4515 - Non tassati gli aiuti covid erogati dopo la cessazione dello stato di emergenza (31.3.2022) - (Agenzia delle Entrate - Interpello nr.516 del 31.3.2022)

Risposta n. 516 del 18/10/2022

Trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Articolo 10-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori") - pdf


Risposta n. 516/2022

OGGETTO:
Trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - articolo 10-bis, decreto legge28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori")

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rappresenta che il seguente parere è fornito nel presupposto che la disciplina dei sussidi in esame sia coerente con le disposizioni unionali in tema di aiuti di Stato (elemento la cui valutazione esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello, come precisato nelle circolari 1° aprile 2016, n. 9/E e 23 dicembre2020, n. 31/E).

NORMATIVA SULLA TASSAZIONE

L'articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenzaCOVID-19»), del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori"), ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di «qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologicaCovid-19 «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

AGEVOLAZIONE IN QUESTIONE 
Nel caso in esame, la Provincia istante dichiara di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall'emergenzaCovid-19, sulla base dei criteri determinati dalla Delibera, ed inoltre afferma che
trattasi di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell'emergenza epidemiologica.


In particolare, come si evince dall'articolo 2 ("Finalità"), dell'allegato A alla Delibera, lo «scopo del sussidio (...) è sostenere le imprese operanti in settori particolarmente penalizzati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d'affari». Inoltre, all'articolo 3 ("Beneficiari") oltre ai requisiti da rispettare per l'ottenimento del contributo (indicati al comma 3 e sopra richiamati), al comma 1 chiarisce che «Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi nonché i soggetti esercenti attività di impresa [...]»

L'AGEVOLAZIONE NON E' TASSATA ANCHE SE EROGATA SUCCESSIVAMENTE AL 31.3.2022
Pertanto sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato articolo 10bisdel decreto Ristori, si ritiene che i sussidi di cui trattasi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza, non assumano rilevanza fiscale, in quanto come richiesto espressamente dal citato articolo10-bis, sono erogati «a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (...) a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», ed inoltre, come precisato dall'Istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.


Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
LA DIRETTRICE CENTRALE(firmato digitalmente)
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