MILLEPROROGHE 2024
In tema di investimenti in beni materiali 4.0, vale a dire quelli inclusi nell’allegato “A” alla L. 232/2016, “a tempo scaduto”, il Legislatore ha portato al 30 giugno 2024 il termine per l’effettuazione degli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022, in precedenza fissato al 30 novembre 2023.
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Milleproroghe 2024: proroga termine lungo per gli investimenti
Il Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 28 dicembre ha approvato il consueto milleproroghe, DL 215/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023.
In tema di investimenti in beni materiali 4.0, vale a dire quelli inclusi nell’allegato “A” alla L. 232/2016, “a tempo scaduto”, il Legislatore ha portato al 30 giugno 2024 il termine per l’effettuazione degli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022, in precedenza fissato al 30 novembre 2023.
Ricordiamo che una valida prenotazione si concretizza nel caso in cui entro la fine dell’anno 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
In tal caso, se l’investimento è effettuato entro il 30 giugno 2024, si determina l’applicazione delle aliquote del 2022, maggiori di quelle previste a partire dal 2023, quindi il credito di imposta è riconosciuto:
Gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 in ipotesi del cd. termine lungo, infatti, sono, beneficiari delle seguenti minori aliquote:
L’aliquota di agevolazione per gli investimenti in beni ordinari è pari al 6% con un massimale di investimenti agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni.
Nessuna modifica, invece, è prevista per i beni immateriali 4.0 prenotati nel 2022, il cui termine lungo per l’effettuazione dell’investimento è scaduto il 30 giugno 2023.
Appare necessario chiarire l’effetto della proroga sulla compilazione del modello redditi. L’agevolazione relativa agli investimenti in beni prenotati nel 2022, ma effettuati entro il 30 novembre 2023, doveva infatti essere indicata nel modello redditi 2023.
Le bozze dei modelli redditi 2024 al momento disponibili non contengono i quadri RU, sicché non è possibile desumere se per la casistica in parola sarà previsto un rigo ad hoc, ovvero si renderà necessario presentare una dichiarazione integrativa del modello redditi 2023.
In tema di investimenti in beni materiali 4.0, vale a dire quelli inclusi nell’allegato “A” alla L. 232/2016, “a tempo scaduto”, il Legislatore ha portato al 30 giugno 2024 il termine per l’effettuazione degli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022, in precedenza fissato al 30 novembre 2023.
Ricordiamo che una valida prenotazione si concretizza nel caso in cui entro la fine dell’anno 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
In tal caso, se l’investimento è effettuato entro il 30 giugno 2024, si determina l’applicazione delle aliquote del 2022, maggiori di quelle previste a partire dal 2023, quindi il credito di imposta è riconosciuto:
- nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- nella misura del 20%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 in ipotesi del cd. termine lungo, infatti, sono, beneficiari delle seguenti minori aliquote:
- nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- nella misura del 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a10 milioni di euro, e
- nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
L’aliquota di agevolazione per gli investimenti in beni ordinari è pari al 6% con un massimale di investimenti agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni.
Nessuna modifica, invece, è prevista per i beni immateriali 4.0 prenotati nel 2022, il cui termine lungo per l’effettuazione dell’investimento è scaduto il 30 giugno 2023.
Appare necessario chiarire l’effetto della proroga sulla compilazione del modello redditi. L’agevolazione relativa agli investimenti in beni prenotati nel 2022, ma effettuati entro il 30 novembre 2023, doveva infatti essere indicata nel modello redditi 2023.
Le bozze dei modelli redditi 2024 al momento disponibili non contengono i quadri RU, sicché non è possibile desumere se per la casistica in parola sarà previsto un rigo ad hoc, ovvero si renderà necessario presentare una dichiarazione integrativa del modello redditi 2023.