RASSEGNA STAMPA
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: i chiarimenti delle Entrate (EcNews - 26/7/2021)
OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi –
Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti
1. SOGGETTI INTERESSATI
1.1 Reti di imprese
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Al riguardo, si ricorda che le “reti-soggetto”, ai fini delle imposte sui redditi,
figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali, ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettere b) e c), del Tuir, a seconda che svolgano o meno
attività commerciale in via principale o esclusiva.
Con riferimento invece alla categoria della “rete-contratto”, si ricorda che,
come precisato con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, l’adesione al contratto
di rete non comporta l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal
contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete
producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti
alla rete
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1.2 Imprese destinatarie di sanzioni interdittive
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Pertanto, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’arco
temporale in questione saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e,
di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito
d’imposta in questione.
Ad esempio, un “periodo di interdizione” di 6 mesi che va dal 1° marzo 2021
al 1° settembre 2021 comporterà l’impossibilità, per l’impresa destinataria della
sanzione interdittiva, di fruire del credito d’imposta relativamente ai costi degli investimenti
effettuati nel medesimo periodo temporale (1° marzo 2021 – 1°
settembre 2021).
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1.3 Contemporaneo esercizio di attività professionale e d'impresa
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Al riguardo, si rileva che, in linea generale, i soggetti esercenti attività di
impresa possono beneficiare sia del credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali “ordinari” (i.e., beni materiali e immateriali diversi da quelli 4.0. indicati
negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016) alle condizioni e nelle misure
stabilite dai commi 1054 e 1055, sia del credito d’imposta per investimenti in beni
materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A
e B annessi alla legge n. 232 del 2016), alle condizioni e nelle misure stabilite nei
commi 1056, 1057 e 1058, mentre gli esercenti arti e professioni possono accedere
soltanto al credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “non
4.0”.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, non si
ravvisano, in linea di principio, preclusioni alla maturazione in capo al medesimo
contribuente del credito d’imposta in relazione agli investimenti effettuati
nell’ambito dell’attività imprenditoriale e di quella di lavoro autonomo derivante
dall’esercizio di arti e professioni, attesa l’assenza di esplicite indicazioni di segno
contrario nella disciplina agevolativa.
2. INVESTIMENTI
2.1 Investimenti realizzati mediante contratti di leasing
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Avuto riguardo alle discipline agevolative analoghe a quella in esame, si
evidenzia come la rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria sia riconosciuta
sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione
del bene stesso tramite contratto di leasing (cfr. risoluzione n. 4/E del 7 gennaio
2009).
Tale criterio è finalizzato ad assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli
condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra
acquisizione dei beni in proprietà o in leasing.
Ciò considerato, si è dell’avviso che il mancato riferimento ai contratti di
locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio
2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un
mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di
circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola
acquisizione in proprietà dei beni.
2.2 Beni di costo unitario non superiore a € 516,46
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Ciò rilevato, si conferma che, ai fini agevolativi, i beni materiali strumentali
di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito d’imposta e,
quindi, concorrono alla sua determinazione, indipendentemente dalla circostanza
che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre
l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo
caso, all’ammortamento dello stesso).
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3. AMBITO TEMPORALE
3.1 Sovrapposizione di discipline agevolative
Domanda
Si chiede di conoscere quale sia il corretto comportamento da adottare nel
caso in cui l’effettuazione degli investimenti eleggibili ricada nell’arco temporale in
cui il credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2021 coesiste con l’analogo
credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020.
Risposta
In base al comma 1051 della legge di bilancio 2021, il credito d’imposta
spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16
novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la
data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione).
Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d’imposta siano effettuati
nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, viene a
verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista
dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge di bilancio 2020 in relazione agli
investimenti aventi ad oggetto i beni materiali non 4.0, nonché ai beni ricompresi
nell’allegato A e B annessi alla legge n. 232 del 20167, effettuati a decorrere dal 1°
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione (cfr. comma 185 della legge di bilancio 2020).
Al riguardo, si ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative
sul piano temporale debba avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i
quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della
nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto
del 20 per cento (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla
suddetta data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, si ritiene che
gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno
2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio
2020. Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla
legge di bilancio 2021.
Tale interpretazione trova fondamento nella volontà del legislatore di
anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, senza attendere la naturale
scadenza dell’ordinario termine del precedente regime (i.e., 31 dicembre 2020).
