Patent Box

  • 4558 - Patent Box - Agenzia delle entrate, circolare nr.5 del 24/2/2023

     RASSEGNA STAMPA

    https://www.pmi.it - 27/2/2023

     


    Circolare n. 5 del 24/02/2023

    Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box - Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - pdf

    Provvedimento del 24/02/2023

    Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 in tema di ‘nuovo regime patent box’ introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 - pdf - (Pubblicato il 24/02/2023)


    FISCOOGGI - 24/2/2023

    Nuovo patent box, fine consultazione.
    Messa a punto la circolare definitiva

    Nello stesso tempo, anche la bozza di provvedimento, che doveva modificare alcuni aspetti di un precedente analogo intervento, ha ottenuto l’approvazione e la pubblicazione ufficiale

    Dopo il confronto iniziato lo scorso 18 gennaio, e concluso il 3 febbraio (vedi articolo “Nuovo regime Patent box, al via la consultazione pubblica”) , sul nuovo regime fiscale “patent box”, come ritoccato dall’articolo 6 del Dl n. 146/2021, l’Agenzia delle entrate predispone le versioni definitive della circolare e del provvedimento che aveva posto all’attenzione degli interessati alle rinnovate disposizioni (circolare n. 5/2023 e provvedimento del 24 febbraio 2023)

    In particolare, il regime agevolativo opzionale introdotto con la nuova norma (vedi articolo “Collegato fiscale 2022 – 3: cambio di look per il patent box”) consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa, una deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo riferibili agli stessi beni.
    La circolare, condivisa con il target di riferimento, dopo aver illustrato le finalità della disposizione e le attuali caratteristiche del regime, fornisce chiarimenti in relazione:
    a) all’impianto generale dell’istituto
    b) ai requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo
    c) alle condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’amministrazione finanziaria
    d) alle soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime patent box.

    ESERCIZIO A PARTIRE DAL QUALE PUO' ESSERE APPLICATO IL NUOVO PATENT BOX
    Il documento di prassi, in particolare, precisa che il nuovo Patent box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n.146/2021. A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (periodo d’imposta “a cavallo”) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

    Anche riguardo al periodo transitorio, la circolare fornisce alcune indicazioni. I contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto. La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.

    UTILIZZO DEI BENI AGEVOLATI NELLA PROPRIA ATTIVITA' D'IMPRESA
    Rispetto alla versione proposta a gennaio, il documento di prassi risolve due criticità. La prima riguarda la condizione richiesta dall’articolo 6, secondo il quale i beni agevolabili devono essere “utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa”. A tal riguardo, l’Agenzia ha scelto di non considerare “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato).

    CUMULABITA' CON IL CREDITO D'IMPOSTA R.&S.
    La seconda, invece, attiene al coordinamento tra la disciplina del nuovo regime Patent box e quella del credito d’imposta ricerca e sviluppo.
    Il comma 203 della legge n. 160/2019 prevede che “per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto […] in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”. Secondo l’Agenzia, l’agevolazione Patent box deve essere qualificata come sovvenzione che insiste sulle stesse spese di ricerca e sviluppo ammissibili alla disciplina del relativo credito d’imposta: ne consegue che la base di calcolo di tale ultima agevolazione deve essere decurtata dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.
    L’applicazione di tale interpretazione ai periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d’imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160/2019, eventualmente già fruito La tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella specifica disciplina al momento applicabili.

    Oltre alla circolare, come anticipato, è stata sdoganata anche la bozza di provvedimento destinato a modificare l’analogo intervento del 15 febbraio 2022 (vedi articolo “Nuovo patent box: le regole per accedere alla super deduzione”). Rispetto alla bozza, l’Agenzia ha apportato una modifica che attiene alle cause di esclusione dalla disciplina agevolativa.

    RISPETTO DELLA DISCIPLINA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
    Alcune cause di esclusione previste per il credito d’imposta ricerca e sviluppo (ad esempio il mancato rispetto della disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) erano state ritenute applicabili, anche al nuovo regime Patent box, pertanto ora sono state inserite nel provvedimento del 15 febbraio 2022, al fine di dare maggiore coerenza applicativa rispetto alle cause già ivi contemplate.
    È stato inoltre previsto che le cause di esclusione, se sopraggiungono rispetto all’esercizio dell’opzione, non determinano la decadenza dal beneficio, ma solo la non efficacia della medesima opzione limitatamente al periodo di imposta in cui la causa di esclusione produce i propri effetti.

