4319 - Credito d'imposta beni strumentali: circolare nr.9 del 23.7.2021

RASSEGNA STAMPA

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: i chiarimenti delle Entrate (EcNews - 26/7/2021)

Fiscooggi 23/7/2021

Credito imposta beni strumentali nuovi: possibile anche la doppia attività (www.fiscoetasse.com - 4/8/2021)

 


 

 

LINK DELLA CIRCOLARE

OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi –

Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n.

178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti

 

1. SOGGETTI INTERESSATI

1.1 Reti di imprese

...

Al riguardo, si ricorda che le “reti-soggetto”, ai fini delle imposte sui redditi,

figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali, ai sensi

dell’articolo 73, comma 1, lettere b) e c), del Tuir, a seconda che svolgano o meno

attività commerciale in via principale o esclusiva.

Con riferimento invece alla categoria della “rete-contratto”, si ricorda che,

come precisato con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, l’adesione al contratto

di rete non comporta l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal

contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete

producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti

alla rete

...

1.2 Imprese destinatarie di sanzioni interdittive

...

Pertanto, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’arco

temporale in questione saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e,

di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito

d’imposta in questione.

Ad esempio, un “periodo di interdizione” di 6 mesi che va dal 1° marzo 2021

al 1° settembre 2021 comporterà l’impossibilità, per l’impresa destinataria della

sanzione interdittiva, di fruire del credito d’imposta relativamente ai costi degli investimenti

effettuati nel medesimo periodo temporale (1° marzo 2021 – 1°

settembre 2021).

...

1.3 Contemporaneo esercizio di attività professionale e d'impresa

...

Al riguardo, si rileva che, in linea generale, i soggetti esercenti attività di

impresa possono beneficiare sia del credito d’imposta per investimenti in beni

strumentali “ordinari” (i.e., beni materiali e immateriali diversi da quelli 4.0. indicati

negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016) alle condizioni e nelle misure

stabilite dai commi 1054 e 1055, sia del credito d’imposta per investimenti in beni

materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle

imprese secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A

e B annessi alla legge n. 232 del 2016), alle condizioni e nelle misure stabilite nei

commi 1056, 1057 e 1058, mentre gli esercenti arti e professioni possono accedere

soltanto al credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “non

4.0”.

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, non si

ravvisano, in linea di principio, preclusioni alla maturazione in capo al medesimo

contribuente del credito d’imposta in relazione agli investimenti effettuati

nell’ambito dell’attività imprenditoriale e di quella di lavoro autonomo derivante

dall’esercizio di arti e professioni, attesa l’assenza di esplicite indicazioni di segno

contrario nella disciplina agevolativa.

 

2. INVESTIMENTI

2.1 Investimenti realizzati mediante contratti di leasing

...

Avuto riguardo alle discipline agevolative analoghe a quella in esame, si

evidenzia come la rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria sia riconosciuta

sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione

del bene stesso tramite contratto di leasing (cfr. risoluzione n. 4/E del 7 gennaio

2009).

Tale criterio è finalizzato ad assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli

condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra

acquisizione dei beni in proprietà o in leasing.

Ciò considerato, si è dell’avviso che il mancato riferimento ai contratti di

locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio

2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un

mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di

circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola

acquisizione in proprietà dei beni.

 

2.2 Beni di costo unitario non superiore a € 516,46

...

Ciò rilevato, si conferma che, ai fini agevolativi, i beni materiali strumentali

di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito d’imposta e,

quindi, concorrono alla sua determinazione, indipendentemente dalla circostanza

che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre

l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo

caso, all’ammortamento dello stesso).

...

3. AMBITO TEMPORALE

3.1 Sovrapposizione di discipline agevolative

Domanda

Si chiede di conoscere quale sia il corretto comportamento da adottare nel

caso in cui l’effettuazione degli investimenti eleggibili ricada nell’arco temporale in

cui il credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2021 coesiste con l’analogo

credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020.

Risposta

In base al comma 1051 della legge di bilancio 2021, il credito d’imposta

spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16

novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la

data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di

acquisizione).

Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d’imposta siano effettuati

nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, viene a

verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista

dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge di bilancio 2020 in relazione agli

investimenti aventi ad oggetto i beni materiali non 4.0, nonché ai beni ricompresi

nell’allegato A e B annessi alla legge n. 232 del 20167, effettuati a decorrere dal 1°

gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a

condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato

dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per

cento del costo di acquisizione (cfr. comma 185 della legge di bilancio 2020).