Il motivo di tale scelta risiede nella necessità di scongiurare un rallentamento
degli investimenti “nuovi” (per tali intendendosi quelli intrapresi dal 16 novembre
2020) a causa del c.d. “effetto annuncio”, che – a seguito dell’approvazione, da parte
del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge di bilancio per l’anno 2021,
avvenuta proprio il 16 novembre 2020 – avrebbe spinto i soggetti interessati ad
aspettare il 1° gennaio 2021 per poter beneficiare direttamente di un regime (in linea
generale) più vantaggioso.
4. DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
4.1 Reti di imprese
4.2 Rilevanza dell'iva
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Posto che il comma 1054 della legge di bilancio 2021 stabilisce che il costo
dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b), del
Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria,
si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, si precisa che
costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole
operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto
dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972.
Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti,
l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra
l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed
operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.
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4.3 Contributo per l'acquisizione dei beni agevolati
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Per quanto riguarda la determinazione del costo del bene agevolabile, si fa
presente che, con riferimento alle precedenti misure del super e dell’iper
ammortamento, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che esso è assunto al lordo
di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di
contabilizzazione dei medesimi.
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4.4 Beni in leasing riscattati
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Il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è
rappresentato dal “costo per l’acquisto del bene” sostenuto dal locatore.
Il riferimento al “costo per l’acquisto del bene”, anche nel caso di
investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, rende omogeneo
il criterio di determinazione del credito d’imposta spettante sia che si proceda con
l’acquisto in proprietà che con l’acquisizione del bene in leasing.
Da tutto quanto precede, ne consegue che, ai fini della determinazione del
credito d’imposta spettante al locatario, non assume alcuna rilevanza il prezzo di
riscatto dallo stesso pagato all’atto di esercizio del diritto di opzione
...
5. UTILIZZO
5.1 Requisiti per la fruizione
5.1.1 Esercenti arti e professioni
Domanda
Si chiede se le condizioni poste in capo alle imprese dal comma 1052 ai fini
della fruizione del credito spettante, ovverosia il rispetto della normativa sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
valgano anche per gli esercenti arti e professioni,
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Risposta
Considerato che le ipotesi di investimenti contemplate dai commi 1054 e
1055 citati sono soggette, al pari di quelle contemplate nei commi da 1056 a 1058, al
rispetto delle condizioni stabilite in capo alle imprese dai commi da 1052 a 1058, si
è dell’avviso che le medesime condizioni – comprese quelle dettate dall’ultimo
periodo del comma 1052 in tema di utilizzo del credito d’imposta – si rendano
applicabili anche con riferimento agli esercenti arti e professioni
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5.1.2 Regolarità contributiva (Durc)
Fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
dettata dall’ultimo periodo del comma 1052 della legge di bilancio 2021, in presenza
dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina
agevolativa, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora,
alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi
di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC)
in corso di validità al momento della fruizione del credito
d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e
previdenziali richiesti dalla norma.
In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in
corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in
cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso
in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli
obblighi contributivi.
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Diversamente, il DURC “irregolare”9 (richiesto e non rilasciato oppure non
ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta
spettante. Nel caso in cui il credito (rectius, la quota annuale del credito d’imposta)
sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo
dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva
costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito
d’imposta maturato.
In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di
versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà
applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, prevista per l’utilizzo del credito di imposta «in violazione
delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al trenta per cento del
credito utilizzato.
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5.2 Utilizzo oltre il terzo anno
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Come emerge anche dal tenore letterale della disposizione, la ripartizione in
quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un
limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo
dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota
annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.
Pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata,
l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di
imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno
successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a
sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
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5.3 Utilizzo in un'unica quota
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5.4 Ritardo nell'interconnessione
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5.5 Importi superiori a 5.000 euro
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Domanda
Si chiede se l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per importi
superiori a 5.000 euro sia subordinato alla preventiva presentazione della
dichiarazione munita del visto di conformità.
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Risposta
L’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa, da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, come il credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali nuovi, non necessita della preventiva presentazione
della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi.
5.6 Utilizzo del credito d'imposta da parte di un soggetto diverso da quello che lo ha maturato.
5.6.1 Operazioni straordinari
Domanda
Si chiede se il credito d’imposta in esame possa essere trasferito in caso di
conferimento d’azienda o di ramo d’azienda (ad esempio, da ditta individuale a
società) oppure in caso di altra operazione straordinaria (ad esempio,
trasformazione).