  • 4612 - Patent Box: agevolazione solo se il bene viene utilizzato (ItaliaOggi 1.3.2023)

    CIRCOLARE 5/E DEL 24.2.2023

    3. Ambito soggettivo

    ...


    ITALIA OGGI 1.3.2023

    Si distinguerebbero quindi due diversi momenti:

    - Il primo è quello a decorrere dal quale si realizzano i presupposti per la fruizione dell'agevolazione (da questo periodo decorrono gli otto anni);

    - Il secondo momento, fruizione dell'agevolazione, si identifica con il periodo di imposta in cui il bene agevolato viene effettivamente utilizzato.

    Nulla dice l'agenzia delle entrate in merito alle modalità con cui provare l'avvenuto utilizzo del bene.

     

     

  • 4623 - Patent Box e restituzione del contributo R&S (ItaliaOggi 2 e 6 Marzo 2023)

    Il problema della cumulabilità riguarda i crediti d'imposta a partire dal 2020 (Legge 27.12.2019) in quanto è stato introdotto questo limite:

    La base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi pubblici.

    Per gli esercizi precedenti al 2020 occorre rispettare solo il limite alla cumulabilità.

    203.  Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa  base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa  base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.  Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le  attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

    204. Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  LIMITE ALLA CUMULABILITA'  Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto

    Considerazioni ItaliaOggi  

    Con l'interpretazione fornita dall'Agenzia, va da sé che, in termini generali, il credito R&S&I non sarà mai definitivo e potrà sempre formare oggetto di determinazione, anche a distanza di anni. Si pensi a chi nei prossimi anni fruirà del patent box per dei nuovi beni immateriali che verranno ad esistenza e che in quel momento, in caso di meccanismo premiale, dovranno rivedere i crediti R&S&I dei precedenti periodi d'imposta ed eventualmente rettificarli (restituendo una parte di essi).

     

     

     

     

     


    Per la restituzione non sono previste sanzioni.

     

    CIRCOLARE DEL 24.2.2023

    4.5 Spese agevolabili ai fini del meccanismo premiale

     

  • 4627 - Patent Box: resta da chiarire il concetto di utilizzo (Eutekne - 14.4.2023)

    Per il meccanismo premiale occorre anche l’utilizzo

    Nell’ambito della nuova super deduzione R&S, il c.d. meccanismo premiale, disciplinato dall’art. 6 comma 10-bis del DL 146/2021, consente di dedurre in maniera agevolata, a decorrere dal periodo di imposta in cui il bene immateriale ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca...

    / Alessandro COTTO e Carlotta SGATTONI


    La legge stabilisce quanto segue:

    Art. 10 bis

    (10-bis. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese  di  cui
    ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o piu'
    immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3,
    il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per  cento
    di  dette  spese  a  decorrere   dal   periodo   d'imposta   in   cui
    l'immobilizzazione  immateriale  ottiene  un  titolo   di   privativa
    industriale. La maggiorazione del  110  per  cento  non  puo'  essere
    applicata alle spese sostenute prima  dell'ottavo  periodo  d'imposta
    antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene
    un titolo di privativa industriale)). 

    Punto 5 della circolare 15.2.2022 n.48243

    5.1 Nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali di cui al punto 2 ottiene un titolo
    di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese
    sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione
    del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo
    periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa

    Con la circolare nr.5/2023 è stato introdotto un paletto:

    "in termini generali il primo periodo d'imposta nel quale è possibile usufruire dell'agevolazione... è quello
    di effettivo utilizzo del bene immateriale, che potrebbe anche avvenire in un periodo d'imposta successivo a quello
    in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale"




  • 4654 - Patent Box e Software (Eutekne 16.6.2023)

    Non è prevista l'applicazione del manuale di Frascati.

    La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5/2023 fa riferimento al  software protetto da copyright.

    Ai fini della tutela, la giurisprudenza ritiene che sia sufficiente una "creatiività semplice" riscontrabile in tutti i casi in cui l'autore ha effettuato una scelta discrezionale  all'interno di un numero sufficientemente ampio di varianti (Trib. Milano 16 febbraio 2012).

