Questi sono alcuni dei chiarimenti.
3.1 Sovrapposizione di discipline agevolative
E' stata fornita una interprezione molto restrittiva per quanto riguarda gli investimenti prenotati entro il 15 novembre 2020 (ordine vincolante accompagnato da un acconto di almeno del 20%) ed eseguiti a partire dal 16 novembre 2020: può essere sfruttato solo il vecchio credito d'imposta previsto dalla legge 160/2019. Molte aziende hanno fatto i conteggi applicando la maggiore agevolazione prevista dalla legge 178/2020;il Sole 24 Ore auspica che "Per il principio di affidamento, l'Agenzia dovrebbe ora consentire la regolarizzazione di queste posizioni entro 60gg dalla uscita della circolare, senza sanzioni o interessi".
5.2 Utilizzo oltre il terzo anno
E' stato confermato che il credito non utilizzato nei primi tre anni potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
5.1.2 Regolarità contributiva DURC
E' richiesto al momento della fruizione. E' stato inoltre precisato che "è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli
obblighi contributivi."
Sanzione prevista:
"... nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà
applicazione la sanzione........... prevista per l’utilizzo del credito di imposta «in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al trenta per cento del credito utilizzato".
5.3 In certe ipotesi è previsto l'utilizzo in una sola quota
E' una facoltà e non un obbligo.