Art. 6
Semplificazione della disciplina del cosiddetto "patent box"
1. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e
rinnovabile.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
esercitare l'opzione di cui al comma 1 a condizione di essere
residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare
la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia
effettivo.
BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI
ATTIVITA' RILEVANTI
((3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e
sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a
software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e
modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o
indirettamente nello svolgimento della propria attivita' d'impresa,
sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di esercizio
dell'opzione di cui al comma 1)).
ATTIVITA' RILEVANTI
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che
i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le
attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca
stipulati con societa' diverse da quelle che direttamente o
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero con
universita' o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate
alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai fini
della determinazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che intendano beneficiare della
maggiore deducibilita' dei costi ai fini fiscali di cui al presente
articolo possono indicare le informazioni necessarie alla
determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea
documentazione predisposta secondo quanto previsto da un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di
rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui ai
commi 1 e 2, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del
credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel
corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' istruttoria,
il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la
documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della
corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione
prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
ne da' comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella
dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia
dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il
possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della
maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
((8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi
periodi d'imposta)).
9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)).
((10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi
d'imposta, non sono piu' esercitabili le opzioni previste
dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I
soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato o che
esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta
antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime
opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente
articolo, previa comunicazione da inviare secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che
abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e
abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle
entrate a conclusione di dette procedure, nonche' i soggetti che
abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58)).
((10-bis. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese di cui
ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o piu'
immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3,
il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per cento
di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui
l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa
industriale. La maggiorazione del 110 per cento non puo' essere
applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta
antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene
un titolo di privativa industriale)).
AGENZIA DELLE ENTRATE- PROVVEDIMENTO DEL 15/2/2022
Protocollo N. 48243/2022
Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30
dicembre 2021, n. 234. Disposizioni di attuazione. Definizione degli elementi informativi
che devono essere contenuti nella documentazione idonea. Definizione delle modalità di
esercizio delle opzioni.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Allo scopo di consentire ai contribuenti titolari di reddito di impresa di aderire al regime
agevolativo disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, nonché di
avvalersi in sede di controllo delle relative esimenti sanzionatorie, in base alle attribuzioni
conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
DISPONE
Definizioni
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente provvedimento valgono le seguenti
definizioni:
i. per “articolo 6” si intende l’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come
successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234;
ii. per “nuovo regime patent box” si intende il regime opzionale di cui all’articolo 6,
concernente la maggiorazione delle spese sostenute per lo sviluppo, l’accrescimento,
il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili;
iii. per “precedente regime patent box” si intende il regime opzionale di tassazione
agevolata, introdotto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e successive modificazioni;
iv. per “maggiorazione del 110%” si intende la percentuale da applicare alle spese
sostenute per lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo
sfruttamento dei beni immateriali agevolabili ai fini della determinazione della
variazione in diminuzione del reddito imponibile e del valore della produzione netta;
v. per “beni immateriali agevolabili” si intendono i beni ricompresi nel comma 3
dell’articolo 6;
vi. per “attività rilevanti” si intendono le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6;
vii. per “meccanismo premiale” si intende il meccanismo applicativo previsto dal comma
10-bis dell’articolo 6 per la creazione di beni immateriali agevolabili;
viii. per “attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale” si intendono le attività di cui al
comma 10-bis dell’articolo 6;
ix. per “TUIR” si intende il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
x. per “documentazione idonea” si intende la documentazione di cui al comma 6
