4632 - Credito d’imposta ricerca e sviluppo, il modello per il riversamento (provvedimento del 29 marzo 2024)

LINK

Credito d’imposta ricerca e sviluppo,
il modello per il riversamento

In un provvedimento dell’Agenzia nuovi termini di accesso e modulistica rinnovata per la revoca della procedura che interessa i bonus indebitamente utilizzati

immagine generica illustrativa

Aggiornati i termini contenuti nel provvedimento del 1° giugno 2022 e approvato il modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, in linea con quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis del Dl n. 145/2023. La nuova modulistica contiene la casella “Revoca Istanza” che consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva, fino al 30 giugno 2024, a condizione che non abbia ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata. Il contribuente dopo la revoca, entro il termine del 30 luglio 2024, può presentare una nuova istanza.

Le novità nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 marzo 2024.

Si ricorda che il precedente provvedimento delle Entrate del 1° giugno 2022 aveva disciplinato la procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, con la contestuale approvazione del modello e delle istruzioni di compilazione. Con l’articolo 5 Dl n. 145/2023 sono stati modificati i termini di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento e le scadenze dei relativi versamenti.

I termini per le istanze e i versamenti sono, quindi, così aggiornati:

  • 30 luglio 2024, termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso alla procedura
  • 16 dicembre 2024, termine ultimo per il versamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata
  • 16 dicembre 2025, termine ultimo per il versamento della seconda rata
  • 16 dicembre 2026, termine ultimo per il versamento della terza ed ultima rata.

Il provvedimento, come accennato, è emanato in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dl n. 145/2023 secondo cui “I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n.215, che hanno gia'  presentato richiesta telematica di accesso alla procedura  di  riversamento del credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento  dell'unica soluzione  o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo  le  modalita' definite  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate, da  emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente decreto. Anche  in caso  di revoca,  resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo  5,  comma 12, ultimo periodo, del citato  decreto-legge 21  ottobre  2021, n. 146.”. 

Il provvedimento, quindi, disciplina le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti “ricerca e sviluppo” indebitamente utilizzati, indica i nuovi termini di accesso, approva il nuovo modello di domanda e aggiorna le relative specifiche tecniche.