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Risposta
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Ciò rilevato, si ritiene che anche al credito d’imposta in esame si applichi il
principio desumibile dai citati documenti di prassi, ovverosia che, in presenza di
operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo
d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito
d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo
al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a
quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del
complesso aziendale
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5.6.2 Eredi dell'imprenditore
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Domanda
Sempre in tema di trasferibilità del credito d’imposta, si chiede se in caso di decesso del beneficiario,
titolare di un’impresa individuale, lo stesso possa essere trasferito agli eredi, nel presupposto
che proseguano l’attività.
Risposta
In estrema sintesi, come più ampiamente argomentato nella risposta in tema di trasferibilità del
credito in ipotesi di operazioni straordinarie, il trasferimento dei crediti d’imposta di natura similare
a quello in esame è consentito a condizione che il credito circoli con l’azienda in relazione
alla quale lo stesso è maturato.
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5.6.3 Partecipanti di enti trasparenti
Domanda
Si chiede se sia possibile “trasferire” il credito d’imposta ai soggetti
trasparenti partecipanti all’impresa familiare ovvero alla società di persone.
Inoltre, si chiede di conoscere il criterio da utilizzare per il predetto
trasferimento, da quando possa intervenire il trasferimento del credito ai soggetti
partecipanti all’ente trasparente e da quando i medesimi possano utilizzarlo
Risposta
In ordine al trasferimento dei crediti d’imposta delle società ai soci, si ricorda
che l’Agenzia delle entrate, con la risposta a istanza di interpello n. 85 del 5 marzo
2020, ha affermato la legittimità dell’attribuzione al collaboratore dell’impresa
familiare e ai soci di società di persone del credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, in considerazione dei principi che regolano l’imputazione del reddito
per trasparenza. Le medesime considerazioni devono, pertanto, ritenersi valide
anche con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
nuovi.
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5.6.4 Soci di società cooperative
6. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
6.1 Verifica del cumulo
Domanda
In caso di concomitante applicazione del credito di imposta con incentivi che
sovvenzionano i medesimi costi, il comma 1059 della legge di bilancio 2021
consente il cumulo dell’agevolazione in rassegna con le altre misure di favore, nel
presupposto che l’ammontare cumulato dei vari benefici non risulti superiore al
costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del beneficio dato dall’irrilevanza ai
fini fiscali del credito d’imposta.
In proposito, si chiede quale sia il procedimento da seguire per verificare gli
importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito d’imposta.
...
Risposta
Come disposto dall’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio
2021, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «è cumulabile
con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che
tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al
superamento del costo sostenuto».
In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione,
l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non)
insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo
rappresentato dal costo sostenuto.
Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono
derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a
prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.
Ciò posto, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi
relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre
il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare, in primo
luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento
ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai
fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei
contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi
il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.
Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e
sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui
medesimi investimenti.
Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia
l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di
imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.
In forza dell’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021
(analoga previsione è contenuta nel comma 192 dell’articolo 1 della legge n. 160 del
2019), nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non
concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base
imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059, secondo cui, si
ricorda, il credito d’imposta «non concorre alla formazione del reddito
nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».
Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli
investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto
risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile
beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.
Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà
tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che,
sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo
investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo
rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.
7. RIDERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
7.1 Beni in leasing
......
Domanda
Nell’ipotesi di investimento effettuato mediante contratto di locazione finanziaria, si
chiede quali conseguenze derivino dal mancato riscatto del bene o dalla cessione
del contratto di leasing.
Si chiede di sapere, inoltre, quali siano le conseguenze nell’ipotesi in cui il bene acquisito in
proprietà a seguito di riscatto, per il quale si è fruito del credito d’imposta in esame, sia
oggetto di un contratto di sale and lease back.
....
Risposta
.....
Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria,
il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di
leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione
dell’incentivo, in quanto, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale
equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un
contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente
previste dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e
di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà.
......
Il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo
di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga
successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di
sale and lease back.
...
7.2 Furto del bene
Con riferimento al quesito posto, si è dell’avviso che il furto del bene
agevolato non costituisca causa di rideterminazione dell’agevolazione, dovendosi
dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario
8. DOCUMENTAZIONE
8.1 Indicazione della norma agevolata