4636 - Pnrr: chiarimenti della Regioneria Generale dello Stato in merito alla duplicazione degli investimenti (Circolare del 28 marzo 2024, n.13)

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www.fiscoetasse.com - 26/4/2024


Circolare del 28 marzo 2024, n. 13

Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.

Intro


Con la presente Circolare vengono adottate le Appendici tematiche aventi ad oggetto “La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241”e “La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”, che compendiano, ed ulteriormente definiscono, gli step procedurali che i Soggetti Attuatori e le Amministrazioni titolari di Misure PNRR (o gli Enti attuatori “esterni” da queste delegati) devono porre in essere anche attraverso le previste funzionalità del Sistema Informativo ReGiS.

 APPENDICE TEMATICA PNRR - LA DUPLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI

 1. PREMESSA

Il Reg. (UE) 2021/241 del 12/02/2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, pone
specifici obblighi per gli Stati Membri ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione. In
particolare, l’art. 22 “Tutela degli interessi finanziari dell'Unione” paragrafo 2, lettera c) prevede che, in
fase di presentazione della Richiesta di pagamento, lo Stato Membro presenti una dichiarazione di
gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate
con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere
forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme
applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione
e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel
rispetto del principio di una sana gestione finanziaria.

È, pertanto, necessario prevedere un sistema di controllo che garantisca, tra l’altro, l’assenza di
casi di duplicazione dei finanziamenti delle Misure PNRR da parte del Dispositivo RRF e di altri
Programmi dell’Unione.

Lo stesso Regolamento, all’art. 9 “Addizionalità e finanziamento complementare” prevede che Il sostegno
nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti
dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri Programmi e
strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo, per poi precisare
all’art.18 “Piano per la ripresa e la resilienza”, paragrafo 4, lettera l), che devono essere fornite
informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Inoltre, all’art. 28 “Coordinamento e
complementarità”, è previsto che In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati
membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il dispositivo e gli
altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui lo strumento di sostegno tecnico, e in particolare le
misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi: a) garantiscono complementarità, sinergia,
coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso,
regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di
pianificazione che durante l'attuazione; b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la
duplicazione degli sforzi; e c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione
e del controllo a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli
obiettivi del dispositivo.

In coerenza con la regolamentazione europea, l’Ispettorato Generale (1)
per il PNRR (di seguito IGPNRR) ha emanato, in data 14/10/2021, la Circolare della RGS n. 21, avente ad oggetto “Istruzioni tecniche per
la selezione dei progetti PNRR”, che prevede, relativamente agli obblighi da rispettare per tutte le Misure
PNRR, l’assenza di doppio finanziamento, ossia ...l’assenza di una duplicazione del finanziamento
degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie
da Bilancio statale”, lasciando invece aperta la possibilità che tali Misure PNRR siano finanziate da
ulteriori fonti, prevedendo il cumulo di diverse forme di incentivo/sostegno.


Successivamente, in data 31/12/2021, l’IGPNRR ha emanato la Circolare della RGS n. 33, avente ad
oggetto “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni
1 Già “Servizio Centrale per il PNRR” presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento Ragioneria
Generale dello Stato (RGS).
Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di
assenza del c.d. doppio finanziamento”, al fine di fornire specifici chiarimenti in relazione ai concetti di
doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative. Per quanto concerne il concetto di doppio
finanziamento la Nota chiarisce che il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla
normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due
volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio
generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola
generale anche per l’ordinamento interno; per quanto concerne il concetto di cumulo, la stessa Nota
chiarisce che Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra
diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di
diverse quote parti di un progetto/investimento.

