4535 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: momento di effettuazione dell'investimento (Agenzia delle Entrate - Principio di diritto n.4 del 17/1/2023

 Principio di diritto n. 4 del 17/01/2023

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Momento di effettuazione dell'investimento – Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020 - pdf


Considerazioni

Con questo documento l'agenzia delle entrate rimanda ogni decisione al contribuente.


Principio di diritto n. 4/2023

OGGETTO: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Momento  di effettuazione dell'investimento – Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020

Con le circolari n. 4/E del 30 marzo 2017 e n. 9/E del 23 luglio 2021 sono stati  forniti chiarimenti, tra le altre cose, sulla corretta imputazione temporale ­ ai fini dell'iper  ammortamento e del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ­dei  costi relativi ad investimenti cc.dd. ''4.0''.

Al  riguardo, sono state chieste alla scrivente  ­ ai  fini del credito d'imposta per  investimenti in  beni  strumentali  nuovi,  di  cui  all'articolo  1,  commi  1051­1063,  della  legge 30 dicembre 2020, n. 178 ­ ulteriori precisazioni sul momento di effettuazione dell'investimento  nelle  ipotesi  in  cui  i  contratti  prevedono  che  la  prestazione  del  venditore non si esaurisca con il semplice trasferimento del bene mobile compravenduto,  ma  comprenda  anche  tutta  una  serie  di  attività  ''ulteriori''  (ad  esempio  trasporto,  assemblaggio, installazione, ecc.).

Coerentemente  ai  chiarimenti  forniti  con le  predette  circolari,  si  ribadisce  che  il momento di effettuazione dell'investimento va individuato alla luce degli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo le regole previste dall'articolo 109 del TUIR;  pertanto, per i beni mobili: ­

- l'investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero,  se  diversa  e  successiva,  alla  data in  cui, in  base  alle  clausole  contrattuali,  si  verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; non si deve tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà;

-­ laddove  dalle  previsioni  contrattuali  non  si  evinca  esplicitamente la  data  del  trasferimento della proprietà, si dovrà valutare caso per caso se la volontà delle parti  del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il  completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore.

L'analisi  degli  specifici  elementi  che  connotano la  singola  fattispecie  (rectius, delle puntuali clausole contrattuali che regolano gli investimenti) trascende il perimetro  applicativo  dell'interpello,  che,  conformemente  alla  sua  ratio,  consiste  nel  fornire  chiarimenti interpretativi di carattere generale riferibili alla portata delle norme tributarie  invocate e sulla loro applicazione al caso concreto, così da orientare il comportamento  del  contribuente  nel  caso  specifico,  ma  non  si  traduce  in  un  accertamento  ''di  fatto'' del momento di effettuazione dell'investimento (attraverso l'appuramento del momento  traslativo  o  costitutivo  della  proprietà  e/o  del  diritto  reale  e  dell'incidenza  dell'adempimento delle ''ulteriori prestazioni'' secondo la volontà contrattuale).

Pertanto,  sulla  scorta  dei  sopra  richiamati  principi,  è  onere  del  contribuente  procedere ad una valutazione dei singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei  principi sopra sanciti, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento.


WWW.FISCOOGGI.IT - 17/3/2023


Principio di diritto n. 4 del 17 gennaio 2023


Argomento del secondo principio di diritto è il momento di effettuazione dell’investimento ai fini del credito d'imposta per investimenti “4.0” in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi 1051–1063, legge n. 178/2020).
In particolare, l’Agenzia delle entrate richiama i chiarimenti forniti con le circolari n. 4/ 2017 e n. 9/2021 relativi alle ipotesi in cui i contratti prevedono che la prestazione del venditore non si esaurisca con il semplice trasferimento del bene mobile compravenduto, ma comprenda anche tutta una serie di ulteriori attività, come il trasporto, l’assemblaggio, l’installazione, eccetera. Al riguardo il documento di prassi ribadisce che il momento di effettuazione dell'investimento va individuato alla luce degli elementi che caratterizzano il caso specifico secondo le regole previste dall'articolo 109 del Tuir.
Tuttavia, l'analisi dei singoli elementi che definiscono la singola vicenda sconfina dal perimetro applicativo dell'interpello, il cui fine è fornire chiarimenti interpretativi di carattere generale riferibili alle norme tributarie richiamate e alla loro applicazione con riferimento al caso concreto, così da orientare il comportamento del contribuente nell’ipotesi specifica, ma non si traduce in un accertamento “di fatto” del momento di effettuazione dell'investimento, attraverso l'accertamento del momento traslativo o costitutivo della proprietà e/o del diritto reale e dell'incidenza dell'adempimento delle “ulteriori prestazioni” secondo la volontà contrattuale.
Spetta dunque al contribuente valutare i singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei principi richiamati, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento.


 

RASSEGNA STAMPA 

Eutekne 18/1/2023

Per il bonus investimenti, volontà delle parti del contratto da esaminare caso per caso

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 4 di ieri, ha fornito indicazioni in merito alla corretta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi 1051-1063 della L. 178/2020. ...

/ Pamela ALBERTI