dell’articolo 6 che, al ricorrere delle condizioni dallo stesso previste, consente al
contribuente di non essere assoggettato alla sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
xi. per “imprese associate” si intendono le società, anche residenti, che, direttamente o
indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa società che controlla l’impresa;
xii. per “investitore” si intende il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico
dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti
nell’ambito della sua attività d’impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e
avvalendosi degli eventuali risultati; non rientra nella definizione di investitore il
soggetto che, pur essendo titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene
immateriale agevolabile, non resta inciso dai costi sostenuti nell’effettuazione dei
suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopporta il rischio degli
investimenti, né acquisisce i benefici delle attività rilevanti;
xiii. per “assunzione del rischio” si intende l’effettivo svolgimento di attività che implicano
il controllo del rischio, secondo i principi ed i criteri di cui ai Capitoli I e VI delle Linee
Guida emanate dall’OCSE in materia di prezzi di trasferimento per le amministrazioni
fiscali e le imprese multinazionali;
xiv. per “opzione PB” si intende l’opzione di durata quinquennale prevista dall’articolo 1,
commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
xv. per “opzione OD” si intende l’opzione di durata annuale prevista dall’articolo 4 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, esercitabile previo esercizio dell’opzione PB;
xvi. per “opzione nuovo PB” si intende l’opzione disciplinata dai commi 1 e 8 dell’articolo
6;
xvii. per “opzione OD nuovo PB” si intende l’esercizio della facoltà di predisporre la
documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 6;
xviii. per “Decreto MISE” si intende il decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo
economico, recante le disposizioni applicative dei crediti d’imposta per le attività di
ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica
1. Soggetti che possono esercitare l’opzione
1.1 Possono optare per il nuovo regime patent box (opzione nuovo PB), a condizione che
svolgano le attività rilevanti di cui al successivo punto 3, tutti i soggetti titolari di
reddito di impresa, ovvero:
a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del
TUIR;
b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
c) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente
all’attività commerciale eventualmente esercitata;
d) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società
semplici;
e) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR residenti in Paesi con
i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo
scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello
Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali di cui al punto 2.
1.2 L’opzione può essere esercitata dall’investitore che sia titolare del diritto allo
sfruttamento economico dei beni immateriali indicati al successivo punto 2.
1.3 L’opzione non può essere esercitata dalle imprese:
a) che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
b) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale
prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
1.4 Qualora una delle situazioni elencate al punto 1.3 sopravvenga rispetto all’avvenuto
esercizio dell’opzione, l’opzione stessa viene meno a decorrere dall’inizio del periodo
di imposta in cui la condizione si verifica.
2. Definizione di bene immateriale agevolabile
2.1 L’opzione di cui al punto 1 consente di maggiorare in misura pari al 110% le spese
sostenute dall’investitore nello svolgimento delle attività rilevanti relative ai seguenti
beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento
dell’attività di impresa:
a) software protetto da copyright;
b) brevetti industriali - ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni
biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione - i brevetti per
modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie
di prodotti a semiconduttori;
c) disegni e modelli giuridicamente tutelati;
d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c),
collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di
un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi
sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
2.2 Per la definizione dei beni immateriali di cui al punto 2.1 e dei requisiti richiesti per la
loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell’Unione europea
ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell’Unione europea, trattati e
convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili
nel relativo territorio di protezione.
2.3 Per utilizzo diretto e indiretto dei beni di cui al punto 2.1, si intende rispettivamente:
a) l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali
riservano al titolare del diritto stesso;
b) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali.
3. Definizione di attività rilevanti
3.1 Per attività rilevanti si intendono:
a) le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi
dell’articolo 2 del decreto MISE;
b) le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del
decreto MISE;
c) le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del
decreto MISE;
d) le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
3.2 Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall’investitore mediante
contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati,
nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa. Per la determinazione del requisito del controllo si tiene conto anche delle
partecipazioni, dei titoli o dei diritti posseduti dai familiari individuati ai sensi
dell’articolo 5, comma 5, del TUIR. Nello svolgere le attività commissionate, i
commissionari indipendenti non possono avvalersi di imprese appartenenti al
medesimo gruppo dell’impresa committente.
3.3 Nei casi previsti al punto 3.2, le attività rilevanti devono essere svolte sotto la direzione
tecnica dell’investitore attraverso il proprio personale. Il contratto stipulato per lo
svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario,
di insuccesso sia posto a carico dell’investitore.
