La materia è molto complessa ed inoltre alcune volte vengono utilizzati dei termini non appropriati.
Nella sezione approfondimenti del sito dello studio è stato caricato un articolo, che deve essere ancora completato, con il riepilogo delle regole di cumulo previste da alcune normative.
Un concetto deve essere comunque chiaro per comprendere il significato delle parole: quando nelle norme di fa riferimento "Agli di Stato" questi tecnicamente non comprendono gli "Aiuti de Minimis" (anche se sono presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato).
Le "Misure di carattere Generale" [credito d'imposta beni strumentali (industria 4.0), credito d'imposta R&S, ecc] dovrebbero essere sempre cumulabili, nel limite del 100% della spesa, in quanto non sono "Aiuti di Stato" e "Aiuti in de Minimis".
Il problema sorge quando i bandi prevedono solamente la non cumulabilità con "altre agevolazioni", termine che comprende qualsiasi contributo.
Per gli "Aiuti di Stato" il limite è rappresentato dalle percentuali massime, mai riportate chiaramente nei bandi, previste dai vari regolamenti di esenzione (esempio GBER n.651/2014).