    Viene poi richiamata una sentenza della Cassazione: ".. in quanto i concetti di ideazione e realizzazione coprono tutte quelle attività dirette alla produzione del software, in linea con un modello di tutela giuridica fondato sulla legge del diritto d'autore nel quale l'atto creativo riceve una protezione purchè sia suscettibile di manifestazione all'esterno (Cass. n.20925/2005)

  • PATENT BOX

    RASSEGNA STAMPA

    4627 - Patent Box: resta da chiarire il concetto di utilizzo (Eutekne - 14.4.2023)

     


    INDICE


    NORMATIVA DI  RIFERIMENTO

    Circolare agenzia delle entrate nr.5 del 24.2.2023

    Legge

    Con l’articolo 6 1 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (nel seguito “D.L. 146/21”)2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stato introdotto un nuovo regime agevolativo opzionale, collegato all’utilizzo nell’ambito di un’attività di impresa di specifici beni immateriali da parte del titolare del diritto al loro sfruttamento economico. Tale nuovo regime agevolativo ha sostituito quello disciplinato dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che

    era stato novellato dall’articolo 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

    Successivamente, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021, ha apportato delle modifiche al predetto articolo 6 del D.L. n. 146/21.

    Decreto attuativo

    Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, protocollo n. 48243/2022 del 15 febbraio 2022 (di seguito il “Provvedimento”), emanato ai sensi dell’articolo 6 del D.L. n. 146/21, sono state adottate le disposizioni attuative della norma.


    Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157) 

    note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021
    Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301).
    (Ultimoaggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
                                   
           Art. 6 
     
        Semplificazione della disciplina del cosiddetto "patent box" 
     
      1. I soggetti titolari di  reddito  d'impresa  possono  optare  per
    l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo.
    L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e
    rinnovabile. 
    
    2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

    BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI
    ATTIVITA' RILEVANTI
    ((3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attivita' d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1)).

    ATTIVITA' RILEVANTI
    4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con societa' diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero con universita' o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3.
    5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
    6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che intendano beneficiare della maggiore deducibilita' dei costi ai fini fiscali di cui al presente articolo possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui ai commi 1 e 2, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
    7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
    ((8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta)).
    9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)).
    ((10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta, non sono piu' esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviare secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonche' i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)).
    ((10-bis. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o piu' immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non puo' essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale)).


    AGENZIA DELLE ENTRATE- PROVVEDIMENTO DEL 15/2/2022

    Protocollo N. 48243/2022

    Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30
    dicembre 2021, n. 234. Disposizioni di attuazione. Definizione degli elementi informativi
    che devono essere contenuti nella documentazione idonea. Definizione delle modalità di
    esercizio delle opzioni.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Allo scopo di consentire ai contribuenti titolari di reddito di impresa di aderire al regime
    agevolativo disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, nonché di
    avvalersi in sede di controllo delle relative esimenti sanzionatorie, in base alle attribuzioni
    conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

    DISPONE

    Definizioni

    Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente provvedimento valgono le seguenti
    definizioni:

    i. per “articolo 6” si intende l’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come
    successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234;

    ii. per “nuovo regime patent box” si intende il regime opzionale di cui all’articolo 6,
    concernente la maggiorazione delle spese sostenute per lo sviluppo, l’accrescimento,
    il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili;

    iii. per “precedente regime patent box” si intende il regime opzionale di tassazione
    agevolata, introdotto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014,
    n. 190, e successive modificazioni;

    iv. per “maggiorazione del 110%” si intende la percentuale da applicare alle spese
    sostenute per lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo
    sfruttamento dei beni immateriali agevolabili ai fini della determinazione della
    variazione in diminuzione del reddito imponibile e del valore della produzione netta;

    v. per “beni immateriali agevolabili” si intendono i beni ricompresi nel comma 3
    dell’articolo 6;

    vi. per “attività rilevanti” si intendono le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6;

    vii. per “meccanismo premiale” si intende il meccanismo applicativo previsto dal comma
    10-bis dell’articolo 6 per la creazione di beni immateriali agevolabili;

    viii. per “attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale” si intendono le attività di cui al
    comma 10-bis dell’articolo 6;

    ix. per “TUIR” si intende il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
    del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

    x. per “documentazione idonea” si intende la documentazione di cui al comma 6
    dell’articolo 6 che, al ricorrere delle condizioni dallo stesso previste, consente al
    contribuente di non essere assoggettato alla sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del
    decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

    xi. per “imprese associate” si intendono le società, anche residenti, che, direttamente o
    indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
    stessa società che controlla l’impresa;