3.4 Le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio
dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione europea, ovvero in Stati aderenti
allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che
assicuri un effettivo scambio di informazioni. Qualora le attività rilevanti siano svolte
da un commissionario, quest’ultimo, nonché qualsiasi eventuale sub-commissionario,
deve essere fiscalmente residente negli Stati di cui al precedente periodo
4. Definizione delle spese agevolabili
4.1 Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del
110%, rilevano, purché non sostenute con società che, direttamente o indirettamente,
controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla l’impresa, le seguenti spese:
a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello
svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese di personale relative ai soggetti con
rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute
e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di
fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore
o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse
le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili
svolte fuori sede;
b) quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni
di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni
immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività di cui al precedente punto 3;
c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle
attività di cui al precedente punto 3;
d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di cui
al precedente punto 3;
e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo
degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli
relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei
contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi;
Non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti
derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.
4.2 Qualora le spese i di cui al punto 4.1, fatta eccezione per quelle di cui alla lett. e), si
riferiscano solo in parte alle attività rilevanti, le stesse potranno essere maggiorate solo
per la quota riferibile a tale utilizzo.
4.3 Le spese di cui al punto 4.1, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività,
inerenza e congruità, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono
imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di
imposta in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR indipendentemente
dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale
capitalizzazione delle stesse. COMPETENZA ECONOMICA
4.4 Le quote di ammortamento di cui al punto 4.1, lettera b), ai fini del calcolo della
maggiorazione del 110%, vengono quantificate utilizzando il costo fiscalmente
riconosciuto dei beni, determinato ai sensi dell’articolo 110 del TUIR, ridotto
dell’ammontare delle spese capitalizzate che hanno già usufruito, anche in
applicazione del meccanismo premiale, della predetta maggiorazione.
4.5 Si applicano le regole previste dall’articolo 6, comma 6, del decreto MISE.
5. Definizione delle attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale
AMMESSE LE SPESE SOSTENITE NEGLI OTTO ESERCIZI PRECEDENTE A QUELLO IN CUI VIENE OTTENUTO IL TITOLO DI PRIVATIVA
5.1 Nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali di cui al punto 2 ottiene un titolo
di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese
sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione
del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo
periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa. IL MOMENTO DI OTTENIMENTO DELLA PRIVATIVA INDUSTRIALE E' STATO CHIARITO DALLA CIRCOLARE DEL 24.2.2023
5.2 Ai fini del punto 5.1, sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle:
a) di ricerca fondamentale indicate all’articolo 2, lettera a), del decreto MISE;
b) di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.
5.3 Non sono ricomprese tra le attività di cui al punto 5.1 quelle che hanno concorso alla
formazione del numeratore del rapporto di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
OPERAZIONI STRAORDINARIE
5.4 In caso di operazioni straordinarie, anche fiscalmente realizzative, che comportano il
trasferimento dell’azienda, o del ramo di azienda, cui sono riferibili le spese oggetto
del meccanismo premiale, il diritto di apportare la variazione in diminuzione pari al
110% del loro importo spetta al soggetto che risulta titolare della predetta azienda, o
ramo di azienda, nel periodo di imposta in cui viene ottenuto il titolo di privativa
industriale.
6. Definizione delle spese rilevanti ai fini del meccanismo premiale
6.1 Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare, in caso di attivazione
del meccanismo premiale, la maggiorazione del 110%, rilevano le spese di cui al punto
4 - fatta eccezione per quelli di cui al punto 4.1 lettera e) - e le spese necessarie
all’ottenimento del titolo di privativa.
7. Documentazione idonea
7.1 Nel caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta, non PENALTY PROTECTION
è applicabile la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, qualora il contribuente abbia predisposto la documentazione
idonea relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento.
7.2 La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e
B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi di seguito elencati.
