-2022)
Vigente al: 18-11-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
.....
L'articolo 38 e' sostituito dal seguente:
«Art. 38 (Disposizioni urgenti in tema di procedure di
riversamento del credito d'imposta per attivita' di ricerca e
sviluppo). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, primo periodo, le parole: "entro il 30
settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre
2023";
b) al comma 10, le parole: "entro il 16 dicembre 2022",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16
dicembre 2023" e le parole: "entro il 16 dicembre 2023 e il 16
dicembre 2024" e "a decorrere dal 17 dicembre 2022" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2024 e il 16
dicembre 2025" e "a decorrere dal 17 dicembre 2023";
c) al comma 11, secondo periodo, le parole: "17 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre 2023".
2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale
certificazione puo' essere richiesta anche per l'attestazione della
qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9";
b) al terzo periodo, le parole: "La certificazione di cui al
primo e secondo periodo puo' essere richiesta" sono sostituite dalle
seguenti: "Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo
periodo possono essere richieste".
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e' incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma
1».
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
Dalla conversione dell’“Aiuti-ter”
maxi rinvio per sanare il bonus R&S
18 Novembre 2022
Riversamento credito ricerca e sviluppo
L’altra grossa novità fiscale che arriva dalla conversione in legge del “decreto Aiuti ter” riguarda la procedura per la regolarizzazione degli indebiti utilizzi del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019 (articolo 5, commi da 7 a 12, Dl n. 146/2021 – vedi “Collegato fiscale 2022 - 2: sanatoria per il bonus R&S”).
Nel testo originario del provvedimento (articolo 38, Dl n. 144/2022) era stato disposto il solo slittamento di un mese, dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, del termine per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, lasciando immutata la scadenza del 16 dicembre 2022 per restituire, senza sanzioni e interessi, le somme fruite impropriamente; il loro pagamento poteva anche essere frazionato in tre rate annuali di pari importo, aggiungendo sulla seconda e sulla terza gli interessi legali, con decorrenza 17 dicembre 2022 (vedi “Aiuti ter - 4: un mese in più per la sanatoria del bonus R&S”).
Durante l’iter parlamentare, la Camera dei deputati ha provveduto alla riscrittura della norma, innanzitutto spostando in avanti di un anno i termini appena richiamati. Pertanto:
- per presentare la domanda di adesione alla procedura di regolarizzazione, ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2023
- il versamento degli importi dovuti (unica soluzione o prima rata) andrà effettuato entro il 16 dicembre 2023
- in caso di pagamento frazionato, bisognerà provvedere alla seconda e alla terza rata entro la scadenza, rispettivamente, del 16 dicembre 2024 e del 16 dicembre 2025, mentre il calcolo degli interessi al tasso legale decorrerà dal 17 dicembre 2023.
Inoltre, per superare – come si legge nella relazione illustrativa dell’emendamento governativo – le incertezze interpretative che hanno caratterizzato la disciplina in esame, viene modificata la recente disposizione dettata dal “decreto Semplificazioni fiscali” (articolo 23, commi da 2 a 8, Dl 73/2022), che ha introdotto la certificazione attestante la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e design e di innovazione estetica ovvero delle attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ammissibili al credito d’imposta (e/o all’eventuale maggiorazione) disciplinato dall’articolo 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019.
Viene ora specificato che tale certificazione può essere richiesta anche per attestare la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell’agevolazione introdotta dall’articolo 3, Dl n. 145/2013, quella cioè interessata dalla possibile procedura di regolarizzazione.
Art.1 commi 271-272 della Legge 29 dicembre 2022, n.197
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 29 dicembre 2022, n. 303|Supplemento Ordinario n. 43
Legge|29 dicembre 2022| n. 197
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
Articolo 1
Commi 271-272 Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo
Testo in vigore dal 1 gennaio 2023
271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: « entro il 31 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2023 ».
272. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio della certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145
Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (23G00158) (GU Serie Generale n.244 del 18-10-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2023
Art. 5
Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento
del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo
1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9: 1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalita' di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»; b) al comma 10: 1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»; 2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»; 3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»; c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»; d) al comma 12, dopo le parole: «al comma 10» e' inserito il PROROGA DI UN ANNO DEGLI ACCERTAMENTI PER I CREDITI D'IMPOSTA 2017 E 2017 seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, e' prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017». 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.
AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento n. 169262/2024 del 29.3.2024
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987
del 1° giugno 2022: Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di
imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7
a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
DISPONE
1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
n. 188987 del 1° giugno 2022
1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987
del 1° giugno 2022, avente ad oggetto “Procedura di riversamento
spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo,
prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre
2021, n. 146”, sono apportate le modifiche di seguito riportate, per le
variazioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191:
- al punto 6.1 la data “30 settembre 2022” è sostituita con la seguente “30
luglio 2024”. (PROROGA PRESENTAZIONE)
- al punto 8.1: (PROROGA VERSAMENTI)
o la data “16 dicembre 2022”, ovunque presente, è sostituita con la
seguente “16 dicembre 2024”;
o la data “16 dicembre 2023” è sostituita con la seguente “16
dicembre 2025”;
o la data “16 dicembre 2024” è sostituita con la seguente “16
dicembre 2026”.
