E' richiesto un aumento di capitale sociale non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento.
Le micro e piccole imprese ricevono un contributo parametrato ad una riduzione degli interessi su un tasso del 5%, mentre per le medie imprese il tasso è parametrato ad una riduzione del 3,575%.
Devono essere costituite come società di capitali.
L'aumento di capitale sociale deve essere abbinato ad un progetto d'investimento (ordinario, 4.0 e green)
Fondi stanziati: € 80mln
Entro luglio le modalità di presentazione della domanda
Se l'aumento di capitale non viene fatto non può poi essere richiesto il contributo ordinario o 4.0 o green
CONSIDERAZIONI
L'agevolazione non è molto interessante considerando che attualmente è pari al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali e del 3,575% per gli investimenti green.
Esempi numerici
Nr.1 - Sabatini normale
Investimento di €100.000,00
Tasso del 2,75%
Contributo: € 7.717,37 pari al 7,7% dell'investimento
Nr.2 - Industria 4.0
Investimento di €100.000,00
Tasso del 3,575%
Contributo: € 10.092,38 pari al 10% dell'investimento
Nr.3 - Capitalizzazione piccole imprese
Investimento di €100.000,00
Tasso del 5,00 %
Contributo: € 14.115,21 pari al 14% dell'investimento
Nr. 4 - Capitalizzazione medie imprese
Investimento di €100.000,00
Tasso del 3,575 %
Contributo: € 10.092,38 pari al 10% dell'investimento
RASSEGNA STAMPA
NORMATIVA
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 19 gennaio 2024, n. 43
Regolamento recante sostegno alla capitalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di
investimento. (24G00058)
(GU n.80 del 5-4-2024)
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1,
l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai
contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante
operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni
strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso
produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, software ed in
tecnologie digitali;
Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 69
del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti da parte di
banche e societa' di leasing finanziario, a valere su un plafond di
provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.a.;
Visto il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del
2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda
alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti;
Vista la convenzione 14 febbraio 2014, stipulata dal Ministero
dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da Cassa depositi e
prestiti S.p.a., in attuazione dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge n. 69 del 2013, e successivi aggiornamenti e addendum;
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,
che prevede che i contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle micro,
piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento,
compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul
plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa
depositi e prestiti S.p.A.;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, recante «Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi» e, in particolare, l'articolo 21, che:
a) al comma 1, dispone che i contributi di cui all'articolo 2,
comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono riconosciuti in
favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma
societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono
realizzare un programma di investimento;
b) al comma 2, prevede che le agevolazioni sono concesse a fronte
dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale
dell'impresa, da versare in piu' quote, in corrispondenza delle
scadenze del piano di ammortamento del finanziamento;
c) al comma 3, stabilisce che i contributi, fermo restando il
rispetto delle intensita' massime previste dalla applicabile
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono
rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul
finanziamento a un tasso annuo del:
5 per cento, per le micro e piccole imprese;
3,575 per cento, per le medie imprese;
d) al comma 4, prevede che l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
prevista per i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e' integrata per i contributi di
cui al presente articolo di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro
15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10
milioni per l'anno 2024; al fine di assicurare l'operativita' della
misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello
sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualita' previste;
e) al comma 5, dispone che con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, siano stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso
al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di
investimento, le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di
capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della
medesima, nonche' le cause e le modalita' di revoca del contributo
nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la
realizzazione del predetto piano di capitalizzazione;
Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
che ha disposto il ripristino dell'erogazione in piu' quote annuali
del contributo di cui comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69
del 2013, ad eccezione delle domande con finanziamento di importo non
superiore a 200.000 euro, per le quali il medesimo contributo puo'
essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse
disponibili;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139
del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per l'acquisto
da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in
attuazione delle misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n.
69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n.
