INDICE
- Comunicato stampa del 27 aprile 2022
- Provvedimento del 27 aprile 2022
- Rassegna Stampa - Fiscooggi 27.4.2022
Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19
Online il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate. L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. Il modello deve essere inviato fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia
Provvedimento del 27 aprile 2022
Comunicato stampa del 27 aprile 2022
Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19 Pronte le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022
È online il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate. Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia. Con un provvedimento di oggi, in attuazione del decreto Mef dell’11 dicembre 2021, è stato infatti approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
La dichiarazione va, comunque, presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.
Finestra per l’invio, dal 28 aprile al 30 giugno 2022 - La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici. Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.
Roma, 27 aprile 2022
Provvedimento del 27 aprile 2022
Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto
dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28
gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con
cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli
operatori economici
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
dispone
1. Oggetto del provvedimento
1.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, e dell’articolo 4,
comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022 (di seguito “decreto”), le
modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della
Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con
la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché le modalità e i termini di
restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti ai
sensi dell’articolo 4 del decreto e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende
disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
1.2 Con il presente provvedimento è, altresì, approvato l’allegato modello di “Dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del
Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza
epidemiologica da Covid-19” (di seguito “Dichiarazione”), con le relative istruzioni. Nella
Dichiarazione vanno indicati, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali
previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti
successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono
comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n.
794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
1.3 In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l’ammontare dei nuovi
aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare deve
essere effettivamente riversato secondo quanto disposto nei punti 1.2 e 1.4.
1.4 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da
utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione, in base
a quanto disposto dal punto 1.3. Le somme da restituire sono versate con le modalità di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi
prevista.
1.5 Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti di cui al punto 1.2 devono essere
volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2021.
1.6 Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni di cui al punto 1.2 saranno
pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data
relativa comunicazione.
2. Modalità e termini per l’invio della Dichiarazione
2.1 La Dichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal
contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle
dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle
specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle
specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2.2 A seguito della presentazione della Dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta
che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative
motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la
Dichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
2.3 La Dichiarazione è inviata dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022.
2.4 I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da
1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, inviano la Dichiarazione entro il termine di
cui al punto 2.3 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme
dovute o della prima rata (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021,
come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021). Nel caso in cui il predetto
termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato
anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del decreto sono tenuti a presentare:
- una prima Dichiarazione, entro il 30 giugno 2022;
- una seconda Dichiarazione, oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento,
con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata
già inclusa nella prima Dichiarazione.
2.5 Si considerano tempestive le Dichiarazioni trasmesse entro i termini di cui ai punti 2.3 e 2.4 ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi
alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo
dello scarto.
2.6 Nello stesso periodo di cui ai punti 2.3 e 2.4 è possibile inviare una nuova Dichiarazione,
che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Dichiarazione
validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
2.7 Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della
comunicazione per l’accesso agli aiuti elencati nell’articolo 1 del decreto, per i quali il
relativo modello includeva l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto, la
presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia
successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato articolo 1. La
Dichiarazione va comunque presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato
nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti
eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in
parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella
Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.
3. Modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le
autodichiarazioni presentate dagli operatori economici
3.1 L’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni, tramite il portale Siatelv2-Puntofisco,
le autodichiarazioni di relativa pertinenza presentate dagli operatori economici.
3.2 Le specifiche tecniche saranno rese disponibili all’interno dello stesso portale Siatelv2-
Puntofisco.
4. Trattamento dei dati
4.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett.
b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata
nell’articolo 3 del decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati
dall’articolo 1 del decreto presentano all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione ai
sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i
massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza
da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021
(di seguito “Temporary Framework”), nonché, ai fini dell’applicazione della citata
Sezione 3.12, le ulteriori condizioni richiamate nel comma 2 dell’articolo 3 del decreto. Il
comma 5 dello stesso articolo 3 prevede che, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, siano definiti termini, modalità e contenuto
dell’autodichiarazione, nonché le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende
disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici. Inoltre
l’articolo 4 del decreto prevede che in caso di superamento dei massimali previsti dalle
Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo è possibile procedere alla restituzione volontaria
dell’importo dell’aiuto eccedente i predetti massimali o alla sottrazione degli stessi da aiuti
successivamente ricevuti dalla medesima impresa, demandando a un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di attuazione
delle disposizioni in esso contenute.
4.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner
metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici
di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente
designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679.