- al punto 8.2 la data “17 dicembre 2022” è sostituita con la seguente “17
dicembre 2024”.
- al punto 8.3 la data “16 dicembre 2022” è sostituita con la seguente “16
dicembre 2024”.
- al punto 9.4 la data “17 dicembre 2022” è sostituita con la seguente “17
dicembre 2024”.
2. Approvazione del nuovo modello
2.1 È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello, per il
riversamento spontaneo del credito d’imposta, che sostituisce quello di
cui al punto 3.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 188987 del 1° giugno 2022.
2.2 Il nuovo modello prevede la casella “Revoca Istanza”. La selezione (E' PREVISTA LA REVOCA DELL'ISTANZA)
della casella consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa,
originaria o sostitutiva. La revoca dell’istanza originaria o dell’istanza
sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il
contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento
dell'unica soluzione o della prima rata. Il contribuente, successivamente
alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può presentare una
nuova istanza.
3. Aggiornamento delle specifiche tecniche
3.1 Le specifiche tecniche ed i controlli relativi alla trasmissione telematica
dei dati del modello di domanda per l’accesso alla procedura di
riversamento spontaneo, di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 259689 del 4 luglio 2022, sono state
aggiornate. Gli aggiornamenti, come previsto dal punto 2.1 del
richiamato provvedimento, sono pubblicati all’interno del sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.
3.2 Le istanze eventualmente trasmesse con la versione precedente del
modello, fino alla data di pubblicazione del nuovo software di
trasmissione, sono ritenute comunque validamente presentate.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis,
del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di disciplinare le modalità e i termini
per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta
per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati, prevista dall’articolo
5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e i nuovi termini
per l’accesso alla predetta procedura, approvando, contestualmente, il
correlato nuovo modello di domanda. Di conseguenza sono aggiornate le
specifiche tecniche ed i controlli relativi al prodotto software, disponibile sul
sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
La revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva, è consentita
mediante la presentazione di una ulteriore istanza, analoga all’originaria, o a
quella sostitutiva, barrando la casella “Revoca Istanza”. La revoca dell’istanza
originaria, o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a
condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato
versamento dell'unica soluzione o della prima rata. La revoca dell’istanza
sostituiva non riattiva in alcun caso quella sostituita. Il contribuente,
successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può
sempre presentare una istanza ex novo.
Le istanze presentate fino alla data di pubblicazione del nuovo software di
trasmissione, sono ritenute comunque valide.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art 63; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1;
art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione
del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione
finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Legge 7 gennaio 1929, n. 4: norme generali per la repressione delle violazioni
delle leggi finanziarie.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni
sulla riscossione delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni: approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: disposizioni in materia di
accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell’imposta regionale
sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: disposizioni ai fini fiscali e
contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
Legge 30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44: disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;
Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9: interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;
Legge 11 dicembre 2016, n. 232: bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145: bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2021, n. 215: misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Legge 22 dicembre 2022, n. 197: bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2023, n. 191: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in
favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati”);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei
dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 29 marzo 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
Credito d'imposta ricerca e sviluppo, il modello per il riversamento (www.fiscooggi.it - 29/3/2024)
Credito d’imposta ricerca e sviluppo,
il modello per il riversamento
In un provvedimento dell’Agenzia nuovi termini di accesso e modulistica rinnovata per la revoca della procedura che interessa i bonus indebitamente utilizzati
Aggiornati i termini contenuti nel provvedimento del 1° giugno 2022 e approvato il modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, in linea con quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis del Dl n. 145/2023. La nuova modulistica contiene la casella “Revoca Istanza” che consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva, fino al 30 giugno 2024, a condizione che non abbia ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata. Il contribuente dopo la revoca, entro il termine del 30 luglio 2024, può presentare una nuova istanza.
Le novità nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 marzo 2024.
Si ricorda che il precedente provvedimento delle Entrate del 1° giugno 2022 aveva disciplinato la procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, con la contestuale approvazione del modello e delle istruzioni di compilazione. Con l’articolo 5 Dl n. 145/2023 sono stati modificati i termini di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento e le scadenze dei relativi versamenti.
I termini per le istanze e i versamenti sono, quindi, così aggiornati:
- 30 luglio 2024, termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso alla procedura
- 16 dicembre 2024, termine ultimo per il versamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata
- 16 dicembre 2025, termine ultimo per il versamento della seconda rata
- 16 dicembre 2026, termine ultimo per il versamento della terza ed ultima rata.
Il provvedimento, come accennato, è emanato in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dl n. 145/2023 secondo cui “I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n.215, che hanno gia' presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.”.
Il provvedimento, quindi, disciplina le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti “ricerca e sviluppo” indebitamente utilizzati, indica i nuovi termini di accesso, approva il nuovo modello di domanda e aggiorna le relative specifiche tecniche.