4680 - Contenzioso R&S: due sentenze della Cgt di primo grado di Milano (Il Sole 24 Ore - 13/10/2023) (2)

Milano, primo grado: Sentenza 685/2023 

Oggetto dell'innovazione un «nuovo modello di gestione dei dati dei clienti sfruttando strumenti di intelligenza artificiale migliorandoli al fine di incrementarne la time life value».

Il parere del Mise è obbligatorio in quanto  l'ufficio non ha dimostrato di avere adeguate competenze tecnico/scientifiche per valutare il progetto, l'onere della prova di tale inidoneità grava sull'Agenzia.

 

Milano, primo grado: Sentenza 384/2023

La contestazione riguarda addetti all'attività di R&S con mansione di operai.

In questo caso l'ufficio non aveva l'obbligo di richiedere un preventivo parere al Ministero.


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13/10/2023

 

Parere obbligatorio del ministero sull’innovazione in ricerca e sviluppo

di Enrico Holzmiller

13 Ottobre 2023

Continua il dibattito in merito all’obbligatorietà, o meno, a carico dell’agenzia delle Entrate, di chiedere un preventivo parere tecnico al ministero delle Imprese e del Made in Italy, per i rilievi in tema di ricerca e sviluppo. Il riferimento al parere è contenuto nel Dm 27 maggio 2015, articolo 8, secondo il quale l’« Agenzia può richiedere al ministero di esprimere il proprio parere». Una disposizione simile è prevista dall’articolo 1, comma 207, legge 160/2019 con riguardo al “nuovo” credito Ricerca & Sviluppo. La disposizione in effetti rileva una facoltà, non obbligo.

Un filone nutrito della giurisprudenza, tuttavia, non rileva un obbligo nella disposizione richiamata, bensì in un eccesso di potere laddove funzionari non “tecnicamente qualificati”, in relazione all’innovazione tecnologica verificata, contestino quest’ultima (ex multis: Cgt Napoli 4988/30/22; Cgt Roma, 5918/22) . Tale posizione è supportata dall’articolo 7, legge 212/2000, che impone una motivazione con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa erariale.

In questo contesto, sono interessanti due recenti sentenze, entrambe emesse dalla Cgt di primo grado di Milano, una a favore della richiesta preventiva del parere al ministero, l’altra contraria. Con sentenza 685/2023 (presidente e relatore Giucastro) la Corte affronta una contestazione incentrata sull’asserita natura non innovativa della ricerca e sviluppo attuata dalla società ricorrente. La R&S – si legge in sentenza – risulta riferita a un «nuovo modello di gestione dei dati dei clienti sfruttando strumenti di intelligenza artificiale migliorandoli al fine di incrementarne la time life value».

I giudici milanesi hanno ritenuto che l’ufficio non abbia dimostrato di avere adeguate competenze tecnico/scientifiche per valutare se il progetto fosse migliorativo del solo stato dell’arte dell’azienda, oppure del settore complessivamente considerato. Tenuto conto che l’onere della prova di tale inidoneità grava sull’Agenzia, il rilievo va considerato infondato per carenza di prova in quanto non supportato da parere tecnico preliminare del ministero.

Con sentenza 384/2023 (presidente e relatore Napoli) la Corte analizza un caso in cui i lavoratori dipendenti, impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo, risultavano avere qualifica di operai, svolgendo mansioni esecutive. Ciò, in contrasto con i compiti di ricerca intellettuale propri dell’attività di R&S, che nel caso di specie atteneva ad «attività innovative di sviluppo della clientela, miglioramento dei processi aziendali e sviluppo di nuovi servizi». In questo caso – conclude la Corte – l’ufficio non aveva l’obbligo di richiedere un preventivo parere al ministero, in quanto la pretesa erariale non si basava su profili tecnico-fattuali. Le due sentenze definiscono una linea giurisprudenziale coerente: la richiesta dell’Agenzia di parere preventivo al ministero risulta obbligatoria in tutti i casi in cui venga contestata la natura innovativa della R&S, a meno che i funzionari dimostrino di possedere conoscenze tecnico-scientifiche adeguate (ad esempio: se la contestazione presuppone conoscenze di ingegneria navale, il funzionario dovrà dimostrare di averle). Viceversa, laddove i rilievi attengano a questioni differenti dalla natura innovativa (calcoli errati, incongruenze documentali eccetera) la richiesta del parere da parte delle Entrate rimane facoltativo.