4.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento,
sono:
- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo
che effettua la Dichiarazione (es. rappresentante legale);
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un
tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati contabili relativi agli aiuti elencati nell’articolo 1 del decreto fruiti;
- i dati anagrafici (codice fiscale) delle imprese con cui il dichiarante si trova in una
relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la
nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione dell’autodichiarazione,
per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.
4.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e)
del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di
liquidazione, accertamento e riscossione e comunque non oltre il termine massimo previsto
dalle norme unionali in materia di aiuti di Stato.
4.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del
Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire
un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto
che la trasmissione dell’autodichiarazione venga effettuata mediante il servizio web
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o mediante i
canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure
avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui
all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
4.6 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante
dell’autodichiarazione.
4.7 Sul trattamento dei dati personali relativo all’autodichiarazione è stata eseguita la
valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE)
2016/679.
Motivazioni
L’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2022, ha previsto che i soggetti
beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 del medesimo decreto presentano all’Agenzia
delle entrate un’autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l’importo complessivo degli
aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio
2021. Ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, gli operatori economici attestano altresì,
nell’autodichiarazione, le ulteriori condizioni richiamate nel comma 2 del citato articolo 3.
L’articolo 4 del decreto disciplina le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalle
Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere
alla restituzione volontaria dell’importo dell’aiuto eccedente i predetti massimali o alla
sottrazione dello stesso da aiuti successivamente ricevuti, demandando a un provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di attuazione
delle disposizioni in esso contenute.
Il presente provvedimento, adottato ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 e del comma 3
dell’articolo 4, definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto
dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da
Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché
le modalità di riversamento volontario degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali
previsti ai sensi dell’articolo 4 del decreto e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate
rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
Con il presente provvedimento è, altresì, approvato l’allegato modello di “Dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary
Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da
Covid-19”, con le relative istruzioni. Nella Dichiarazione andranno, inoltre, indicati gli
eventuali importi eccedenti i limiti dei massimali previsti che il beneficiario intende
volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti.
In particolare, viene previsto che la Dichiarazione è inviata, dal 28 aprile 2022 al 30
giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure
avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Per i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5,
commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, viene previsto che la Dichiarazione è
inviata entro il termine di cui sopra o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento
delle somme dovute o della prima rata.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 101
del 10 agosto 2018;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 aprile 2022
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffin
RASSEGNA STAMPA - Fiscooggi 27.4.2022
Aiuti di Stato emergenza Covid:
modalità e termini per dichiararli
27 Aprile 2022
Il riversamento volontario degli importi dovuti in restituzione, per superamento dei massimali comunitari, dovrà essere effettuato tramite modello F24, esclusa la compensazione
Pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle entrate per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle altre condizioni previste. L’autodichiarazione può essere inviata nel periodo dal 28 aprile al 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.
Le novità nel provvedimento del 27 aprile 2022, siglato oggi dal direttore Ruffini, che, in attuazione del decreto 11 dicembre 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, approva lo schema di autodichiarazione per gli aiuti e ne definisce regole, termini di presentazione e contenuto e delinea le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti (articolo 4 del richiamato decreto), nonché definisce anche le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
Nella dichiarazione vanno indicati, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.
Ma veniamo al dunque.
Modalità e, soprattutto, termini
La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto “Sostegni”).
Nel provvedimento odierno si legge che l’autodichiarazione deve essere presentata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente online, direttamente dal contribuente oppure da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del decreto “Sostegni”) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
Nei cinque giorni successivi alla trasmissione, l’Agenzia rilascia una ricevuta, disponibile nell’area riservata del proprio sito, con cui informa il contribuente della presa in carico o dello scarto della dichiarazione, con l’indicazione delle relative motivazioni. A partire da questo momento, il contribuente ha ulteriori cinque giorni per emendare la dichiarazione e rinviarla.
Un obbligo, ma non sempre
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso ai singoli aiuti per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione “generale” non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
È sempre obbligatoria invece quando il beneficiario:
- ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C
- ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti
- si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.
Riversamento con F24
Il riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24. Per tale motivo, il provvedimento annuncia l’imminente istituzione, con risoluzione, degli appositi codici tributo. In ogni caso, è esclusa la compensazione.
L’interscambio con i Comuni
Tramite il portale Siatelv2-Puntofisco, infine, l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni di relativa pertinenza presentate dagli operatori economici. Pertanto, a breve, sullo stesso portale, saranno pubblicate le specifiche tecniche ad hoc.
In conclusione, l’Agenzia dichiara che il tutto avverrà nel rispetto della tutela della privacy.