4650 - Legge di Bilancio 2025, approvazione definitiva alle camere (FiscoOggi 30/12/2024)

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LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (24G00229)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2025

 

Legge di Bilancio 2025.
Approvazione definitiva alle Camere

Dopo il sì della Camera dei Deputati dello scorso 20 dicembre, sabato 28 dicembre per la manovra del nuovo anno è arrivato anche il voto positivo del Senato della Repubblica

La legge di Bilancio 2025 è stata approvata in via definitiva. Nella seduta di sabato 28 dicembre 2024, il Senato della Repubblica ha infatti approvato, in prima lettura e senza modifiche, il testo del "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" che era stato approvato dalla Camera dei deputati venerdì 20 dicembre.
Vediamo di seguito le misure fiscali.

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Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0 (commi 427-429)
La disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0 viene modificata ampliando la platea dei beneficiari ed elevando la percentuale del costo dell'investimento detraibile

In particolare:

  • il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate (lett. a))
  • per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta (lett. b))
  • si eleva al 35% del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento (lett. c, d, e))
  • si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario (lett. f))
  • viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0 (Lett. g))
  • si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni (Lett. h))
  • si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) (Lett. i))
  • si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione (Lett. l))
  • gli investimenti a cui far riferimento devono essere stati effettuati dal 1° gennaio 2024 e la fruizione dei crediti d’imposta che hanno subito i sopra descritti incrementi delle aliquote è subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0 (commi 445-448)
La legge di Bilancio 2025 rimodula il termine entro il quale viene riconosciuto il credito d'imposta Transizione 4.0 e modifica alcune condizioni riguardanti la tipologia di investimenti, il periodo di effettuazione degli stessi investimenti e l'effettuazione dei relativi ordini e pagamenti.

Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0 (commi 427-429)
La disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0 viene modificata ampliando la platea dei beneficiari ed elevando la percentuale del costo dell'investimento detraibile

In particolare:

  • il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate (lett. a))
  • per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta (lett. b))
  • si eleva al 35% del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento (lett. c, d, e))
  • si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario (lett. f))
  • viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0 (Lett. g))
  • si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni (Lett. h))
  • si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) (Lett. i))
  • si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione (Lett. l))
  • gli investimenti a cui far riferimento devono essere stati effettuati dal 1° gennaio 2024 e la fruizione dei crediti d’imposta che hanno subito i sopra descritti incrementi delle aliquote è subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0 (commi 445-448)
La legge di Bilancio 2025 rimodula il termine entro il quale viene riconosciuto il credito d'imposta Transizione 4.0 e modifica alcune condizioni riguardanti la tipologia di investimenti, il periodo di effettuazione degli stessi investimenti e l'effettuazione dei relativi ordini e pagamenti.

Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (commi 458-460)
La legge di Bilancio 2025 riconosce ai soggetti che hanno fruito indebitamente del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del Decreto legge n. 145/2013, e che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 5, commi da 7 a 10, del Dl n. 146/2021, un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028. Apposito decreto ministeriale definirà le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo.