Per quanto riguarda la dimensione dell'impresa, è tutto chiaro, in quanto l'appendice del decreto ministeriale del 18 aprile 2005 contiene un paragrafo specifico sull'argomento.
Ai fini del regime de minimis, in passato si prendeva in considerazione la persona fisica solo se svolgeva un’attività imprenditoriale. Con l’introduzione del nuovo Regolamento UE 2831/2023, si considera la persona fisica anche se non esercita direttamente attività di impresa.
Sarebbe stato troppo semplice fare un copia/incolla di quanto previsto, su questo punto, dal DM 18.4.2005 (relativo alla dimensione d’impresa); ma i burocrati, come spesso accade, complicano inutilmente la vita ai cittadini. Hanno inserito il “Considerando 4” nel regolamento de minimis senza entrare nei dettagli.
A livello nazionale, nel marzo 2025, è stata modificata la precedente FAQ sul tema, ma ci si è limitati a trascrivere il testo del regolamento, senza fornire esempi pratici. Nessuno si assume la responsabilità di offrire interpretazioni concrete, e su questo argomento è facile sbagliare. Come sempre, a rimetterci è il consulente, che resta con il proverbiale “cerino in mano”.
Il nostro studio non affronta frequentemente questo tipo di casistiche e ogni volta è necessario rileggere l’intera normativa. L’ultimo caso ha riguardato quattro persone fisiche, ciascuna con una partecipazione del 25% in due società operanti nello stesso settore. Ai fini della dimensione, le due società risultano collegate; ma per stabilire se si trattasse di un’unica impresa ai fini del de minimis, ci abbiamo impiegato un’ora in due.