Al riguardo, si ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative

sul piano temporale debba avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i

quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della

nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto

del 20 per cento (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla

suddetta data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, si ritiene che

gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno

2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio

2020. Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla

legge di bilancio 2021.

Tale interpretazione trova fondamento nella volontà del legislatore di

anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, senza attendere la naturale

scadenza dell’ordinario termine del precedente regime (i.e., 31 dicembre 2020).

Il motivo di tale scelta risiede nella necessità di scongiurare un rallentamento

degli investimenti “nuovi” (per tali intendendosi quelli intrapresi dal 16 novembre

2020) a causa del c.d. “effetto annuncio”, che – a seguito dell’approvazione, da parte

del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge di bilancio per l’anno 2021,

avvenuta proprio il 16 novembre 2020 – avrebbe spinto i soggetti interessati ad

aspettare il 1° gennaio 2021 per poter beneficiare direttamente di un regime (in linea

generale) più vantaggioso.

 

4. DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

4.1 Reti di imprese

 

4.2 Rilevanza dell'iva

...

Posto che il comma 1054 della legge di bilancio 2021 stabilisce che il costo

dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b), del

Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria,

si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, si precisa che

costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole

operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto

dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972.

Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti,

l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra

l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed

operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.

...

4.3 Contributo per l'acquisizione dei beni agevolati

...

Per quanto riguarda la determinazione del costo del bene agevolabile, si fa

presente che, con riferimento alle precedenti misure del super e dell’iper

ammortamento, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che esso è assunto al lordo

di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di

contabilizzazione dei medesimi.

...

4.4 Beni in leasing riscattati

...

Il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è

rappresentato dal “costo per l’acquisto del bene” sostenuto dal locatore.

Il riferimento al “costo per l’acquisto del bene”, anche nel caso di

investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, rende omogeneo

il criterio di determinazione del credito d’imposta spettante sia che si proceda con

l’acquisto in proprietà che con l’acquisizione del bene in leasing.

Da tutto quanto precede, ne consegue che, ai fini della determinazione del

credito d’imposta spettante al locatario, non assume alcuna rilevanza il prezzo di

riscatto dallo stesso pagato all’atto di esercizio del diritto di opzione

...

5. UTILIZZO

5.1 Requisiti per la fruizione

5.1.1 Esercenti arti e professioni

Domanda

Si chiede se le condizioni poste in capo alle imprese dal comma 1052 ai fini

della fruizione del credito spettante, ovverosia il rispetto della normativa sulla

sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,

valgano anche per gli esercenti arti e professioni,

...

Risposta

Considerato che le ipotesi di investimenti contemplate dai commi 1054 e

1055 citati sono soggette, al pari di quelle contemplate nei commi da 1056 a 1058, al

rispetto delle condizioni stabilite in capo alle imprese dai commi da 1052 a 1058, si

è dell’avviso che le medesime condizioni – comprese quelle dettate dall’ultimo

periodo del comma 1052 in tema di utilizzo del credito d’imposta – si rendano

applicabili anche con riferimento agli esercenti arti e professioni

...

5.1.2 Regolarità contributiva (Durc)

Fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

dettata dall’ultimo periodo del comma 1052 della legge di bilancio 2021, in presenza

dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina

agevolativa, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora,

alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi

di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC)

in corso di validità al momento della fruizione del credito

d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e

previdenziali richiesti dalla norma.

In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in

corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in

cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso

in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli

obblighi contributivi.

...

Diversamente, il DURC “irregolare”9 (richiesto e non rilasciato oppure non

ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta

spettante. Nel caso in cui il credito (rectius, la quota annuale del credito d’imposta)

sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo

dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva

costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito

d’imposta maturato.

In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di

versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà

applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471, prevista per l’utilizzo del credito di imposta «in violazione

delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al trenta per cento del

credito utilizzato.

...

5.2 Utilizzo oltre il terzo anno

...

Come emerge anche dal tenore letterale della disposizione, la ripartizione in

quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un

limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo

dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota

annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.

Pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata,

l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di

imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno

successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a

sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

...

5.3 Utilizzo in un'unica quota

...

5.4 Ritardo nell'interconnessione

...

5.5 Importi superiori a 5.000 euro

...

Domanda

Si chiede se l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per importi

superiori a 5.000 euro sia subordinato alla preventiva presentazione della

dichiarazione munita del visto di conformità.

...

Risposta

L’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa, da

indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, come il credito d’imposta per

investimenti in beni strumentali nuovi, non necessita della preventiva presentazione

della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi.