    xii. per “investitore” si intende il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico
    dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti
    nell’ambito della sua attività d’impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e
    avvalendosi degli eventuali risultati; non rientra nella definizione di investitore il
    soggetto che, pur essendo titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene
    immateriale agevolabile, non resta inciso dai costi sostenuti nell’effettuazione dei
    suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopporta il rischio degli
    investimenti, né acquisisce i benefici delle attività rilevanti;

    xiii. per “assunzione del rischio” si intende l’effettivo svolgimento di attività che implicano
    il controllo del rischio, secondo i principi ed i criteri di cui ai Capitoli I e VI delle Linee
    Guida emanate dall’OCSE in materia di prezzi di trasferimento per le amministrazioni
    fiscali e le imprese multinazionali;

    xiv. per “opzione PB” si intende l’opzione di durata quinquennale prevista dall’articolo 1,
    commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    xv. per “opzione OD” si intende l’opzione di durata annuale prevista dall’articolo 4 del
    decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
    giugno 2019, n. 58, esercitabile previo esercizio dell’opzione PB;

    xvi. per “opzione nuovo PB” si intende l’opzione disciplinata dai commi 1 e 8 dell’articolo
    6;

    xvii. per “opzione OD nuovo PB” si intende l’esercizio della facoltà di predisporre la
    documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 6;

    xviii. per “Decreto MISE” si intende il decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo
    economico, recante le disposizioni applicative dei crediti d’imposta per le attività di
    ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica


    1. Soggetti che possono esercitare l’opzione

    1.1 Possono optare per il nuovo regime patent box (opzione nuovo PB), a condizione che
    svolgano le attività rilevanti di cui al successivo punto 3, tutti i soggetti titolari di
    reddito di impresa, ovvero:
    a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del
    TUIR;
    b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
    c) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente
    all’attività commerciale eventualmente esercitata;
    d) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società
    semplici;
    e) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR residenti in Paesi con
    i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo
    scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello
    Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali di cui al punto 2.

    1.2 L’opzione può essere esercitata dall’investitore che sia titolare del diritto allo
    sfruttamento economico dei beni immateriali indicati al successivo punto 2.

    1.3 L’opzione non può essere esercitata dalle imprese:
    a) che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
    b) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
    concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale
    prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto
    legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso
    un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

    1.4 Qualora una delle situazioni elencate al punto 1.3 sopravvenga rispetto all’avvenuto
    esercizio dell’opzione, l’opzione stessa viene meno a decorrere dall’inizio del periodo
    di imposta in cui la condizione si verifica.

    2. Definizione di bene immateriale agevolabile

    2.1 L’opzione di cui al punto 1 consente di maggiorare in misura pari al 110% le spese
    sostenute dall’investitore nello svolgimento delle attività rilevanti relative ai seguenti
    beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento
    dell’attività di impresa:
    a) software protetto da copyright;
    b) brevetti industriali - ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni
    biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione - i brevetti per
    modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie
    di prodotti a semiconduttori;
    c) disegni e modelli giuridicamente tutelati;
    d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c),
    collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di
    un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi
    sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

    2.2 Per la definizione dei beni immateriali di cui al punto 2.1 e dei requisiti richiesti per la
    loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell’Unione europea
    ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell’Unione europea, trattati e
    convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili
    nel relativo territorio di protezione.

    2.3 Per utilizzo diretto e indiretto dei beni di cui al punto 2.1, si intende rispettivamente:
    a) l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali
    riservano al titolare del diritto stesso;
    b) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali.


    3. Definizione di attività rilevanti

    3.1 Per attività rilevanti si intendono:
    a) le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi
    dell’articolo 2 del decreto MISE;
    b) le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del
    decreto MISE;
    c) le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del
    decreto MISE;
    d) le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

    3.2 Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall’investitore mediante
    contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati,
    nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano
    l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
    l’impresa. Per la determinazione del requisito del controllo si tiene conto anche delle
    partecipazioni, dei titoli o dei diritti posseduti dai familiari individuati ai sensi
    dell’articolo 5, comma 5, del TUIR. Nello svolgere le attività commissionate, i
    commissionari indipendenti non possono avvalersi di imprese appartenenti al
    medesimo gruppo dell’impresa committente.