3 del 2015;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238,
recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14
dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modificazioni e
integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014, relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione, del 14
dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modificazioni e
integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto in particolare l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, secondo cui «Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza
di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 sulla contabilita' e
finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto l'articolo 21, comma 5, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, che
stabilisce di disciplinare il presente intervento con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 coordinato con la
legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in
particolare, l'articolo 2 comma 1, stante il quale il Ministero dello
sviluppo economico assume la denominazione di «Ministero delle
imprese e del made in Italy»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2023;
Vista la comunicazione inviata in data 5 dicembre 2023 alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «decreto-legge n. 34/2019»: decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi»;
b) «decreto 22/4/2022»: il decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova
disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di
beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall'articolo 2
del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge n. 3 del 2015;
c) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98 e successive modifiche e integrazioni;
d) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera
comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del testo
unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di
cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
e) «convenzione»: la convenzione stipulata in data 14 febbraio
2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dello
sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti
Spa ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
f) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in leasing
finanziario, deliberato - ovvero contrattualizzato se di importo
inferiore - a favore di una PMI da una banca o da un intermediario
finanziario avente le caratteristiche di cui all'articolo 8 del
decreto 22/4/2022;
g) «intermediario finanziario»: il soggetto autorizzato
all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, nonche'
l'intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti
delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo previsto dall'art.
106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di
cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purche'
garantito, ai soli fini dell'utilizzo del plafond di provvista
costituito presso Cassa depositi e prestiti Spa, da una banca
aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art. 2, comma
7, del decreto-legge n. 69/2013;
h) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
i) «PMI»: le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti
per l'accesso al contributo previsti dall'art. 1, comma 1, lettera v)
del decreto 22/4/2022;
j) «investimenti»: gli investimenti previsti dall'articolo 9 del
decreto 22/4/2022; in particolare:
investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione
nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari,
impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato
patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424
del codice civile, nonche' di software e tecnologie digitali
destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare,
ovunque localizzate nel territorio nazionale;
investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di
operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di
fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di
investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data,
cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e
meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency
identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei
rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla
legge n. 232/2016;
investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di
operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto
ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare
l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi;
k) «soggetto finanziatore»: la banca o l'intermediario
finanziario - aderente alla convenzione - che concede il
finanziamento.
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019, e'
finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle
PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di
investimenti previsti dal decreto 22/4/2022.
2. Il presente decreto definisce i requisiti, le condizioni e le
modalita' per l'accesso delle PMI al contributo di cui al
decreto-legge n. 34/2019, nonche' i motivi di revoca del contributo
stesso.
Art. 3
Risorse finanziarie
1. Le disponibilita' finanziarie per la concessione del contributo
di cui al presente decreto ammontano a 80.000.000,00 di euro.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda,
risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto
22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:
a) sono costituite in forma di societa' di capitali;
b) non annoverano tra gli amministratori o i soci persone
condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.
2. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una
causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 5
Caratteristiche dell'aumento di capitale
1. Entro la data di presentazione della domanda di contributo, la
PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura
non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento.
2. L'aumento di capitale puo' essere effettuato esclusivamente
nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla
delibera adottata dalla PMI come «versamento in conto aumento
capitale».
3. A pena di revoca del contributo, l'aumento di capitale deve
essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni
successivi alla concessione del contributo di cui all'articolo 6.
4. Entro il termine di cui al comma 3, la PMI e' tenuta a versare
almeno il 25 per cento dell'aumento di capitale, oltre l'intero
valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
5. Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463-bis del codice civile,
qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio ovvero
da una societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'aumento di
capitale deve risultare interamente versato entro il termine di cui
al comma 3.
6. L'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del
codice civile.
7. A pena di revoca del contributo, il versamento della quota
dell'aumento di capitale non versata entro il termine di cui al comma
3 deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di
presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di
cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale alle quote
del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal
provvedimento di concessione di cui all'articolo 8.
Art. 6
Misura del contributo per la capitalizzazione
1. A fronte dell'aumento di capitale di cui all'articolo 5, il
contributo di cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022 e'
incrementato:
a) al 5 (cinque) per cento per le micro e piccole imprese;
b) al 3,575 (trevirgolacinquecentosettantacinque) per cento per
le medie imprese.