5.6 Utilizzo del credito d'imposta da parte di un soggetto diverso da quello che lo ha maturato.

5.6.1 Operazioni straordinari

Domanda

Si chiede se il credito d’imposta in esame possa essere trasferito in caso di

conferimento d’azienda o di ramo d’azienda (ad esempio, da ditta individuale a

società) oppure in caso di altra operazione straordinaria (ad esempio,

trasformazione).

...

Risposta

...

Ciò rilevato, si ritiene che anche al credito d’imposta in esame si applichi il

principio desumibile dai citati documenti di prassi, ovverosia che, in presenza di

operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo

d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito

d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo

al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a

quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del

complesso aziendale

...

5.6.2 Eredi dell'imprenditore

...

Domanda

Sempre in tema di trasferibilità del credito d’imposta, si chiede se in caso di decesso del beneficiario,

titolare di un’impresa individuale, lo stesso possa essere trasferito agli eredi, nel presupposto

che proseguano l’attività.

Risposta

In estrema sintesi, come più ampiamente argomentato nella risposta in tema di trasferibilità del

credito in ipotesi di operazioni straordinarie, il trasferimento dei crediti d’imposta di natura similare

a quello in esame è consentito a condizione che il credito circoli con l’azienda in relazione

alla quale lo stesso è maturato.

...

5.6.3 Partecipanti di enti trasparenti

Domanda

Si chiede se sia possibile “trasferire” il credito d’imposta ai soggetti

trasparenti partecipanti all’impresa familiare ovvero alla società di persone.

Inoltre, si chiede di conoscere il criterio da utilizzare per il predetto

trasferimento, da quando possa intervenire il trasferimento del credito ai soggetti

partecipanti all’ente trasparente e da quando i medesimi possano utilizzarlo

 

Risposta

In ordine al trasferimento dei crediti d’imposta delle società ai soci, si ricorda

che l’Agenzia delle entrate, con la risposta a istanza di interpello n. 85 del 5 marzo

2020, ha affermato la legittimità dell’attribuzione al collaboratore dell’impresa

familiare e ai soci di società di persone del credito d’imposta per gli investimenti nel

Mezzogiorno, in considerazione dei principi che regolano l’imputazione del reddito

per trasparenza. Le medesime considerazioni devono, pertanto, ritenersi valide

anche con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

nuovi.

...

5.6.4 Soci di società cooperative

6. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

6.1 Verifica del cumulo

Domanda

In caso di concomitante applicazione del credito di imposta con incentivi che

sovvenzionano i medesimi costi, il comma 1059 della legge di bilancio 2021

consente il cumulo dell’agevolazione in rassegna con le altre misure di favore, nel

presupposto che l’ammontare cumulato dei vari benefici non risulti superiore al

costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del beneficio dato dall’irrilevanza ai

fini fiscali del credito d’imposta.

In proposito, si chiede quale sia il procedimento da seguire per verificare gli

importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito d’imposta.

...

Risposta

Come disposto dall’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio

2021, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «è cumulabile

con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che

tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al

superamento del costo sostenuto».

In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione,

l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non)

insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo

rappresentato dal costo sostenuto.

Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono

derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a

prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

Ciò posto, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi

relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre

il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare, in primo

luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento

ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai

fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei

contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi

il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.

Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e

sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui

medesimi investimenti.

Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia

l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di

imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

In forza dell’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021

(analoga previsione è contenuta nel comma 192 dell’articolo 1 della legge n. 160 del

2019), nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non

concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base

imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059, secondo cui, si

ricorda, il credito d’imposta «non concorre alla formazione del reddito

nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli

investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto

risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile

beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.

Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà

tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che,

sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo

investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo

rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.

7. RIDERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

7.1 Beni in leasing

......

Domanda

Nell’ipotesi di investimento effettuato mediante contratto di locazione finanziaria, si

chiede quali conseguenze derivino dal mancato riscatto del bene o dalla cessione

del contratto di leasing.

Si chiede di sapere, inoltre, quali siano le conseguenze nell’ipotesi in cui il bene acquisito in

proprietà a seguito di riscatto, per il quale si è fruito del credito d’imposta in esame, sia

oggetto di un contratto di sale and lease back.

....

Risposta

.....

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria,

il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di

leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione

dell’incentivo, in quanto, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale

equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un

contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente

previste dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e

di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà.

......

Il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo

di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga

successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di

sale and lease back.

...

7.2 Furto del bene

Con riferimento al quesito posto, si è dell’avviso che il furto del bene

agevolato non costituisca causa di rideterminazione dell’agevolazione, dovendosi

dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario

8. DOCUMENTAZIONE

8.1 Indicazione della norma agevolata