    3.3 Nei casi previsti al punto 3.2, le attività rilevanti devono essere svolte sotto la direzione
    tecnica dell’investitore attraverso il proprio personale. Il contratto stipulato per lo
    svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario,
    di insuccesso sia posto a carico dell’investitore.

    3.4 Le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio
    dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione europea, ovvero in Stati aderenti
    allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che
    assicuri un effettivo scambio di informazioni. Qualora le attività rilevanti siano svolte
    da un commissionario, quest’ultimo, nonché qualsiasi eventuale sub-commissionario,
    deve essere fiscalmente residente negli Stati di cui al precedente periodo

    4. Definizione delle spese agevolabili

    4.1 Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del
    110%, rilevano, purché non sostenute con società che, direttamente o indirettamente,
    controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
    controlla l’impresa, le seguenti spese:
    a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
    o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello
    svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese di personale relative ai soggetti con
    rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute
    e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di
    fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore
    o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse
    le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili
    svolte fuori sede;
    b) quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni
    di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni
    immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività di cui al precedente punto 3;
    c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle
    attività di cui al precedente punto 3;
    d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di cui
    al precedente punto 3;
    e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo
    degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli
    relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei
    contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi;
    Non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti
    derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.

    4.2 Qualora le spese i di cui al punto 4.1, fatta eccezione per quelle di cui alla lett. e), si
    riferiscano solo in parte alle attività rilevanti, le stesse potranno essere maggiorate solo
    per la quota riferibile a tale utilizzo.

    4.3 Le spese di cui al punto 4.1, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività,
    inerenza e congruità, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono
    imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di
    imposta in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR indipendentemente
    dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale
    capitalizzazione delle stesse. COMPETENZA ECONOMICA

    4.4 Le quote di ammortamento di cui al punto 4.1, lettera b), ai fini del calcolo della
    maggiorazione del 110%, vengono quantificate utilizzando il costo fiscalmente
    riconosciuto dei beni, determinato ai sensi dell’articolo 110 del TUIR, ridotto
    dell’ammontare delle spese capitalizzate che hanno già usufruito, anche in
    applicazione del meccanismo premiale, della predetta maggiorazione.

    4.5 Si applicano le regole previste dall’articolo 6, comma 6, del decreto MISE. 

    5. Definizione delle attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale

    AMMESSE LE SPESE SOSTENITE NEGLI OTTO ESERCIZI PRECEDENTE A QUELLO IN CUI VIENE OTTENUTO IL TITOLO DI PRIVATIVA
    5.1 Nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali di cui al punto 2 ottiene un titolo
    di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese
    sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione
    del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo
    periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa. IL MOMENTO DI OTTENIMENTO DELLA PRIVATIVA INDUSTRIALE E' STATO CHIARITO DALLA CIRCOLARE DEL 24.2.2023

    5.2 Ai fini del punto 5.1, sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle:
    a) di ricerca fondamentale indicate all’articolo 2, lettera a), del decreto MISE;
    b) di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.

    5.3 Non sono ricomprese tra le attività di cui al punto 5.1 quelle che hanno concorso alla
    formazione del numeratore del rapporto di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 23
    dicembre 2014, n. 190;

    OPERAZIONI STRAORDINARIE
    5.4 In caso di operazioni straordinarie, anche fiscalmente realizzative, che comportano il
    trasferimento dell’azienda, o del ramo di azienda, cui sono riferibili le spese oggetto
    del meccanismo premiale, il diritto di apportare la variazione in diminuzione pari al
    110% del loro importo spetta al soggetto che risulta titolare della predetta azienda, o
    ramo di azienda, nel periodo di imposta in cui viene ottenuto il titolo di privativa
    industriale.

    6. Definizione delle spese rilevanti ai fini del meccanismo premiale

    6.1
    Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare, in caso di attivazione
    del meccanismo premiale, la maggiorazione del 110%, rilevano le spese di cui al punto
    4 - fatta eccezione per quelli di cui al punto 4.1 lettera e) - e le spese necessarie
    all’ottenimento del titolo di privativa.


    7. Documentazione idonea

    7.
    1 Nel caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta, non PENALTY PROTECTION
    è applicabile la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
    dicembre 1997, n. 471, qualora il contribuente abbia predisposto la documentazione
    idonea relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento.

    7.2 La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e
    B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi di seguito elencati.