Inoltre, in data 11/08/2022, l’IGPNRR ha emanato la Circolare della RGS n. 30, avente ad oggetto “Linee
Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di
competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” (di seguito “Linee Guida”), dove
vengono descritte le verifiche in capo all’intera governance dei controlli, in particolate ai Soggetti
attuatori ed alle Amministrazioni centrali titolari di Misure PNRR (di seguito “Amministrazioni
centrali”), relativamente alla verifica dell’assenza della duplicazione dei finanziamenti. Vengono descritti
sia i controlli sulla fase di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori (in capo alle Amministrazioni
centrali) che i controlli sulla rendicontazione delle spese (in capo ai Soggetti attuatori quelli sui Rendiconti
di Progetto ed in capo alle Amministrazioni centrali quelli sui Rendiconti di Misura), e la loro
registrazione tramite compilazione sul sistema informativo ReGiS di apposite attestazioni delle verifiche
svolte.

Infine, in data 14/04/2023, l’IGPNRR ha emanato la Circolare della RGS n. 16, avente ad oggetto
“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle
Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in
esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del
collegamento alla banca dati ORBIS2
nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”. Tale
documento descrive gli strumenti a supporto dei controlli sull’assenza della duplicazione dei
finanziamenti; in particolare, vengono forniti i template per l’attestazione dello svolgimento di controlli
sull’assenza della duplicazione dei finanziamenti sia nei controlli sulla selezione di progetti e/o dei
Soggetti attuatori che sulle spese rendicontate.
2 Banca dati ORBIS – Bureau van Dijk (servizio di consultazione realizzato ad hoc con dati aggiornati periodicamente).

2. FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento, predisposto dall’IGPNRR, costituisce un’Appendice tematica delle suddette
Linee Guida e ss.mm.ii (cfr. Circolare della RGS n. 16 del 14/04/2023 sulle attestazioni dei controlli svolti
su procedure di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori e dei controlli sulle spese rendicontate).

Il documento si compone di due Sezioni, anticipate dalla descrizione del contesto di riferimento e dei
principali riferimenti normativi.

Nella prima Sezione, viene fornita ai Soggetti attuatori ed alle Amministrazioni centrali titolari di Misure
PNRR la definizione di “duplicazione dei finanziamenti”, tenendo conto del distinguo tra duplicazione dei
finanziamenti a livello di Misura e duplicazione dei finanziamenti a livello di progetto. Inoltre, vengono
individuati i principali strumenti informativi di supporto alle attività di controllo.
Nella seconda Sezione, ad ulteriore supporto dei Soggetti attuatori e delle Amministrazioni centrali titolari di
Misure PNRR, vengono fornite indicazioni e suggerimenti operativi in merito alla prevenzione e al
controllo della duplicazione dei finanziamenti.
Infine, il documento prevede:
• un format di “Dichiarazione assenza della duplicazione dei finanziamenti”, da utilizzare ai fini
della partecipazione ad una procedura di selezione di progetti PNRR (comprese le domande di
aiuto) (cfr. Allegato 1DF);
• un format di Check list dell’Amministrazione centrale titolare di Misure PNRR/Ente esterno
delegato, per la verifica dell’assenza della duplicazione dei finanziamenti, da utilizzare nella fase
di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori (cfr. Allegato 2DF);
• un format di Check list dell’Amministrazione centrale titolare di Misure PNRR/Ente esterno
delegato, per la verifica dell’assenza della duplicazione dei finanziamenti, da utilizzare nella fase
di selezione dei Beneficiari di aiuti (cfr. Allegato 3DF);
• un format di “Dichiarazione assenza della duplicazione dei finanziamenti”, che i Soggetti attuatori
utilizzano in fase di presentazione dei Rendiconti di Progetto (cfr. Allegato 4DF);
• un format di Check list dell’Amministrazione centrale titolare di Misure PNRR per la verifica
dell’assenza della duplicazione dei finanziamenti, da utilizzare propedeuticamente alla
rendicontazione di Misura (cfr. Allegato 5DF).
La presente Appendice tematica potrà essere aggiornata dall’IGPNRR a seguito di eventuali e/o ulteriori
modifiche ai Regolamenti comunitari e nazionali e/o alle relative disposizioni normative/regolamentari
in materia.

 


NORMATIVA COMUNITARIA

ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 22

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

2.   Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:

...

c) corredare una richiesta di pagamento di:

i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e

ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate;


IL SOLE 24 ORE - 23/04/24 

Fondi Pnrr, ok al cumulo con risorse nazionali e locali

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