7.3 La sezione A contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del
nuovo regime patent box, le seguenti informazioni:
i. Struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate
ed eventi straordinari: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o
più organigrammi, accompagnati da una nota che dia evidenza delle eventuali
operazioni straordinarie di riorganizzazione, acquisizioni e dismissioni aziendali
occorse nel periodo di imposta cui l’agevolazione fa riferimento. Dovranno essere
descritte in modo particolareggiato le operazioni che hanno comportato il
trasferimento dei beni immateriali agevolabili e i criteri utilizzati per ripartire tra il
dante causa e l’avente causa il beneficio spettante, nonché le spese potenzialmente
oggetto del meccanismo premiale;
ii. Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con
imprese associate: tali informazioni possono essere fornite attraverso una o più
schede che diano chiara evidenza della natura di investitore, secondo quanto
previsto al punto xii delle Definizioni del presente provvedimento, assunto
dall’impresa e delle eventuali operazioni intercorse con le imprese associate, con
indicazione delle principali funzioni svolte da ciascuno dei soggetti coinvolti.
Dovranno, inoltre, essere individuati eventuali progetti di ricerca, aventi ad oggetto
le medesime attività e risultati, svolti internamente all’impresa, ovvero
avvalendosi di terzi indipendenti o di altre società del gruppo, identificando i beni
immateriali, oggetto di privativa industriale ovvero giuridicamente tutelati,
eventualmente realizzati grazie a tali attività e la loro ripartizione all’interno del
gruppo;
iii. Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti: tali informazioni possono
essere fornite con una relazione che descriva l’oggetto del contratto, le clausole
contrattuali volte a ripartire il rischio di insuccesso tra soggetto committente e
commissionario, nonché gli elementi utili a verificare la natura di investitore del
committente come sopra definito;
iv. Modello organizzativo dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite
attraverso uno o più organigrammi o schede, che rappresentino le diverse
articolazioni aziendali impegnate nello svolgimento delle attività rilevanti
(divisioni/dipartimenti/settori), con indicazione dei relativi responsabili, del
numero di risorse umane e materiali assegnate, e delle strutture (unità, uffici,
reparti divisioni, ecc.) che operano in maniera trasversale ai diversi ambiti; tali
informazioni sono accompagnate da una sintetica descrizione delle attività svolte
da ciascuna articolazione aziendale;
v. Relazione tecnica: la relazione tecnica deve illustrare, anche in riferimento al
meccanismo premiale, le finalità, i contenuti e i risultati delle attività rilevanti
svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in
corso di realizzazione, con particolare riferimento alle incertezze tecniche e
scientifiche che si è inteso superare. Inoltre, la relazione deve descrivere le attività
rilevanti svolte dall’impresa, con separata indicazione e analisi di quelle
direttamente collegate allo sviluppo, protezione, mantenimento e accrescimento
del valore dei beni immateriali di cui al punto 2. Tale relazione, nel caso di attività
rilevanti organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a
cura del responsabile aziendale delle attività rilevanti o del responsabile del
singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante
legale dell’impresa, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività
rilevanti siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e
rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività rilevanti
e deve essere firmata dal rappresentante legale dell’impresa commissionaria, ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
vi. Funzioni, rischi e beni dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite
attraverso una nota descrittiva dei processi, delle attività e delle funzioni svolte,
dei beni immateriali direttamente impiegati nei diversi processi aziendali e dei
rischi assunti. In caso di utilizzo indiretto del bene, deve essere allegata una copia
del contratto di concessione in uso, precisando se il concessionario appartiene al
medesimo gruppo del soggetto concedente;
7.4 La Sezione B contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del
nuovo regime patent box, le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo
su cui applicare la maggiorazione:
i. Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale: tali
informazioni possono essere fornite tramite schede, anche desunte dalla contabilità
analitica, intestate ai singoli beni immateriali. In tali schede vanno indicate le
spese, di cui ai precedenti punti 4 e 6, direttamente attribuibili al bene immateriale
e quelle indirettamente riferibili allo stesso, specificando la chiave, fisica o
numeraria, di allocazione. Ricorrendo il caso di cui al punto 2.1, lett. d), la scheda
può essere intestata a più di un bene immateriale. La scheda deve, inoltre,
contenere le informazioni utili a riconciliare le singole voci di spesa con i conti di
mastro che le riguardano e con il bilancio di verifica. In caso di società obbligate