    7.3 La sezione A contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del
    nuovo regime patent box, le seguenti informazioni:

    i. Struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate
    ed eventi straordinari: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o
    più organigrammi, accompagnati da una nota che dia evidenza delle eventuali
    operazioni straordinarie di riorganizzazione, acquisizioni e dismissioni aziendali
    occorse nel periodo di imposta cui l’agevolazione fa riferimento. Dovranno essere
    descritte in modo particolareggiato le operazioni che hanno comportato il
    trasferimento dei beni immateriali agevolabili e i criteri utilizzati per ripartire tra il
    dante causa e l’avente causa il beneficio spettante, nonché le spese potenzialmente
    oggetto del meccanismo premiale;

    ii. Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con
    imprese associate: tali informazioni possono essere fornite attraverso una o più
    schede che diano chiara evidenza della natura di investitore, secondo quanto
    previsto al punto xii delle Definizioni del presente provvedimento, assunto
    dall’impresa e delle eventuali operazioni intercorse con le imprese associate, con
    indicazione delle principali funzioni svolte da ciascuno dei soggetti coinvolti.
    Dovranno, inoltre, essere individuati eventuali progetti di ricerca, aventi ad oggetto
    le medesime attività e risultati, svolti internamente all’impresa, ovvero
    avvalendosi di terzi indipendenti o di altre società del gruppo, identificando i beni
    immateriali, oggetto di privativa industriale ovvero giuridicamente tutelati,
    eventualmente realizzati grazie a tali attività e la loro ripartizione all’interno del
    gruppo;

    iii. Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti: tali informazioni possono
    essere fornite con una relazione che descriva l’oggetto del contratto, le clausole
    contrattuali volte a ripartire il rischio di insuccesso tra soggetto committente e
    commissionario, nonché gli elementi utili a verificare la natura di investitore del
    committente come sopra definito;

    iv. Modello organizzativo dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite
    attraverso uno o più organigrammi o schede, che rappresentino le diverse
    articolazioni aziendali impegnate nello svolgimento delle attività rilevanti
    (divisioni/dipartimenti/settori), con indicazione dei relativi responsabili, del
    numero di risorse umane e materiali assegnate, e delle strutture (unità, uffici,
    reparti divisioni, ecc.) che operano in maniera trasversale ai diversi ambiti; tali
    informazioni sono accompagnate da una sintetica descrizione delle attività svolte
    da ciascuna articolazione aziendale;

    v. Relazione tecnica: la relazione tecnica deve illustrare, anche in riferimento al
    meccanismo premiale, le finalità, i contenuti e i risultati delle attività rilevanti
    svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in
    corso di realizzazione, con particolare riferimento alle incertezze tecniche e
    scientifiche che si è inteso superare. Inoltre, la relazione deve descrivere le attività
    rilevanti svolte dall’impresa, con separata indicazione e analisi di quelle
    direttamente collegate allo sviluppo, protezione, mantenimento e accrescimento
    del valore dei beni immateriali di cui al punto 2. Tale relazione, nel caso di attività
    rilevanti organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a
    cura del responsabile aziendale delle attività rilevanti o del responsabile del
    singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante
    legale dell’impresa, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
    regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività
    rilevanti siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e
    rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività rilevanti
    e deve essere firmata dal rappresentante legale dell’impresa commissionaria, ai
    sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
    documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    28 dicembre 2000, n. 445;

    vi. Funzioni, rischi e beni dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite
    attraverso una nota descrittiva dei processi, delle attività e delle funzioni svolte,
    dei beni immateriali direttamente impiegati nei diversi processi aziendali e dei
    rischi assunti. In caso di utilizzo indiretto del bene, deve essere allegata una copia
    del contratto di concessione in uso, precisando se il concessionario appartiene al
    medesimo gruppo del soggetto concedente;

    7.4 La Sezione B contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del
    nuovo regime patent box, le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo
    su cui applicare la maggiorazione:

