4659 - Fondo di Garanzia, novità contenute nella legge di bilancio 2025

 

Sintesi della normativa


LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (24G00229) (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2025, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 125, 405 e 425 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2024.

 450. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) alla lettera b), le parole: «fino alla misura massima del 55
per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti
beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di
microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
di seguito denominate "PMI", rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello
di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di
liquidita'. La predetta misura massima e' innalzata al 60 per cento
per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3
e 4 del modello di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino
alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie,
riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti
dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui
all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", concesse per il
finanziamento di esigenze di liquidita'»;

c) alla lettera c), le parole: «ovvero fino a euro 80.000» sono
sostituite dalle seguenti: «ovvero fino a euro 100.000»;

d) alla lettera e), le parole: «non inferiore a 250 e» sono
soppresse. 


ASSOLOMBARDA

Le regole per il 2025

Con la legge di Bilancio 2025, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2025, le regole di accesso al Fondo di garanzia definite dal c.d DL Fisco-Anticipi (decreto-legge n.145 del 18 ottobre 2023), con delle piccole modifiche. Le disposizioni prevedono:

  1. importo massimo garantito a regime previsto per singola impresa di 5 milioni di euro(Nota 1);
  2.  percentuali di copertura del fondo:
    • 80% per tutte le operazioni di finanziamento con finalità di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione.
    • 50% per tutte le operazioni di finanziamento con finalità di liquidità, indipendentemente dalla fascia di rischio;
    • non ammissibilità per le imprese rientrati in fascia 5 secondo il modello di valutazione.
    • microcredito: in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40.000 euro, oppure fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo sino a 50.000 euro, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80%;
  3. operazioni importo ridotto: innalzamento a 100.000 € dell'importo massimo richiedibile; 
  4. estensione a Midcapla garanzia del Fondo può essere concessa - previa autorizzazione della Commissione europea - in favore di imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499 (c.d. Midcap), tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. La garanzia alle Midcap è riconosciuta: 
    • fino alla misura massima del 30% per le operazioni finanziarie per liquidità;
    • nella misura del 40% nel caso di operazioni di finanziamento con finalità di investimento;
  5. gratuità della garanzia per le micro imprese; 
  6. viene meno la commissione di mancato perfezionamento della garanzia, in caso di rinuncia da parte dell'azienda;
  7. estensione a enti del Terzo Settore : Questi devono essere iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese. In questo caso la garanzia è concessa in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l’applicazione del modello di valutazione. Gli enti non iscritti, invece, potranno accedervi nell’ambito di un’apposita sezione speciale di prossima istituzione. 

In fase di valutazione della domanda, è previsto il calcolo dello Scoring secondo il modello di valutazione del rischio  che tiene conto sia dei dati economico-finanziari dei bilanci sia dei dati della Centrale Rischi.  Suggeriamo di utilizzare Bancopass per avere in modo rapido e semplice un'indicazione della classe di rating per accedere al Fondo.

Regimi agevolativi utilizzabili per la garanzia del Fondo  (OPZIONE REGIME DE MINIMIS E REGIME ESENZIONE)

Le aziende potranno appoggiare la garanzia del fondo su due regimi di aiuto, in base alla dimensione aziendale e alla finalità del finanziamento: regolamento de minimis o Regime d’esenzione (GBER) nei casi in cui la finalità del finanziamento lo preveda ovvero per "aiuti agli investimenti a favore delle pmi", "aiuti alle pmi in fase di avviamento", "aiuti al finanziamento del rischio delle pmi". Si ricorda che l'utilizzo del Regime d'esenzione non genera assorbimento del plafond de minimis in capo all'impresa.

Di seguito uno schema(Nota 2) di riepilogo su regimi di aiuto in vigore sul Fondo e modalità di calcolo dell'aiuto:

Note

(Nota 1) Per l'effettiva applicazione di questa nuova soglia, si è in attesa di un nuovo metodo di quantificazione dell'ESL che dovrà essere approvato dalla Commissione europea. In attesa di questa approvazione, per gli importi garantiti compresi fra i 2,5 e i 5 milioni di euro, verrà applicato il calcolo dell’intensità d’aiuto basato su premi annuali, determinati in base alla classe di rating del beneficiario secondo il modello di valutazione del Fondo. Qualora non sia possibile determinare la classe di rating, il premio annuo è determinato attraverso un’aliquota fissa prestabilita. L’ESL sarà determinato dalla differenza tra il valore attuale dei premi annui e l’importo dell’eventuale commissione “una tantum” versata al Fondo per l’ammissione alla garanzia. È disponibile QUI un template per simulare l’aiuto concesso con questo sistema di calcolo.

(Nota 2) Fonte:https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2024/03/regimi-FDG-marzo-2024.pdf 


FONDO DI GARANZIA - CIRCOLARE DEL  31.12.2024

L'estensione alle mid-cap (imprese da 250 a 499 dipendenti) è subordinata all'ok della commissione europea

- Ammissibilità alla garanzia del Fondo delle imprese con numero di dipendenti fino a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese (mid-cap). La disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. La nuova definizione di mid-cap si applica non solo in relazione alla garanzia del Fondo su singole operazioni finanziarie ma anche nell’ambito di garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, di minibond e di obbligazioni, relativamente alle domande di garanzia su portafogli accolte a partire dal 1° gennaio 2025.


SINTESI DAL WEB 

Cosa prevede la proroga per il 2025?

  1. Estensione della validità:
    Le regole di accesso al Fondo sono prorogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, mantenendo l’operatività senza richiedere risorse aggiuntive.
  2. Garanzie rimodulate:
    • 50% per i finanziamenti destinati a liquidità.
    • 80% per gli investimenti, comprese operazioni per startup, PMI innovative e Nuova Sabatini.
    • 80% per operazioni di microcredito fino a 50.000 euro e operazioni di importo ridotto fino a 100.000 euro.
  3. Nuovi importi massimi:
    • L’importo massimo garantito per ogni beneficiario è confermato a 5 milioni di euro.
    • Per operazioni di importo ridotto, il limite è aumentato a 100.000 euro in caso di riassicurazione.
  4. Beneficiari inclusi:
    • Accesso garantito a Small Mid Cap (imprese con 250-499 dipendenti).
    • Gratuità delle garanzie per le microimprese.
  5. Commissioni:
    • Zero commissioni per le microimprese.
    • 0,5% per piccole e medie imprese.
    • 1,25% per Small Mid Cap.

IL SOLE 24 ORE 13.2.2025

(L'ARTICOLO  E' STATO CARICATO NELL'AREA RISERVATA ALLO STUDIO)

Fondo di garanzia Pmi aperto anche alle Mid cap sotto i 250 dipendenti

Le Mid cap sono le imprese con un fatturato oltre i 50mln e totale di bilancio oltre 43 mln ma con meno di 250 dipendenti e che quindi essendo classificate come medie imprese finora sono state escluse dal fondo di garanzia. Con la nuova normativa sono ammesse.