2. In caso di riduzione dell'importo del finanziamento, l'importo
dell'aumento di capitale puo' essere ridotto purche' sia rispettato
il limite di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 7
Presentazione della domanda di contributo
in caso di aumento di capitale
1. La PMI che abbia deliberato l'aumento di capitale di cui
all'articolo 5 deve presentare la domanda di contributo utilizzando
esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 12.
2. Con la presentazione della domanda di cui al comma 1, la PMI si
impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale
deliberato nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 5.
3. A pena di improcedibilita' della domanda di contributo, la PMI
deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, attestante l'avvenuta adozione della
delibera di aumento del capitale sociale.
(SE NON VIENE FATTO L'AUMENTO DI CAPITALE NON E' POI POSSIBILE RICHIESTE
IL CONTRIBUTO ORDINARIO)
4. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento
dell'aumento di capitale, e' fatto divieto alla medesima di chiedere
la conversione dell'istanza nella domanda ordinaria di accesso al
contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui
all'articolo 11 del decreto 22/4/2022. Nel caso, l'impresa dovra'
presentare una nuova domanda, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022.
Art. 8
Concessione del contributo
1. Il provvedimento di concessione del contributo nella misura
incrementata di cui all'articolo 6 riporta, oltre alle indicazioni e
agli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto 22/4/2022, gli
obblighi e gli impegni a carico della PMI relativi ai tempi e alle
modalita' della sottoscrizione e del versamento dell'aumento di
capitale.
Art. 9
Erogazione del contributo
1. L'erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata
di cui all'articolo 6 e' effettuata nelle medesime modalita' e tempi
previsti dal decreto 22/4/2022 ed e' subordinata all'avvenuto
versamento delle quote dell'aumento di capitale secondo quanto
disposto dal provvedimento di cui all'articolo 12 e dal provvedimento
di concessione di cui all'articolo 8.
2. Nei casi in cui il decreto 22/4/2022 preveda l'erogazione del
contributo alla PMI in un'unica quota, l'aumento di capitale sociale
deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della
trasmissione della richiesta unica di erogazione di cui all'articolo
14, comma 2 dello stesso decreto 22/4/2022.
3. L'avvenuto versamento delle quote di aumento di capitale nei
tempi e nelle modalita' previste dal presente decreto e' attestato
dalla PMI con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa
ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 10
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase del procedimento, il Ministero puo' effettuare o
disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in
loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle
agevolazioni secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal
presente decreto.
2. Le PMI beneficiarie conservano la documentazione contabile
relativa al programma di investimento sostenuto con il contributo
assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia
e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento
delle attivita' di controllo e le ispezioni in loco.
Art. 11
Revoche
1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, in tutto o in parte, qualora:
a) venga accertato che la PMI beneficiaria - in qualunque fase
del procedimento - abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
b) venga accertata l'assenza dei requisiti di ammissibilita'
previsti dall'articolo 4 del presente decreto e dall'articolo 7,
comma 1, del decreto 22/4/2022;
c) la PMI beneficiaria assuma una forma giuridica diversa da
quella di societa' di capitali prima dell'erogazione dell'ultima
quota di contributo;
d) l'aumento di capitale sociale non sia sottoscritto entro il
termine di cui all'articolo 5, comma 3;
e) l'aumento di capitale non risulti versato secondo le modalita'
e nei termini di cui all'articolo 5;
f) la PMI non residente non provveda all'apertura della sede
operativa nel territorio nazionale nei termini previsti dal decreto
22/4/2022 ossia entro la data di presentazione della richiesta di
erogazione del contributo;
g) la PMI beneficiaria non provveda a stipulare con il soggetto
finanziatore il contratto di finanziamento oggetto di delibera, nei
termini previsti all'articolo 13, comma 2 del decreto 22/4/2022;
h) le verifiche e i controlli effettuati ai sensi dell'articolo
14, comma 7 del decreto 22/4/2022, evidenzino condizioni impeditive
al mantenimento e all'erogazione delle agevolazioni concesse;
i) (VINCOLO SUI BENI) i beni oggetto del programma siano alienati, ceduti o
distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla
data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione
volontaria o di procedure concorsuali con finalita' liquidatorie;
j) i beni oggetto del programma non posseggano i requisiti