    i. Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale: tali
    informazioni possono essere fornite tramite schede, anche desunte dalla contabilità
    analitica, intestate ai singoli beni immateriali. In tali schede vanno indicate le
    spese, di cui ai precedenti punti 4 e 6, direttamente attribuibili al bene immateriale
    e quelle indirettamente riferibili allo stesso, specificando la chiave, fisica o
    numeraria, di allocazione. Ricorrendo il caso di cui al punto 2.1, lett. d), la scheda
    può essere intestata a più di un bene immateriale. La scheda deve, inoltre,
    contenere le informazioni utili a riconciliare le singole voci di spesa con i conti di
    mastro che le riguardano e con il bilancio di verifica. In caso di società obbligate
    a pubblicare il bilancio di esercizio nel registro delle imprese, la riconciliazione
    deve essere effettuata anche tra quest’ultimo e il bilancio di verifica. Se il
    contribuente utilizza una contabilità analitica, devono essere indicati anche i criteri
    di individuazione dei conti gestionali riferibili alle predette spese, riconciliati con
    la contabilità generale. Infine, con riguardo alle singole voci di spesa deve essere
    disponibile la seguente documentazione, da allegare a ciascuna scheda:
    a. costo del personale impiegato in attività rilevanti: fogli presenza nominativi
    riportanti, per ciascun giorno del periodo di imposta, le ore impiegate nelle
    attività rilevanti, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o
    dal responsabile delle attività rilevanti, ai sensi del testo unico delle disposizioni
    legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché
    dal prestatore di lavoro. Inoltre, per ogni lavoratore devono essere precisate le
    mansioni svolte e le conoscenze specifiche di cui è in possesso che gli
    consentono di partecipare allo svolgimento delle attività rilevanti;
    b. costi promiscui: per i beni, il personale e i servizi utilizzati solo in parte per lo
    svolgimento delle attività rilevanti, deve essere predisposta, ai sensi del testo
    unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
    documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione del legale
    rappresentante dell’impresa o del responsabile delle attività rilevanti che
    individui il criterio di ripartizione, oggettivo e verificabile, idoneo a misurare il
    loro utilizzo nello svolgimento delle attività rilevanti. Per il costo del personale,
    tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal prestatore di lavoro.
    ii. Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili
    ai beni immateriali oggetto di agevolazione: il contribuente deve individuare in
    un apposito prospetto le singole variazioni fiscali riconducibili a ciascun bene
    immateriale oggetto di agevolazione, anche tenendo conto del vincolo di
    complementarietà. Il dato complessivo deve essere riconciliato con quanto indicato
    nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

    8. Documentazione idonea per le micro-imprese e le piccole e medie imprese

    8.1
    Le micro-imprese e le piccole e medie imprese possono predisporre le Sezioni A e B
    di cui al punto 7 in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi
    indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e
    operativa.

    9. Comunicazione del possesso della Documentazione idonea

    9.1
    Il contribuente che detiene la documentazione di cui al presente provvedimento deve
    darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo
    di imposta per il quale beneficia della maggiorazione.

    9.2
    In assenza della comunicazione prevista al punto 9.1 del presente provvedimento, il
    contribuente non può avvalersi della disapplicazione delle sanzioni previste
    dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di
    rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria

    10. Termini di consegna della documentazione idonea

    10.1
    La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere
    effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

    10.2
    Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria, emerge l’esigenza di disporre
    di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella
    documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria e predisposta ai sensi
    del presente provvedimento, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla
    richiesta, ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle
    operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi
    del controllo. Decorsi i suddetti termini, l’Agenzia delle entrate non è vincolata alla
    disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
    n. 471.

    10.3
    Resta ferma la facoltà del contribuente di predisporre ulteriore documentazione
    contenente i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili ai fini del riscontro,
    da parte degli organi di controllo, della corretta determinazione della maggiorazione,
    con particolare riguardo alle modalità di tracciatura, anche sotto il profilo contabile,
    delle spese sostenute nello svolgimento delle attività rilevanti.

    11. Forma, estensione e condizioni di efficacia della Documentazione idonea

    11.1 La documentazione di cui al presente provvedimento deve essere redatta in lingua
    italiana, tuttavia, gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono ad operazioni con
    imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in lingua
    inglese.

    11.2 La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o
    da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro
    la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    11.3 La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il
    soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, produce effetti
    esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino
    allo scadere del termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    11.4 La totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale
    dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di
    sanzioni. L’assenza della firma elettronica con marca temporale o la non
    corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella
    documentazione esibita, comportano, anche disgiuntamente, il recupero integrale
    della maggiorazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di
    sanzioni.

    11.5 La presentazione, nel corso di attività di controllo, del documento informativo, non
    vincola l’Agenzia delle entrate alla disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del
    decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 quando, pur rispettando i contenuti
    informativi previsti nel presente provvedimento in relazione alle singole fattispecie,
    gli stessi non forniscono, nel complesso, un’informazione chiara e completa e
    conforme alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

    11.6 Salvo quanto previsto dai paragrafi 11.4 e 11.5, la documentazione è considerata
    idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi
    necessari per riscontrare la corretta determinazione della maggiorazione.

