4553 - Patent Box: confermato l'obbligo di registrazione del software (Agenzia delle entrate - Circolare nr.5 del 24.2.2023)

 

Agenzia delle entrate - Circolare nr.5 del 24.2.2023

4.3 Concetto di attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale

......

Per quel che concerne le attività di ideazione e realizzazione del software,
ancorché per tale bene non sia possibile ottenere un titolo di privativa industriale,
requisito espressamente richiesto dal comma 10-bis dell’articolo 6, in quanto la
protezione è garantita dalla legge sul diritto d’autore a partire dal momento della
creazione dell’opera, si ritiene che tali attività possano considerarsi rilevanti ai
fini del meccanismo premiale nel caso in cui il bene sia stato registrato presso
l’apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE.

In riferimento al software, dunque, si potrà beneficiare del meccanismo
premiale a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del
bene presso la SIAE. Pur non rappresentando tale adempimento un obbligo ai
fini della protezione e tutela del bene, lo stesso presuppone la sussistenza dei
requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter
qualificare il bene tra le opere dell’ingegno. Resta ferma la possibilità di
dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi anche provando l’avvenuta
registrazione presso altri enti o organismi pubblici, purché la stessa produca
effetti equivalenti a quella effettuata presso la SIAE.

 


IL SOLE  24 ORE - 25.2.2023

La circolare ribadisce l’obbligo della registrazione per poter attuare il recapture, motivandolo con la necessità di garantire i requisiti di tutela della originalità e creatività, ma apre alla possibilità di effettuare la registrazione stessa anche presso altri enti o organismi pubblici, purché la stessa produca effetti equivalenti a quella della Siae.