previsti per le singole linee di intervento di cui all'articolo 2,
comma 1 del decreto 22/4/2022;
k) in sede di rendicontazione, le spese oggetto del programma,
riferibili a ciascuna delle linee di intervento di cui all'articolo
2, comma 1 del decreto 22/4/2022, siano imputate su linee di
intervento diverse rispetto all'articolazione prevista nel
provvedimento di concessione, non essendo possibile in ogni caso
riconoscere spese eccedenti tale articolazione su nessuna delle altre
linee di intervento dell'investimento;
l) venga accertata la non conformita' del programma realizzato
con quanto previsto dall'articolo 9, dall'articolo 10 e dall'articolo
16 del decreto 22/4/2022;
m) il programma di investimenti non sia stato concluso nei
termini di cui all'articolo 9, comma 10 del decreto 22/4/2022;
n) la PMI beneficiaria non provveda alla trasmissione della
richiesta di erogazione nel rispetto del termine e delle condizioni
previsti dall'articolo 14, comma 2 del decreto 22/4/2022;
o) nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il
contributo sia erogato alle PMI in piu' quote annuali, la PMI
beneficiaria non provveda alla trasmissione delle richieste di
pagamento delle quote di contributo successive alla prima nel
rispetto dei termini previsti dall'articolo 14, comma 8 del decreto
22/4/2022;
p) le spese oggetto del programma risultino pagate attraverso
compensazione con crediti verso i fornitori, fatto salvo quanto
diversamente disciplinato dal provvedimento di cui all'articolo 12;
q) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature siano
effettuate con permuta e contributi in natura;
r) in relazione ai beni materiali di cui agli investimenti
compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge 232/2016, le
spese di interconnessione ed integrazione siano state sostenute oltre
i termini previsti all'articolo 14, comma 2 del decreto 22/4/2022,
per la trasmissione della richiesta di erogazione;
s) la PMI beneficiaria non ottemperi all'obbligo di apporre sui
titoli di spesa il codice unico di progetto - CUP e il riferimento
alla norma istitutiva dell'intervento secondo le previsioni di cui
all'articolo 14, comma 11 del decreto 22/4/2022;
t) la PMI beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di
fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di
completamento del programma;
u) la PMI beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli
e delle ispezioni di cui all'articolo 10;
v) emerga che l'aumento di capitale sociale sia stato rimborsato,
a qualsiasi titolo, ai soci nei tre anni successivi alla data di
ultimazione dell'investimento;
w) emerga che la PMI beneficiaria abbia fruito di agevolazioni
pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre
i limiti delle intensita' massime di aiuto o dell'importo di aiuto
piu' elevati applicabili.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Il Ministero, entro la data del 1° luglio 2024, con
provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni
necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi
di domanda e di dichiarazione, nonche' l'ulteriore documentazione che
l'impresa e' tenuta a presentare per poter beneficiare delle
agevolazioni previste dal presente decreto. Con il medesimo
provvedimento e', altresi', individuato il termine iniziale per la
richiesta dei finanziamenti e dei contributi ai sensi del presente
decreto.
2. Con atti aggiuntivi alla convenzione 14 febbraio 2014, sono
apportate le modifiche o integrazioni occorrenti agli impegni gia'
assunti dalle parti.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente
decreto, si applicano le disposizioni previste dai Capi I, II, IV, V
del decreto 22/4/2022.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 gennaio 2024
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 338
Art.21 del Decreto-legge del 30/4/2019 n.34
Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2019
Legge n. 58 del 28/06/2019, convertito con modifiche.
Art. 21 Sostegno alla capitalizzazione
In vigore dal 30/06/2019
Modificato da: Legge del 28/06/2019 n. 58 Allegato
1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresi' riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in piu' quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.
3. (AGEVOLAZIONE) Per le finalita' di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo (E' UN AIUTO DI STATO) restando il rispetto delle intensita' massime previste dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:
a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;
b) 3,575 per cento, per le medie imprese.
4. (FONDI STANZIATI) Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operativita' della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualita' previste.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonche' le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
IL SOLE 24 ORE - 10 APRILE 2024 (L'articolo è stato caricato nell'area riservata allo studio)