    11.7 Le ipotesi di omissioni o inesattezze parziali, non suscettibili di compromettere
    l’analisi degli organi di controllo nel suo complesso, non costituiscono causa ostativa
    alla disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
    1997, n. 471.

    11.8 Se la documentazione viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, il
    giudizio in merito ai punti 11.5, 11.6 e 11.7 deve essere effettuato dagli organi di
    controllo e, in caso di giudizio negativo, essere motivato. Rimane comunque fermo il
    potere dell’Ufficio competente di valutare criticamente tale giudizio ai fini
    dell’irrogazione delle sanzioni.

    11.9 L’Amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute nella
    documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente riconducibili
    all’attività di controllo.

    12. Modalità di esercizio dell’opzione

    12.1 L’opzione nuovo PB di cui al punto 1.1 è comunicata nella dichiarazione dei redditi
    relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è
    irrevocabile e rinnovabile.

    12.2 I soggetti di cui al comma 10 dell’articolo 6 che hanno presentato, con riferimento al
    precedente regime patent box, un’istanza di accesso alla procedura, o di rinnovo della
    stessa, di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
    settembre 1973, n. 600, possono esercitare l’opzione nuovo PB di cui al punto 1.1 del
    presente provvedimento previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con
    raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al
    precedente regime patent box, nella quale, con specifico riferimento all’istanza a suo
    tempo presentata, viene manifestata, in maniera irrevocabile, l’espressa volontà di
    rinunciare alla prosecuzione della procedura.

    12.3 I soggetti di cui al comma 10 dell’articolo 6, non rientranti nel precedente punto 12.2,
    che, avendo esercitato l’opzione PB, hanno esercitato anche l’opzione OD, possono
    continuare a fruire del precedente regime patent box fino alla sua naturale scadenza
    quinquennale. Per tali soggetti non sussiste l’obbligo di esercitare le successive
    opzioni OD annuali.

    12.4 I soggetti di cui al comma 10 dell’articolo 6, non rientranti nella previsione di cui ai
    precedenti punti 12.2 e 12.3, che intendono optare per il nuovo regime patent box
    devono esprimere l’opzione nuovo PB come previsto al punto 12.1. A seguito di tale
    opzione, quella manifestata per il precedente regime patent box si considera revocata.

    12.5 I contribuenti non possono esercitare l’opzione PB, neanche relativamente a beni
    complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021.

     

    13. Diritto di interpello

    13.1 In presenza di obiettive condizioni di incertezza riguardanti l’applicazione delle
    disposizioni di natura tributaria, i contribuenti possono presentare istanza di interpello
    ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Qualora
    la risposta all’istanza di interpello presupponga anche la qualificazione delle attività
    svolte come di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e ideazione
    estetica, ovvero l’ammissibilità del bene immateriale all’agevolazione, resta ferma la
    necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente ai
    sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

     

    MOTIVAZIONI
    L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28
    dicembre 2021, n. 234, ha semplificato il regime patent box, di cui dall’articolo 1, commi da
    37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo “frontend”.

    In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte
    dirette e dell’Imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello
    svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento,
    alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti
    industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati. Rispetto alla precedente disciplina
    patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il knowhow.

    Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un
    bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e
    sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua
    creazione, maggiorandoli del 110%.

    Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una
    documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate
    condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

    Il citato articolo 6, infine, demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
    entrate l’adozione delle disposizioni attuative, la regolamentazione della documentazione
    idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime patent box,
    esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune
    limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime.

    Pertanto, con il presente provvedimento viene data attuazione al citato articolo 6,
    disciplinando, al contempo, la struttura e i contenuti della documentazione idonea e le
    modalità di esercizio delle opzioni per il nuovo regime agevolativo.

    Il presente provvedimento, inoltre, dispone che i contribuenti possono presentare istanza di
    interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, fermo
    restando la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente
    in ordine alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo.


    RIFERIMENTI NORMATIVI

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
    - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
    Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art.
    67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
    - Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);
    - Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
    - Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

    Disciplina normativa di riferimento:
    - Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28
    dicembre 2021, n. 234.
    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene
    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 15 febbraio 2022