a pubblicare il bilancio di esercizio nel registro delle imprese, la riconciliazione
deve essere effettuata anche tra quest’ultimo e il bilancio di verifica. Se il
contribuente utilizza una contabilità analitica, devono essere indicati anche i criteri
di individuazione dei conti gestionali riferibili alle predette spese, riconciliati con
la contabilità generale. Infine, con riguardo alle singole voci di spesa deve essere
disponibile la seguente documentazione, da allegare a ciascuna scheda:
a. costo del personale impiegato in attività rilevanti: fogli presenza nominativi
riportanti, per ciascun giorno del periodo di imposta, le ore impiegate nelle
attività rilevanti, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o
dal responsabile delle attività rilevanti, ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché
dal prestatore di lavoro. Inoltre, per ogni lavoratore devono essere precisate le
mansioni svolte e le conoscenze specifiche di cui è in possesso che gli
consentono di partecipare allo svolgimento delle attività rilevanti;
b. costi promiscui: per i beni, il personale e i servizi utilizzati solo in parte per lo
svolgimento delle attività rilevanti, deve essere predisposta, ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione del legale
rappresentante dell’impresa o del responsabile delle attività rilevanti che
individui il criterio di ripartizione, oggettivo e verificabile, idoneo a misurare il
loro utilizzo nello svolgimento delle attività rilevanti. Per il costo del personale,
tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal prestatore di lavoro.
ii. Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili
ai beni immateriali oggetto di agevolazione: il contribuente deve individuare in
un apposito prospetto le singole variazioni fiscali riconducibili a ciascun bene
immateriale oggetto di agevolazione, anche tenendo conto del vincolo di
complementarietà. Il dato complessivo deve essere riconciliato con quanto indicato
nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
8. Documentazione idonea per le micro-imprese e le piccole e medie imprese
8.1 Le micro-imprese e le piccole e medie imprese possono predisporre le Sezioni A e B
di cui al punto 7 in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi
indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e
operativa.
9. Comunicazione del possesso della Documentazione idonea
9.1 Il contribuente che detiene la documentazione di cui al presente provvedimento deve
darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo
di imposta per il quale beneficia della maggiorazione.
9.2 In assenza della comunicazione prevista al punto 9.1 del presente provvedimento, il
contribuente non può avvalersi della disapplicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di
rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria
10. Termini di consegna della documentazione idonea
10.1 La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere
effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.
10.2 Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria, emerge l’esigenza di disporre
di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella
documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria e predisposta ai sensi
del presente provvedimento, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla
richiesta, ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle
operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi
del controllo. Decorsi i suddetti termini, l’Agenzia delle entrate non è vincolata alla
disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
10.3 Resta ferma la facoltà del contribuente di predisporre ulteriore documentazione
contenente i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili ai fini del riscontro,
da parte degli organi di controllo, della corretta determinazione della maggiorazione,
con particolare riguardo alle modalità di tracciatura, anche sotto il profilo contabile,
delle spese sostenute nello svolgimento delle attività rilevanti.
11. Forma, estensione e condizioni di efficacia della Documentazione idonea
11.1 La documentazione di cui al presente provvedimento deve essere redatta in lingua
italiana, tuttavia, gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono ad operazioni con
imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in lingua
inglese.
11.2 La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o
da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro
la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
11.3 La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il
soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, produce effetti
esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino
allo scadere del termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11.4 La totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale
dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di
sanzioni. L’assenza della firma elettronica con marca temporale o la non
corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella
documentazione esibita, comportano, anche disgiuntamente, il recupero integrale
della maggiorazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di
sanzioni.
