Per il meccanismo premiale occorre anche l’utilizzo
/ Alessandro COTTO e Carlotta SGATTONI
La legge stabilisce quanto segue:
Art. 10 bis
(10-bis. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o piu' immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non puo' essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale)).
Punto 5 della circolare 15.2.2022 n.48243
5.1 Nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali di cui al punto 2 ottiene un titolo
di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese
sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione
del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo
periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa
Con la circolare nr.5/2023 è stato introdotto un paletto:
"in termini generali il primo periodo d'imposta nel quale è possibile usufruire dell'agevolazione... è quello
di effettivo utilizzo del bene immateriale, che potrebbe anche avvenire in un periodo d'imposta successivo a quello
in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale"