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Circolare dell'8 gennaio 2025, n. 1
Circolare in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
La presente circolare ha l'obiettivo di fornire indicazioni uniformi in ambito di apposizione del codice unico progetto (CUP) all'interno della fattura per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici per una corretta applicazione dell’articolo 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”.
La presente circolare ha l'obiettivo di fornire indicazioni uniformi in ambito di apposizione del codice unico progetto (CUP) all'interno della fattura per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici per una corretta applicazione dell’articolo 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”.
SINTESI DELLA CIRCOLARE
3. Fatture emesse prima dell’assegnazione del CUP all’incentivo
Il comma 7, articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 dispone che “L'obbligo 
di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio 
dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice 
unico di progetto (CUP) […] le Amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito 
delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai 
beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei 
identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, 
della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche”. 
In applicazione di quanto sopra, si precisa che:
a) per gli incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di 
concessione dello stesso, come per tutte le fatture ricevute prima dell’assegnazione del 
CUP, non sussiste nessun obbligo di apposizione dello stesso in fattura; 
b) le Amministrazioni titolari delle misure devono indicare al beneficiario i documenti 
necessari a dimostrare l’avvenuta spesa; la stessa disposizione indica la possibilità di 
inserire il CUP nella quietanza di pagamento come strumento dimostrativo, ferma 
restando la possibilità per le Amministrazioni di individuare diverse modalità 
dimostrative. 
Per le fatture emesse dopo l’assegnazione del CUP, in caso di comprovata impossibilità 
di apposizione dello stesso in fattura per cause documentate con evidenze concrete e riferite a 
circostanze eccezionali, non imputabili al soggetto beneficiario, è l’amministrazione, sotto la propria responsabilità, a definire la eventuale modalità dimostrativa della correlazione tra la spesa 
sostenuta e il progetto agevolato. 
4. Molteplicità di CUP
La molteplicità dei CUP riguarda il caso in cui le imprese accedono a più di un 
incentivo per finanziare lo stesso tipo di spesa, per una stessa linea d’intervento. Il progetto di 
investimento è finanziato attraverso bandi non aperti nel medesimo momento o da risorse assegnate 
al beneficiario in momenti successivi. 
In questo caso, il beneficiario di un incentivo a cui è attribuito il CUP, relativo al primo 
bando in ordine temporale, si trova nella condizione di non poter indicare al fornitore i CUP da 
inserire in fattura riferiti a bandi per i quali l’assegnazione non è ancora avvenuta. 
In tali casi è sufficiente l’apposizione in fattura del primo CUP acquisito in ordine 
temporale. 
Per i CUP successivi, come previsto al comma 6 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 13 
del 2023 e chiarito al punto 3, le amministrazioni titolari delle misure indicheranno al beneficiario i 
documenti necessari a dimostrare l’avvenuta spesa. Salvo che l’amministrazione non suggerisca 
diversamente, è possibile inserire i CUP successivi all’interno delle relative quietanze di 
pagamento. 


 
				