11.5 La presentazione, nel corso di attività di controllo, del documento informativo, non
vincola l’Agenzia delle entrate alla disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 quando, pur rispettando i contenuti
informativi previsti nel presente provvedimento in relazione alle singole fattispecie,
gli stessi non forniscono, nel complesso, un’informazione chiara e completa e
conforme alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
11.6 Salvo quanto previsto dai paragrafi 11.4 e 11.5, la documentazione è considerata
idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi
necessari per riscontrare la corretta determinazione della maggiorazione.
11.7 Le ipotesi di omissioni o inesattezze parziali, non suscettibili di compromettere
l’analisi degli organi di controllo nel suo complesso, non costituiscono causa ostativa
alla disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
11.8 Se la documentazione viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, il
giudizio in merito ai punti 11.5, 11.6 e 11.7 deve essere effettuato dagli organi di
controllo e, in caso di giudizio negativo, essere motivato. Rimane comunque fermo il
potere dell’Ufficio competente di valutare criticamente tale giudizio ai fini
dell’irrogazione delle sanzioni.
11.9 L’Amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute nella
documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente riconducibili
all’attività di controllo.
12. Modalità di esercizio dell’opzione
12.1 L’opzione nuovo PB di cui al punto 1.1 è comunicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è
irrevocabile e rinnovabile.
12.2 I soggetti di cui al comma 10 dell’articolo 6 che hanno presentato, con riferimento al
precedente regime patent box, un’istanza di accesso alla procedura, o di rinnovo della
stessa, di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, possono esercitare l’opzione nuovo PB di cui al punto 1.1 del
presente provvedimento previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con
raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al
precedente regime patent box, nella quale, con specifico riferimento all’istanza a suo
tempo presentata, viene manifestata, in maniera irrevocabile, l’espressa volontà di
rinunciare alla prosecuzione della procedura.
12.3 I soggetti di cui al comma 10 dell’articolo 6, non rientranti nel precedente punto 12.2,
che, avendo esercitato l’opzione PB, hanno esercitato anche l’opzione OD, possono
continuare a fruire del precedente regime patent box fino alla sua naturale scadenza
quinquennale. Per tali soggetti non sussiste l’obbligo di esercitare le successive
opzioni OD annuali.
12.4 I soggetti di cui al comma 10 dell’articolo 6, non rientranti nella previsione di cui ai
precedenti punti 12.2 e 12.3, che intendono optare per il nuovo regime patent box
devono esprimere l’opzione nuovo PB come previsto al punto 12.1. A seguito di tale
opzione, quella manifestata per il precedente regime patent box si considera revocata.
12.5 I contribuenti non possono esercitare l’opzione PB, neanche relativamente a beni
complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021.
13. Diritto di interpello
13.1 In presenza di obiettive condizioni di incertezza riguardanti l’applicazione delle
disposizioni di natura tributaria, i contribuenti possono presentare istanza di interpello
ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Qualora
la risposta all’istanza di interpello presupponga anche la qualificazione delle attività
svolte come di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e ideazione
estetica, ovvero l’ammissibilità del bene immateriale all’agevolazione, resta ferma la
necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
MOTIVAZIONI
L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28
dicembre 2021, n. 234, ha semplificato il regime patent box, di cui dall’articolo 1, commi da
37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo “frontend”.
In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte
dirette e dell’Imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello
svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento,
alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti
industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati. Rispetto alla precedente disciplina
patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il knowhow.
Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un
bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e
sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua
creazione, maggiorandoli del 110%.
Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una
documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate
condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il citato articolo 6, infine, demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate l’adozione delle disposizioni attuative, la regolamentazione della documentazione
idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime patent box,
esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune
limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime.
Pertanto, con il presente provvedimento viene data attuazione al citato articolo 6,
disciplinando, al contempo, la struttura e i contenuti della documentazione idonea e le
modalità di esercizio delle opzioni per il nuovo regime agevolativo.
Il presente provvedimento, inoltre, dispone che i contribuenti possono presentare istanza di
interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, fermo
restando la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente
in ordine alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art.
67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento:
- Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28
dicembre 2021, n. 234.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 15 febbraio 2022