4649 - Investimenti in beni strumentali 4.0 - Comunicazione preventiva (Agenzia delle entrate Risposta nr.260 del 16/12/2024)

 

Risposta n. 260 del 16/12/2024

Investimenti in beni strumentali – Comunicazione preventiva – articolo 6 del decreto–legge 29 marzo 2024, n. 39 - pdf


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si fa presente che non costituisce oggetto della presente risposta  ad interpello ogni valutazione in merito alla spettanza del credito d'imposta che l'istante  riferisce di avere maturato, restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo da  parte degli organi competenti in merito alla sussistenza dei requisiti per accedervi

(NORMATIVA DI RIFERIMENTO)

L'articolo 6 del decreto­legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, stabilisce che «1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta  per  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi  di  cui  all'articolo  1,  commi  da  1057­bis a 1058­ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e  ideazione  estetica  di  cui  all'articolo  1,  commi  200,  201  e  202,  della  legge  27  dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento  di  obiettivi  di innovazione  digitale  4.0  e  di transizione  ecologica  di  cui ai commi 203, quarto periodo, 203­quinquies e 203­sexies del medesimo articolo 1  della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica  di  completamento  degli investimenti  è  effettuata  anche  per  gli investimenti  di  cui  al  primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo,   con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il  contenuto, le  modalità  e i termini  di invio  delle  comunicazioni  di  cui  al  presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da  1057­bis a 1058­ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1. [...]».

Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024  sono stati introdotti i nuovi modelli ­ che sostituiscono gli allegati di cui al decreto del  Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 ­ la cui trasmissione, a mente  dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto, «costituisce presupposto perla fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057­bis a 1058­ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del  2019, ivi incluse le  attività  di innovazione tecnologica finalizzate  al  raggiungimento  di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203,  quarto periodo, 203­quinquies e 203­sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160  del 2019.».

Alla luce del quadro normativo delineato, risulta che: ­

- per  gli  investimenti  realizzati  dal  1°  gennaio  2024  al  29  marzo  2024,  il  contribuente  è  tenuto  a  trasmettere  la  sola  comunicazione  di  completamento  degli  investimenti; ­

- per investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ­legge n. 39 del 2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:

a)  alla  preventiva  comunicazione,  in  via  telematica,  del  loro  ammontare  complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1, del citato decreto). A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile  sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);

b)  alla  trasmissione,  una  volta  completati  gli  investimenti,  di  un'altra  comunicazione  al  GSE,  per  aggiornare  le  informazioni  fornite  in  via preventiva, (cfr. la scheda dedicata presente sul sito istituzione al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/investimenti­in­benistrumentali/infogen­investimenti­in­beni­strumentali­imprese).

(SOLUZIONE PROSPETTATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE)

Tuttavia, le disposizioni innanzi richiamate non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a ''pena di decadenza'', con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito ­ che sorge con la realizzazione degli investimenti ­ ma solo la sua concreta ''fruizione''  in  compensazione  (in  tal  senso  anche  le  indicazioni  reperibili  sul  sito internet  del  MIMIT).  La  trasmissione  della  comunicazione  preventiva  rappresenta,  dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono  propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Ciò  posto,  non  è  condivisibile  la  soluzione  prospettata  dal  contribuente  di  presentare  la  sola  comunicazione  a  consuntivo  in  quanto,  ai  fini  della  fruizione  del  credito in oggetto, l'istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento  dell'investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva.

Per fruire del credito in argomento, l'istante dovrà, infatti, presentare la comunicazione  preventiva,  senza la  necessità  di  ricorrere  all'istituto  della  remissione in  bonis  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto­legge  2  marzo  2012,  n.  16,  e,  successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo


www.fiscooggi.it - 17/12/2024

Tax credit investimenti strumentali: le comunicazioni non hanno scadenza

L’impianto normativo alla base dell’agevolazione non prevede alcun termine perentorio di presentazione a “pena di decadenza” del diritto al beneficio fiscale

immagine generica illustrativa

La società, che ha effettuato nel 2024 un investimento agevolato in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, legge n. 178/2020) e che ha dimenticato di presentare al ministero delle Imprese e del Made in Italy la comunicazione preventiva, propedeutica per l’accesso al credito d’imposta, non ha bisogno di ricorrere alla remissione in bonis per correggere la propria dimenticanza (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012).

Lo precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta 260 del 16 dicembre 2024, fornita a una Srl, la quale propone di sanare l’inosservanza trasmettendo una dichiarazione tardiva e pagando la relativa sanzione di 250 euro entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2024. Fatto ciò, la contribuente intenderebbe inviare al Mimit, per il tramite del Gse, solo la prevista comunicazione di completamento investimento.

Dopo aver ripercorso l’impianto normativo alla base del credito d’imposta in argomento e di altri sconti fiscali simili (articolo 6, Dl n. 39/2024), l’Amministrazione, nel dettaglio, osserva che esistono due diversi regimi validi a seconda del momento di realizzazione degli investimenti.

Infatti, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, la contribuente è tenuta a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti. Per quelli, invece, realizzati a partire dall'entrata in vigore del citato decreto-legge, e cioè dal 30 marzo 2024, la stessa deve trasmettere in via telematica al Mimit, sia la comunicazione preventiva, con l’ammontare complessivo degli investimenti e della presunta fruizione negli anni del credito, che quella di completamento, con l’aggiornamento delle informazioni fornite in via preventiva. I due adempimenti devono essere effettuati attraverso il Gestore dei servizi energetici (Gse).

Le norme, comunque, non dispongono che le due comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a ''pena di decadenza'' del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti. La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti. Entrambe le comunicazioni sono infine propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Quindi, per fruire del credito, la società richiedente dovrà presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.


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