NewsLetter 450 del 25/6/2025

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          NewsLetter 450 del 25/6/2025       

ULTIME NOTIZIE

CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 - Il solito pasticcio creato dai  burocrati

 La legge n.207 del 30/12/2024, FONTE DEL DIRITTO, prevedeva una comunicazione dopo aver sostenuto le spese: 

 

447. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 446, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui ai commi da 445 a 448, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
 

La procedura era comunque assurda in quanto non era prevista, come transizione 5.0, una comunicazione preventiva per la prenotazione dei fondi. Con dei provvedimenti amministrativi, che non sono fonti del diritto, hanno stravolto completamente l'iter facendo valere, ai fini dell'ordine cronologico,  la comunicazione inviata con una modulistica non conforme a quanto stabilito dalla legge.

Ora la situazione è la seguente:

- il 16 giugno è stato aperto lo sportello per la prenotazione dei fondi che è stato chiuso il 17 giugno per esaurimento della risorse;

- le imprese che avevano inviato la comunicazione con la vecchia modulistica non perdono la priorità  se inviano la nuova comunicazione entro il 17 luglio.

 

CUMULABILITA'  TRANSIZIONE 5.0 - L'Agenzia delle entrate non si esprime

Purtroppo in alcune circostanze l'agenzia delle entrate, quando ci sono dubbi interpretativi, preferisce non prendere posizione e lascia quindi al contribuente  a difficile scelta; poi nei controlli che fanno fioccano le contestazioni perchè ovviamente era tutto chiaro !!!!

 

Ecco la risposta:

In relazione al quesito 2, in merito alla corretta gestione del cd. divieto di doppio finanziamento in caso di cumulo delle due misure agevolative, si ritiene che lo stesso nonsia di competenza della scrivente in quanto riguarda l'interpretazione di norme non fiscali e che, al pari di quanto sopra, le relative disposizioni non costituiscono il presupposto aifini dello scioglimento di dubbi sull'interpretazione di norme tributarie applicabili al casoin esame. In proposito, si rappresenta che, in linea generale, il tema sollevato dall'Istanteconcernente il cd. divieto di doppio finanziamento è stato oggetto di esame da parte delDipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delleFinanze, con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021. Con tale circolare, infatti, sonostati forniti specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e dicumulo delle misure agevolative. 

  
 
 
 

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PATRIZIO ASTOLFI

VIALE XX SETTEMBRE, 93

62010 MOGLIANO, IT
 

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